domenica 4 marzo 2012

EDILIZIA PRIVATA: "Attività di sbancamento".

Le opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
Anche in seguito alle modifiche apportate dal DL 25.03.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2010, n. 73, l'art. 6, comma 1 - lett. d), del TU n. 380/2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se "strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali"; il permesso di costruire è invece necessario nei casi non connessi all'esercizio dell'agricoltura in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto (massima tratta da www.lexambiente.it - Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 28.12.2011 n. 48479).