Le opere di sbancamento del terreno
finalizzate ad usi diversi da quelli
agricoli in quanto incidano sul tessuto
urbanistico del territorio, sono
assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
Anche in seguito alle modifiche apportate
dal DL 25.03.2010, n. 40, convertito con
modificazioni dalla legge 22.05.2010, n. 73,
l'art. 6, comma 1 - lett. d), del TU n.
380/2001 prevede che nessun titolo
abilitativo è richiesto per i movimenti di
terra soltanto se "strettamente
pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali";
il permesso di costruire è invece necessario
nei casi non connessi all'esercizio
dell'agricoltura in cui la morfologia del
territorio venga alterata in conseguenza
delle opere di sbancamento realizzate in
concreto (massima tratta da
www.lexambiente.it - Corte di cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 28.12.2011 n. 48479).