Deve essere considerato
“intervento di nuova costruzione”
l’installazione di un manufatto o di
struttura di qualsiasi genere (anche
roulottes, campers, case mobili o
imbarcazioni) che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee; e
non può ritenersi funzionale ad esigenze di
tal sorta l’installazione di una voluminosa
copertura in PVC, specie ove destinata
all’esercizio di un’attività commerciale, in
quanto tale ontologicamente preordinata a
soddisfare interessi non precari.
In particolare, è nuova opera -e pertanto i
relativi interventi soggiacciono a permesso
di costruire- la realizzazione di una
stazione di autolavaggio poiché, sebbene
priva di fondamenta, consiste in strutture
stabilmente infisse al suolo e destinate al
soddisfacimento di interessi “non
temporanei”.
L’indiscussa qualificazione di “nuova opera”
dell’autolavaggio autorizzato comporta la
fondatezza sia del primo motivo di gravame
che del secondo motivo, dovendo trovare
applicazione anche le disposizioni sulle
distanze.
Alla luce della più recente giurisprudenza
condivisa da questo Collegio, deve essere
considerato “intervento di nuova
costruzione” l’installazione di un
manufatto o di struttura di qualsiasi genere
(anche roulottes, campers, case mobili o
imbarcazioni) che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee; e
non può ritenersi funzionale ad esigenze di
tal sorta l’installazione di una voluminosa
copertura in PVC, specie ove destinata
all’esercizio di un’attività commerciale, in
quanto tale ontologicamente preordinata a
soddisfare interessi non precari.
In particolare, è nuova opera -e pertanto i
relativi interventi soggiacciono a permesso
di costruire- la realizzazione di una
stazione di autolavaggio poiché, sebbene
priva di fondamenta, consiste in strutture
stabilmente infisse al suolo e destinate al
soddisfacimento di interessi “non
temporanei” (cfr. in termini C.d.S.,
Sez. VI, 16.02.2011, n. 986 e 22.10.2008, n.
5191).
L’indiscussa qualificazione di “nuova
opera” dell’autolavaggio autorizzato
comporta la fondatezza sia del primo motivo
di gravame che del secondo motivo, dovendo
trovare applicazione anche le disposizioni
sulle distanze. E la contro interessata non
contesta affatto l’ubicazione del telone
lamentata dal ricorrente (si ribadisce, a 50
cm. dal suo affaccio).
Senza trascurare che altrettanto
indiscutibilmente l’autolavaggio comporta
emissione di rumori ed esalazioni di gas di
scarico delle autovetture che vi accedono
certamente poco conciliabili con
l’ubicazione all’interno di un fabbricato in
massima parte destinato ad abitazione. Una
simile vicinanza ad unità abitative si pone
in contrasto con il buon senso prima ancora
che con le disposizioni regolamentari
comunali
(TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 20.01.2012 n. 215 - link a www.giustizia-amministrativa.it).