domenica 4 marzo 2012

EDILIZIA PRIVATA:"Intervento di nuova creazione"

Deve essere considerato “intervento di nuova costruzione” l’installazione di un manufatto o di struttura di qualsiasi genere (anche roulottes, campers, case mobili o imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e non può ritenersi funzionale ad esigenze di tal sorta l’installazione di una voluminosa copertura in PVC, specie ove destinata all’esercizio di un’attività commerciale, in quanto tale ontologicamente preordinata a soddisfare interessi non precari.
In particolare, è nuova opera -e pertanto i relativi interventi soggiacciono a permesso di costruire- la realizzazione di una stazione di autolavaggio poiché, sebbene priva di fondamenta, consiste in strutture stabilmente infisse al suolo e destinate al soddisfacimento di interessi “non temporanei”.
L’indiscussa qualificazione di “nuova opera” dell’autolavaggio autorizzato comporta la fondatezza sia del primo motivo di gravame che del secondo motivo, dovendo trovare applicazione anche le disposizioni sulle distanze.

Alla luce della più recente giurisprudenza condivisa da questo Collegio, deve essere considerato “intervento di nuova costruzione” l’installazione di un manufatto o di struttura di qualsiasi genere (anche roulottes, campers, case mobili o imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e non può ritenersi funzionale ad esigenze di tal sorta l’installazione di una voluminosa copertura in PVC, specie ove destinata all’esercizio di un’attività commerciale, in quanto tale ontologicamente preordinata a soddisfare interessi non precari.
In particolare, è nuova opera -e pertanto i relativi interventi soggiacciono a permesso di costruire- la realizzazione di una stazione di autolavaggio poiché, sebbene priva di fondamenta, consiste in strutture stabilmente infisse al suolo e destinate al soddisfacimento di interessi “non temporanei” (cfr. in termini C.d.S., Sez. VI, 16.02.2011, n. 986 e 22.10.2008, n. 5191).
L’indiscussa qualificazione di “nuova opera” dell’autolavaggio autorizzato comporta la fondatezza sia del primo motivo di gravame che del secondo motivo, dovendo trovare applicazione anche le disposizioni sulle distanze. E la contro interessata non contesta affatto l’ubicazione del telone lamentata dal ricorrente (si ribadisce, a 50 cm. dal suo affaccio).
Senza trascurare che altrettanto indiscutibilmente l’autolavaggio comporta emissione di rumori ed esalazioni di gas di scarico delle autovetture che vi accedono certamente poco conciliabili con l’ubicazione all’interno di un fabbricato in massima parte destinato ad abitazione. Una simile vicinanza ad unità abitative si pone in contrasto con il buon senso prima ancora che con le disposizioni regolamentari comunali (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 20.01.2012 n. 215 - link a www.giustizia-amministrativa.it).