Si ha ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, e non anche nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi di un edificio già da tempo demolito o diruto. Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione venga effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione. Invero, la nozione di ristrutturazione, sebbene ulteriormente estesa per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 d.P.R. 06.06.2001 n. 380, si distingue pur sempre da quella di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito, per cui essa postula che le due fasi siano temporalmente contestualizzate nell’ambito di un intervento unitario, onde evitare ogni incertezza sulla fedeltà dell’attività ricostruttiva.
Come ribadito
dalla costante giurisprudenza, anche di
questo Tribunale, si ha ristrutturazione
edilizia solo in caso di preesistenza di un
organismo edilizio dotato di mura
perimetrali, strutture orizzontali e
copertura, e non anche nelle ipotesi di
ricostruzione su ruderi di un edificio già
da tempo demolito o diruto (cfr. Consiglio
di Stato, Sezione V, 15.04.2004 n. 2142;
Sezione IV, 13.10.2010, n. 7476; TAR
Campania, Napoli, Sezione II, 11.09.2009 n.
4949; Sezione IV, 23.12.2010 n. 28002 e
15.06.2011 n. 3184; Sezione VI, 09.11.2009
n. 7049).
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato
l’importanza del fattore temporale nel senso
che il concetto di ristrutturazione edilizia
comprende anche la demolizione seguita dalla
fedele ricostruzione del manufatto, purché
tale ricostruzione venga effettuata in un
tempo ragionevolmente prossimo a quello
della demolizione (TAR Campania, Salerno,
Sezione II, 21.10.2010 n. 11911). Invero, la
nozione di ristrutturazione, sebbene
ulteriormente estesa per effetto delle
disposizioni contenute nell'art. 3 d.P.R.
06.06.2001 n. 380, si distingue pur sempre
da quella di nuova costruzione per la
necessità che la ricostruzione sia identica
per sagoma, volumetria e superficie al
fabbricato demolito, per cui essa postula
che le due fasi siano temporalmente
contestualizzate nell’ambito di un
intervento unitario, onde evitare ogni
incertezza sulla fedeltà dell’attività
ricostruttiva.
Né rileva che l’abbattimento sia avvenuto
sulla base della richiamata ordinanza
sindacale, atteso che l’evocata ratio
prescinde dalle ragioni che hanno
determinato il crollo del manufatto,
sussistendo la medesima esigenza di certezza
sia quando la demolizione sia avvenuta per
volontà del titolare sia quando la rovina
sia stata determinata da cause naturali
(cfr. Consiglio di Stato, Sezione V,
23.03.2000 n. 1610; 03.07.1996 n. 819), alla
quale può essere equiparata la forza
maggiore determinata da factum principis.
Non giova al controinteressato neppure il
precedente giurisprudenziale (Consiglio di
Stato, Sezione V, 11.05.2009 n. 2870)
richiamato nell’ultima memoria difensiva,
riferito a fattispecie nella quale la
demolizione del manufatto primigenio era
intervenuta per ragioni di sanità pubblica.
Invero, nel caso oggetto della citata
decisione, il rispetto della sagoma e del
volume preesistenti non erano oggetto di
contestazione, sicché il Giudice d’appello
ha reputato di non attribuire valenza
ostativa al mero lasso temporale intercorso,
sussistendo comunque “[…]un’unitaria
programmazione della demolizione e della
ricostruzione che ne consente la
riconduzione al concetto ampio di
ristrutturazione abbracciato dal piano di
recupero […]”. Invece, nell’odierna
fattispecie, la ricorrente ha specificamente
contestato la consistenza del preesistente
manufatto, così come rappresentata nei
documenti allegati all’istanza edificatoria,
esibendo perizia tecnica (datata 10.11.2009)
sulle sue dimensioni, come desumibili da
rilievi aerofotogrammetrici del marzo 1981,
tanto che pende procedimento penale dinanzi
al Tribunale di Nola per i reati di cui agli
artt. 110, 48 e 480 del c.p. e 44, lett. B,
del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. decreto di
sequestro preventivo del 19.01.2010 ed
avviso agli indagati ex art. 415-bis del
c.p.p. del 20.01.2010).
L’intervento deve considerarsi quindi come
nuova costruzione e, in quanto tale, deve
essere rispettoso delle previsioni
urbanistiche vigenti (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 20.01.2012 n. 302 - link a www.giustizia-amministrativa.it).