domenica 4 marzo 2012

EDILIZIA PRIVATA: "Ristrutturazione Edilizia"

Si ha ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, e non anche nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi di un edificio già da tempo demolito o diruto. Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione venga effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione. Invero, la nozione di ristrutturazione, sebbene ulteriormente estesa per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 d.P.R. 06.06.2001 n. 380, si distingue pur sempre da quella di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito, per cui essa postula che le due fasi siano temporalmente contestualizzate nell’ambito di un intervento unitario, onde evitare ogni incertezza sulla fedeltà dell’attività ricostruttiva.
Come ribadito dalla costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si ha ristrutturazione edilizia solo in caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, e non anche nelle ipotesi di ricostruzione su ruderi di un edificio già da tempo demolito o diruto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 15.04.2004 n. 2142; Sezione IV, 13.10.2010, n. 7476; TAR Campania, Napoli, Sezione II, 11.09.2009 n. 4949; Sezione IV, 23.12.2010 n. 28002 e 15.06.2011 n. 3184; Sezione VI, 09.11.2009 n. 7049).
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato l’importanza del fattore temporale nel senso che il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione venga effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione (TAR Campania, Salerno, Sezione II, 21.10.2010 n. 11911). Invero, la nozione di ristrutturazione, sebbene ulteriormente estesa per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 d.P.R. 06.06.2001 n. 380, si distingue pur sempre da quella di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito, per cui essa postula che le due fasi siano temporalmente contestualizzate nell’ambito di un intervento unitario, onde evitare ogni incertezza sulla fedeltà dell’attività ricostruttiva.
Né rileva che l’abbattimento sia avvenuto sulla base della richiamata ordinanza sindacale, atteso che l’evocata ratio prescinde dalle ragioni che hanno determinato il crollo del manufatto, sussistendo la medesima esigenza di certezza sia quando la demolizione sia avvenuta per volontà del titolare sia quando la rovina sia stata determinata da cause naturali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 23.03.2000 n. 1610; 03.07.1996 n. 819), alla quale può essere equiparata la forza maggiore determinata da factum principis.
Non giova al controinteressato neppure il precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, 11.05.2009 n. 2870) richiamato nell’ultima memoria difensiva, riferito a fattispecie nella quale la demolizione del manufatto primigenio era intervenuta per ragioni di sanità pubblica. Invero, nel caso oggetto della citata decisione, il rispetto della sagoma e del volume preesistenti non erano oggetto di contestazione, sicché il Giudice d’appello ha reputato di non attribuire valenza ostativa al mero lasso temporale intercorso, sussistendo comunque “[…]un’unitaria programmazione della demolizione e della ricostruzione che ne consente la riconduzione al concetto ampio di ristrutturazione abbracciato dal piano di recupero […]”. Invece, nell’odierna fattispecie, la ricorrente ha specificamente contestato la consistenza del preesistente manufatto, così come rappresentata nei documenti allegati all’istanza edificatoria, esibendo perizia tecnica (datata 10.11.2009) sulle sue dimensioni, come desumibili da rilievi aerofotogrammetrici del marzo 1981, tanto che pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Nola per i reati di cui agli artt. 110, 48 e 480 del c.p. e 44, lett. B, del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. decreto di sequestro preventivo del 19.01.2010 ed avviso agli indagati ex art. 415-bis del c.p.p. del 20.01.2010).
L’intervento deve considerarsi quindi come nuova costruzione e, in quanto tale, deve essere rispettoso delle previsioni urbanistiche vigenti
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 20.01.2012 n. 302 - link a www.giustizia-amministrativa.it).