domenica 4 marzo 2012

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di un pergolato

Per costante giurisprudenza, la realizzazione di un pergolato mediante una solida struttura in legno di dimensioni non trascurabili, che fa desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, dev’essere qualificata come intervento di nuova costruzione, che necessita di concessione edilizia (Cons. di St., IV, 02.10.2008, n. 4793; TAR Campania-Napoli, IV, 25.03.2011, n. 1746; TAR Emilia Romagna, II, 19.01.2011, n. 36).
Né può ritenersi che l’opera in questione fosse soggetta al regime autorizzatorio di cui all’art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. 23.01.1982, n. 9 (conv. in L. 25.03.1982, n. 94), vuoi perché non conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico allora vigente (che classifica l’area come verde di salvaguardia inedificabile, cfr. art. 25 allegato alla domanda di sanatoria), vuoi perché ricadente in area sottoposta a vincolo dalla legge 29.06.1939, n. 1497 (cfr. l’autorizzazione regionale di cui al doc. 4 delle produzioni 14.11.1996), vuoi, infine, perché il rapporto di pertinenzialità è predicabile soltanto rispetto ad un edificio, non già –secondo la tesi esposta in ricorso- rispetto ad un fondo rustico (cfr. TAR Liguria, I, 23.05.2011, n. 812).
Ed è appena il caso di osservare che la mancata sussumibilità dell’intervento nell’ambito delle opere pertinenziali soggette ad autorizzazione gratuita lo fa ricadere automaticamente nell’ambito di quelle soggette a concessione edilizia.
Ne consegue l’infondatezza delle censure dedotte avverso il diniego di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, legittimamente emesso nei confronti di un intervento non conforme alla vigente normativa di zona del P.R.G..
Ne consegue altresì l’infondatezza delle censure mosse avverso l’ordine di demolizione ex art. 7 L. n. 47/1985, legittimamente emesso per sanzionare l’esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 27.01.2012 n. 195 - link a www.giustizia-amministrativa.it).