Per costante giurisprudenza, la realizzazione di un pergolato mediante
una solida struttura in legno di dimensioni
non trascurabili, che fa desumere una
permanenza prolungata nel tempo del
manufatto stesso e delle utilità che esso è
destinato ad arrecare, comportando una
trasformazione edilizia del territorio, dev’essere
qualificata come intervento di nuova
costruzione, che necessita di concessione
edilizia (Cons. di St., IV, 02.10.2008, n.
4793; TAR Campania-Napoli, IV, 25.03.2011,
n. 1746; TAR Emilia Romagna, II,
19.01.2011, n. 36).
Né può ritenersi che l’opera in questione
fosse soggetta al regime autorizzatorio di
cui all’art. 7, comma 2, lett. a), del D.L.
23.01.1982, n. 9 (conv. in L. 25.03.1982, n.
94), vuoi perché non conforme alle
prescrizioni dello strumento urbanistico
allora vigente (che classifica l’area come
verde di salvaguardia inedificabile, cfr.
art. 25 allegato alla domanda di sanatoria),
vuoi perché ricadente in area sottoposta a
vincolo dalla legge 29.06.1939, n. 1497 (cfr.
l’autorizzazione regionale di cui al doc. 4
delle produzioni 14.11.1996), vuoi, infine,
perché il rapporto di pertinenzialità è
predicabile soltanto rispetto ad un
edificio, non già –secondo la tesi esposta
in ricorso- rispetto ad un fondo rustico
(cfr. TAR Liguria, I, 23.05.2011, n. 812).
Ed è appena il caso di osservare che la
mancata sussumibilità dell’intervento
nell’ambito delle opere pertinenziali
soggette ad autorizzazione gratuita lo fa
ricadere automaticamente nell’ambito di
quelle soggette a concessione edilizia.
Ne consegue l’infondatezza delle censure
dedotte avverso il diniego di sanatoria ex
art. 13 L. n. 47/1985, legittimamente emesso
nei confronti di un intervento non conforme
alla vigente normativa di zona del P.R.G..
Ne consegue altresì l’infondatezza delle
censure mosse avverso l’ordine di
demolizione ex art. 7 L. n. 47/1985,
legittimamente emesso per sanzionare
l’esecuzione di opere in assenza di
concessione edilizia (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 27.01.2012 n. 195 - link a www.giustizia-amministrativa.it).