Con questa motivazione la Corte di cassazione ha annullato la sentenza rinviando al Tribunale per il nuovo giudizio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 11 gennaio 2012, n. 442
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa in data 9 Giugno 2010 al termine di rito
abbreviato, il Tribunale di Trieste ha assolto il Sig. B. dal reato
previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, lett. b) con la formula
"perchè il fatto non sussiste" in relazione al trasporto a fini
commerciali di tre taniche contenenti complessivamente litri 60 di
gasolio sottratti al pagamento delle accise. Osserva il Tribunale in
motivazione che il trasporto di tre taniche di gasolio all'interno
dell'autovettura privata da lui condotta e oggetto di controllo in
ingresso al confine di Stato consente di ritenere che il gasolio fosse
destinato ad alimentare detta vettura e non destinato a fini
commerciali, così che può considerarsi superata la presunzione contraria
che la legge stabilisce in caso di superamento dei limiti quantitativi
indicati dalla norma.Svolgimento del processo
Avverso tale decisione il Procuratore Generale in sede ha proposto ricorso lamentando che l'interpretazione degli artt. 10 e 11, e art. 40, lett. b) D.Lgs. cit. comporta una presunzione "juris et de jure" di destinazione al commercio di quantitativi di prodotti petroliferi trasportati con modalità atipiche, con conseguente errata applicazione della legge da parte del Tribunale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.Il testo del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 11 risulta inequivoco nel disciplinare la fattispecie in esame. I commi 2 e 3, infatti, recitano:
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonchè il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali".
Posto che debbono considerarsi "serbatoi normali" quelli installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, il trasporto mediante taniche posizionate all'interno del veicolo di quantità di carburante superiore a quella consentita risulta contrario alla previsione normativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata, con rinvio ex art. 623 c.p.p. al giudice di merito per un nuovo giudizio che terrà conto, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., dei principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio.