martedì 13 marzo 2012

Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 modifiche al T.U.L.P.S

Si fa seguito ai precedenti post (1;2;) 
Come è noto, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.) ha apportato anche modifiche al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Il Ministero dell'Interno, sebbene non avesse più competenze in merito, in quanto  le stesse sono state trasferite ai Comuni,  per cercare di semplificare il quadro normativo con le  nuove modifiche introdotte dal Decreto suddetto in data 22 febbraio u.s. aveva diramato una  Circolare.
Sulla stessa linea di condotta, la Prefettura di Forlì-Cesena, giorno 28 febbraio u.s. ha diramato la nota Prot. n. 9369/2012/W

Ebbene, dopo le modificazioni apportate dalla Commissioni della Camera, sulle quali il Governo ha posto la questione di fiducia il 7 marzo , i suddetti provvedimenti necessiteranno di un ulteriore restyling, in quanto l'art. 13, comma 1 lett c) è così diventato:

c) all’articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono
rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di
tre anni
dalla data del rilascio»;

e non più due anni come riportato nel precedente testo del Decreto suddetto  e nella Circolare Ministero dell'Interno 22 febbraio 2012.

Mario Serio