SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 11 novembre 2011, n. 41089
SEZIONE III PENALE
Sentenza 11 novembre 2011, n. 41089
Con ordinanza 8.10.2010 il Tribunale di
Napoli rigettava l’appello proposto da L.L., indagata del reato di cui
al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (per avere realizzato in un
appartamento di 150 mq, interessato da opere di manutenzione
straordinaria, numerose zone soppalcate impostate a quota inferiore a mt
2,70 dal calpestio, addossate alle pareti finestrate, dotate d’impianto
elettrico e collegate con una scala di ferro col piano di calpestio),
avverso l’ordinanza del GIP che aveva respinto l’istanza di revoca del
sequestro preventivo del fabbricato, sito in (OMISSIS).
Rilevava il Tribunale che
l’esecuzione di soppalchi richiede il preventivo rilascio del permesso
di costruire o della DIA alternativa al permesso.
Proponeva ricorso per Cassazione
l’indagata denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza
del fumus commissi delicti e del periculum in mora non essendo
ipotizzabile l’aggravamento del carico edilizio poichè la natura non
residenziale dei soppalchi non comportava incremento dei servizi primari
e secondari.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Assume la ricorrente in termini del
tutto generici che non sarebbe ravvisabile il fumus del reato ipotizzato
e che i soppalchi, non avendo natura residenziale, non possono
determinare aggravio del carico urbanistico.
Il tribunale ha rilevato la palese
inconsistenza di tali asserzioni richiamando la pacifica giurisprudenza
di questa Corte secondo cui l’esecuzione di soppalchi nel corso di
lavori di ristrutturazione interna di un edificio comporta l’aumento
della superficie e la realizzazione di un edificio in parte diverso,
così che sussiste l’obbligo di richiedere il permesso di costruire, o in
alternativa, la DIA, la cui mancanza integra gli estremi del reato
previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (RV. 235966; RV. 236058) e
puntualizzando che, in tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro
preventivo di un immobile nel quale sono realizzate opere interne che ne
abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, realizzandosi
in questo caso un’ipotesi di aggravamento del carico urbanistico
(sezione 4, n. 34976/2010 RV. 248345).
Pertanto non merita censura la
decisione di rigetto per la necessità di ovviare al pericolo che la
libera disponibilità dei beni da parte dell’indagata potesse portare a
conseguenze ulteriori il reato mediante la prosecuzione dell’attività
illecita.
Grava sulla ricorrente l’onere delle
spese del procedimento e della somma di Euro 1.000, equitativamente
liquidata, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara
inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa
delle ammende.