giovedì 23 febbraio 2012

"Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante"

N. 00703/2012REG.PROV.COLL.
N. 10176/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10176 del 2004, proposto da:
Raffi Alma e Raffi Anna Maria, rappresentate e difese dagli avv. Nino Scripelliti, Mario D'Amelio, con domicilio eletto presso Ornella Manfredini in Roma, via G.G.Belli N.36;
contro
Comune di Loro Ciuffenna;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 05095/2003, resa tra le parti, concernente RIMESSIONE IN PRISTINO OPERE RELATIVE AD UN FABBRICATO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Umberto Realfonzo.
Nessuno è comparso per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso delle odierne appellanti avverso l’ordinanza di demolizione “ a propria cura e spese ed alla rimessione in pristino delle opere consistenti rispettivamente:
-- nella manomissione con un abbassamento della volta del transetto del proprio edificio sotto cui è posto un sottopassaggio, che collega il centro urbano alla montagna, con grave pericolo per l’incolumità delle persone che vi transitano soprattutto nelle ore notturne;
-- nella costruzione di un forno all’aperto;
-- nella variazione dell’altezza della copertura di un seccatoio per castagne.
Il ricorso è affidato ad un’unica rubrica di gravame relativa alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 2727 c.c. in materia di presunzioni.
L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
Chiamata all'udienza pubblica, non risultando la presenza di difensori, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello è infondato.
___ 1.§ I due profili in cui è articolata l’unica rubrica di gravame devono essere affrontati separatamente.
___a. Con un primo profilo di gravame si chiede la riforma della sentenza:
-- perchè ha ritenuto le censure dedotte in primo grado “..del tutto prive di fondamento, attesa la genericità stessa dei motivi dedotti, che non trovano riscontro in alcuna documentazione volta a provare che le opere oggetto di contestazione rientrino in interventi di manutenzione edilizia straordinaria, come, a torto, le ricorrenti sostengono” .
- perchè l’ordinanza impugnata in primo grado era basata su un verbale di sopralluogo del Comune in base al quale si assume apoditticamente che le ricorrenti avrebbero manomesso la volta del sottopassaggio del loro edificio, abbassandola di 30 cm, ed avrebbe ristretto la larghezza del passaggio di altri 30 cm. .
Per le appellanti invece:
-- il Comune non si sottrae agli ordinari principi in tema di onere della prova, per cui il verbale di sopralluogo sarebbe dotato di efficacia probatoria privilegiata solo per quanto attiene alla condizione attuale degli immobili, ma non spiegherebbe alcuna efficacia probatoria con riferimento alla situazione preesistente. Il comune, nemmeno costituitosi in primo grado, non avrebbe assolutamente dimostrato in giudizio quale sarebbe stata la condizione antecedente sulla quale le ricorrenti avrebbero effettuato il supposto intervento abusivo.
-- per le altre opere la sentenza si sarebbe limitata alla mera perifrasi del provvedimento.
L’assunto è privo di pregio.
In materia di edilizia ed urbanistica, è sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la demolizione con richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dato che, com’è noto, il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate. Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante.
In sostanza il verbale ben può rilevare la presenza di interventi edilizi su strutture preesistenti che modificano la situazione di fatto notoriamente in essere in precedenza, ovvero quella risultante da atti comunali, dagli atti catastali, dai registri della proprietà, ecc. ecc. .
Pertanto, in difetto della predetta querela di falso del verbale, esattamente il TAR -- anche in assenza di costituzione del Comune -- ha posto a base della decisione il predetto verbale.
Ma anche a voler prescindere dal rilievo che precede, si deve rilevare che, contrariamente a quanto mostrano di intendere le ricorrenti, trovava integrale applicazione anche nel processo amministrativo la disciplina contenuta nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 104/2010) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11 febbraio 2011 , n. 924; Consiglio Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). Ciò implica che chi agisce in giudizio debba comunque fornire gli elementi probatori a favore delle proprie tesi.
Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio è onere del privato quindi fornire la prova dello "status quo ante ", in quanto la p.a. non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio. Chi realizza interventi, ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, proprio in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (arg. ex Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298). In tali casi, il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di valutazione quali ad es. o ancora anche fotografie con data certa dell’immobile; estratti delle planimetri catastali; il progetto originario e i suoi allegati, ecc. .
Le ricorrenti, a dimostrazione dell’assenza dell’abuso, avrebbero cioè dovuto allegare gli elementi di prova (fotografie, documenti di proprietà, certificazioni catastali, titoli edilizi,ecc. ) idonei a smentire i presupposti di fatto dell’ordinanza.
Pertanto, erroneamente le ricorrenti – a fronte di un verbale a fede privilegiata – pretenderebbero che, con un’inammissibile integrazione dell’atto, l’Amministrazione provasse giudizialmente i fatti posti a base della sua azione, perché ciò si risolverebbe in un’inammissibile assoluta inversione dell'onere della prova.
L’amministrazione infatti non ha un dovere di costituirsi necessariamente in giudizio impugnatorio, per cui il privato che contesta la legittimità del provvedimento deve comunque allegare al gravame gli elementi probatori in grado di contrastare le conclusioni ed i presupposti dell’atto impugnato.
Di qui l’esattezza della sentenza sia nei riguardi dell’abuso principale sia delle altre opere.
Il profilo è dunque infondato.
___b. In conseguenza delle considerazioni che precedono del tutto inconferente è il secondo profilo con cui si lamenta l’omessa pronuncia in relazione al secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale si denunciava la violazione dell’articolo 10 della legge n. 47/1985, trattandosi nella specie di opere di manutenzione straordinaria, come tali non passibili di sanzione ripristinatoria.
L’affermazione ha una natura confessoria dell’abusività dell’intervento.
La doglianza delle ricorrenti, oltre ad essere comunque infondata, è del tutto priva di riscontri e deve essere respinta.
In sostanza, in base alla stessa descrizione delle opere abusivamente realizzate, deve negarsi che nel caso si trattasse di opere di manutenzione straordinaria dato che con le stesse, oltre a realizzare ex novo un forno, si modificavano, in centro storico, i prospetti e le sagome sia dell’abitazione che dell’essiccatoio. In base alle norme all’epoca in vigore, sarebbe invece stato necessario un provvedimento concessorio, qui comunque mancante.
Pertanto, anche tale profilo deve essere disatteso.
___ 2.§ In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
In assenza della costituzione dell’Amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. Respinge l'appello, come in epigrafe proposto;
___ 2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere






L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
IL SEGRETARIO