N. 00703/2012REG.PROV.COLL.
N. 10176/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10176 del 2004, proposto da:
Raffi Alma e Raffi Anna Maria, rappresentate e difese dagli avv. Nino Scripelliti, Mario D'Amelio, con domicilio eletto presso Ornella Manfredini in Roma, via G.G.Belli N.36;
Raffi Alma e Raffi Anna Maria, rappresentate e difese dagli avv. Nino Scripelliti, Mario D'Amelio, con domicilio eletto presso Ornella Manfredini in Roma, via G.G.Belli N.36;
contro
Comune di Loro Ciuffenna;
per la riforma
della
sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 05095/2003, resa
tra le parti, concernente RIMESSIONE IN PRISTINO OPERE RELATIVE AD UN
FABBRICATO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il Cons. Umberto Realfonzo.
Nessuno è comparso per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La
sentenza impugnata ha respinto il ricorso delle odierne appellanti
avverso l’ordinanza di demolizione “ a propria cura e spese ed alla
rimessione in pristino delle opere consistenti rispettivamente:
--
nella manomissione con un abbassamento della volta del transetto del
proprio edificio sotto cui è posto un sottopassaggio, che collega il
centro urbano alla montagna, con grave pericolo per l’incolumità delle
persone che vi transitano soprattutto nelle ore notturne;
-- nella costruzione di un forno all’aperto;
-- nella variazione dell’altezza della copertura di un seccatoio per castagne.
Il
ricorso è affidato ad un’unica rubrica di gravame relativa alla
violazione degli artt. 2697 c.c. e 2727 c.c. in materia di presunzioni.
L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
Chiamata all'udienza pubblica, non risultando la presenza di difensori, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello è infondato.
___ 1.§ I due profili in cui è articolata l’unica rubrica di gravame devono essere affrontati separatamente.
___a. Con un primo profilo di gravame si chiede la riforma della sentenza:
-- perchè ha ritenuto le censure dedotte in primo grado “..del
tutto prive di fondamento, attesa la genericità stessa dei motivi
dedotti, che non trovano riscontro in alcuna documentazione volta a
provare che le opere oggetto di contestazione rientrino in interventi di
manutenzione edilizia straordinaria, come, a torto, le ricorrenti
sostengono” .
- perchè l’ordinanza impugnata in
primo grado era basata su un verbale di sopralluogo del Comune in base
al quale si assume apoditticamente che le ricorrenti avrebbero manomesso
la volta del sottopassaggio del loro edificio, abbassandola di 30 cm,
ed avrebbe ristretto la larghezza del passaggio di altri 30 cm. .
Per le appellanti invece:
--
il Comune non si sottrae agli ordinari principi in tema di onere della
prova, per cui il verbale di sopralluogo sarebbe dotato di efficacia
probatoria privilegiata solo per quanto attiene alla condizione attuale
degli immobili, ma non spiegherebbe alcuna efficacia probatoria con
riferimento alla situazione preesistente. Il comune, nemmeno
costituitosi in primo grado, non avrebbe assolutamente dimostrato in
giudizio quale sarebbe stata la condizione antecedente sulla quale le
ricorrenti avrebbero effettuato il supposto intervento abusivo.
-- per le altre opere la sentenza si sarebbe limitata alla mera perifrasi del provvedimento.
L’assunto è privo di pregio.
In
materia di edilizia ed urbanistica, è sufficientemente motivato il
provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la
demolizione con richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali
dato che, com’è noto, il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia
ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento
tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate. Il verbale
redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune a seguito
di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce
atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art.
2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia
relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante.
In
sostanza il verbale ben può rilevare la presenza di interventi edilizi
su strutture preesistenti che modificano la situazione di fatto
notoriamente in essere in precedenza, ovvero quella risultante da atti
comunali, dagli atti catastali, dai registri della proprietà, ecc. ecc. .
Pertanto,
in difetto della predetta querela di falso del verbale, esattamente il
TAR -- anche in assenza di costituzione del Comune -- ha posto a base
della decisione il predetto verbale.
Ma anche a
voler prescindere dal rilievo che precede, si deve rilevare che,
contrariamente a quanto mostrano di intendere le ricorrenti, trovava
integrale applicazione anche nel processo amministrativo la disciplina
contenuta nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma
1, d.lgs. n. 104/2010) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio
indicare e provare i fatti (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11 febbraio
2011 , n. 924; Consiglio Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). Ciò
implica che chi agisce in giudizio debba comunque fornire gli elementi
probatori a favore delle proprie tesi.
Nel giudizio
di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio è onere
del privato quindi fornire la prova dello "status quo ante ", in quanto
la p.a. non può di solito materialmente accertare quale fosse la
situazione dell'intero suo territorio. Chi realizza interventi,
ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare
rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo
stato della preesistenza, proprio in applicazione del principio generale
di cui all'art. 2697 c.c. (arg. ex Consiglio Stato , sez. IV, 27
novembre 2010, n. 8298). In tali casi, il privato dispone, ed è
normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di
fornire utili elementi di valutazione quali ad es. o ancora anche
fotografie con data certa dell’immobile; estratti delle planimetri
catastali; il progetto originario e i suoi allegati, ecc. .
Le
ricorrenti, a dimostrazione dell’assenza dell’abuso, avrebbero cioè
dovuto allegare gli elementi di prova (fotografie, documenti di
proprietà, certificazioni catastali, titoli edilizi,ecc. ) idonei a
smentire i presupposti di fatto dell’ordinanza.
Pertanto,
erroneamente le ricorrenti – a fronte di un verbale a fede privilegiata
– pretenderebbero che, con un’inammissibile integrazione dell’atto,
l’Amministrazione provasse giudizialmente i fatti posti a base della sua
azione, perché ciò si risolverebbe in un’inammissibile assoluta
inversione dell'onere della prova.
L’amministrazione
infatti non ha un dovere di costituirsi necessariamente in giudizio
impugnatorio, per cui il privato che contesta la legittimità del
provvedimento deve comunque allegare al gravame gli elementi probatori
in grado di contrastare le conclusioni ed i presupposti dell’atto
impugnato.
Di qui l’esattezza della sentenza sia nei riguardi dell’abuso principale sia delle altre opere.
Il profilo è dunque infondato.
___b.
In conseguenza delle considerazioni che precedono del tutto
inconferente è il secondo profilo con cui si lamenta l’omessa pronuncia
in relazione al secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale
si denunciava la violazione dell’articolo 10 della legge n. 47/1985,
trattandosi nella specie di opere di manutenzione straordinaria, come
tali non passibili di sanzione ripristinatoria.
L’affermazione ha una natura confessoria dell’abusività dell’intervento.
La doglianza delle ricorrenti, oltre ad essere comunque infondata, è del tutto priva di riscontri e deve essere respinta.
In
sostanza, in base alla stessa descrizione delle opere abusivamente
realizzate, deve negarsi che nel caso si trattasse di opere di
manutenzione straordinaria dato che con le stesse, oltre a realizzare ex
novo un forno, si modificavano, in centro storico, i prospetti e le
sagome sia dell’abitazione che dell’essiccatoio. In base alle norme
all’epoca in vigore, sarebbe invece stato necessario un provvedimento
concessorio, qui comunque mancante.
Pertanto, anche tale profilo deve essere disatteso.
___ 2.§ In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
In assenza della costituzione dell’Amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. Respinge l'appello, come in epigrafe proposto;
___ 2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2012
IL SEGRETARIO