Pubblicata la circolare n. 2 del 10-02-2012 relativa a nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento.
Quello sotto è il contenuto:
Circ. 10 febbraio 2012, n. 2/2012 - Art. 7, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Scadenza della carta d'identità. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
L'art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 33 del 9 febbraio 2012, reca nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento.
Ai sensi del comma 1 del citato art. 7, «I documenti di identità ... sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo». Il successivo comma 2 dello stesso art. 7 precisa che tale disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in argomento.
Si evidenzia quindi che le nuove carte d'identità rilasciate (e non anche prorogate) dovranno avere una scadenza determinata sulla base del criterio enunciato dalla norma richiamata. Per quanto riguarda i Comuni sperimentatori della carta d'identità elettronica, si informa che è stato provveduto all'adeguamento del software necessario al fine dell'applicazione della nuova disposizione.
Si pregano le SS.LL. di informare i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Vicecapo Dipartimento
Garufi
Ad ogni buon fine, eccovi il link