In un precedente post dell' 1 febbraio 2012 avevo evidenziato che con sentenza n. 398/12, depositata in cancelleria il 13 gennaio 2012, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso giudicando la:Cartella esattoriale nulla se manca la notifica.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 ottobre 2011, n. 21598, aveva già affermato, il seguente principio "che è nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie (Cass. n. 5871 del 2007"
Sulla stessa linea di condotta delle citate sentenze, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2486/12, depositata il 21 febbraio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia, deducendo lo stesso vizio delle precedenti sentenze:violazione della legge 689/81 per mancata notifica del verbale di violazione del C.d.S .
Mario Serio