Come è noto, l'articolo 14 della legge 29 luglio 2010 n. 120 prevede, al comma 2, che i ciclomotori già in circolazione, non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma I del C.d. S., devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tale decreto, emanato in data 2 febbraio 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 2011, prevede che entro 240 giorni dalla data di pubblicazione e comunque non oltre il 12 febbraio 2012 tutti i ciclomotori siano muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato articolo 97, comma 1 del C.d.S.
Pertanto, a far data dal 13 febbraio 2012 a chi circola con un ciclomotore senza aver provveduto alla sua regolarizzazione nel senso sopra indicato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1559 come previsto dall'articolo 14, comma 3 della citata legge 120/2010.
Trattandosi di norma non trasfusa nella modifica dell'articolo 97 del C.d.S., il calcolo del pagamento in misura ridotta sarà effettuato ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 corrispondente a € 519,67 da effettuarsi entro 60 giorni con versamento a favore dello Stato utilizzando il modello F23 (1)
Per tale violazione non è prevista l'applicazione di sanzioni accessorie.Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
LINK: Circolare n.3 del 03/02/2012 del Corpo di P.M. di Milano
LINK: Circolare n.15 del 10/02/2012 del Corpo di P.M. di Torino