lunedì 20 febbraio 2012

Autotrasportatore:per esercitare l'attività su strada ci vuole per il requisito di "stabilimento"

Il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2012 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI detta le modalità applicativa per la dimostrazione, da parte delle imprese di autotrasporto che esercitano direttamente la attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per i Consorzi e le Cooperative a proprietà divisa iscritti alla Sezione Speciale dell'Albo, del requisito di "stabilimento" prescritto dal Regolamento Europeo 1071/2009, che ha ridefinito tutta la materia dell'accesso e dell'esercizio della professione di autotrasportatore.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

DECRETO DIRIGENZIALE  25 gennaio 2012
(GU n. 28 del 3-2-2012 )

Disposizioni applicative dell'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di "stabilimento" di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto l'articolo 5 del regolamento n. 1071/2009, che prevede le condizioni relative al requisito di stabilimento;

Visto l'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che prevede che con decreto della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità sono stabilite le modalità per soddisfare il requisito di "stabilimento", i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, le caratteristiche che deve avere la sede operativa, nonché le modalità di dimostrazione del possesso delle stesse;

Considerato l'ordinamento giuridico vigente e, in particolare, la possibilità di conservazione e tenuta della contabilità presso un domiciliatario fiscale;

Ritenuto che per le società di persone e per le società a responsabilità limitata unipersonali il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1071/2009 possa essere individuato anche presso la residenza anagrafica di un amministratore tramite elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile;

Ritenuto, inoltre, che per le imprese di trasporto su strada di cose associate ai consorzi o alle cooperative iscritti alla sezione speciale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il requisito di stabilimento possa essere individuato presso la sede effettiva e stabile e la sede operativa di detti consorzi o di dette cooperative;

Ritenuto che per sede operativa debba intendersi il luogo dove avviene la manutenzione dei veicoli in disponibilità;

Considerato che occorre dettare una disciplina transitoria per le imprese che sono state autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

Decreta:
Art. 1
Oggetto

1. Il requisito di stabilimento, di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 e di cui all'articolo 5 del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi se rispettano le seguenti condizioni:

a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano;

b) una volta concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi, dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni vigenti, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009;

c) svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano.

Art. 2

Caratteristiche del requisito e dimostrazione

1. La condizione di cui all'articolo 1, lettera a), è dimostrata e mantenuta:

a) per tutte le imprese, nonché per i consorzi e le cooperative iscritte alla sezione speciale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974 n. 298, con la disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato;

b) in alternativa alla lettera a), presso la residenza anagrafica italiana del titolare per le imprese individuali, mentre per le società di persone, esclusivamente ai fini del possesso del requisito di stabilimento, con l'elezione di domicilio, ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante.

Agli stessi fini, la medesima elezione di domicilio, presso la residenza anagrafica italiana di un amministratore, può essere fatta per le società a responsabilità limitata unipersonali se tale amministratore sia anche l'unico socio.

Inoltre, un'impresa di trasporto su strada di cose associata ai consorzi o alle cooperative iscritte alla sezione speciale dell'Albo citata alla lettera a) che precede, può eleggere domicilio, ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento di cui alla presente lettera, presso il consorzio o la cooperativa purché rispondano alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e confermino tale elezione di domicilio attraverso il modello Allegato B di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo.

2. Presso la sede di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione dell'Autorità competente individuata ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto 25 novembre 2011, i seguenti documenti principali:

a) i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente;

b) i documenti fiscali relativi all'assolvimento delle imposte dirette e dell'IVA (registri delle fatture emesse e registri delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori);

c) i documenti di gestione del personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori subordinati, quali, ad esempio, il libro unico;

d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico degli autoveicoli in disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;

e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio, l'originale della licenza comunitaria, sempre che l'impresa ne sia titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti di controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario;

f) qualsiasi altra documentazione cui l'Autorità competente debba poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1071/2009.

3. Fermo il possesso dei locali nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 può essere conservata anche presso la sede di un domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma può essere conservata anche, a titolo gratuito, presso la sede, anche periferica, di un'associazione nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di persone o di un'associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente nel Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori, ovvero anche presso la sede di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Le imprese di trasporto su strada di cose appartenenti ad un consorzio o a una cooperativa iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, possono far conservare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), nonché quelle di cui alle lettere d) ed e), del precedente comma 2 dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza, e in tal caso il consorzio o la cooperativa rendono la dichiarazione prevista nell'Allegato B di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo.

Ove il consorzio o la cooperativa menzionati conservino presso un domiciliatario fiscale la propria documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, non possono essere a loro volta domiciliatari della stessa documentazione delle imprese consorziate od associate, né far conservare dal proprio domiciliatario fiscale la documentazione delle imprese consorziate o associate.

La dimostrazione di quanto previsto alle lettere a) o b) del comma 1 del presente articolo, è effettuata dal rappresentante legale dell'impresa, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità all'Allegato A al presente decreto. Nei casi descritti nel primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che rende la dichiarazione di cui all'Allegato A deve inserire nella stessa l'esatta individuazione del domiciliatario, con l'indicazione della documentazione dallo stesso conservata.

4. La condizione di cui all'articolo 1, lettera b), è dimostrata con l'aver immesso in circolazione o con l'immissione in circolazione di uno o più autoveicoli, ai sensi dell'articolo 9, commi 9, 10 e 12, del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per l'esercizio dell'autotrasporto su strada per conto di terzi, ed è mantenuta con il permanere nella disponibilità, sempre ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle di accesso al mercato, di uno o più autoveicoli.

Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, privi di autoveicoli in disponibilità, la condizione di cui all'articolo 1, lettera b), è dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in circolazione dalle imprese consorziate o associate.

5. La condizione di cui all'articolo 1, lettera c), è soddisfatta se l'impresa di trasporto su strada, ovvero il consorzio o la cooperativa iscritti alla sezione speciale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, possiede, negli stessi modi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la sede operativa dove viene svolta in maniera efficace e continuativa l'attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, riconosciuta come officina interna ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558; tale sede operativa può fare parte della sede effettiva e stabile di cui all'articolo 1), lettera a).

La condizione di cui al periodo precedente è dimostrata dal rappresentante legale dell'impresa mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con l'Allegato A. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, la sede operativa può essere individuata formalmente presso una officina di riparazioni esterna, esercente regolarmente l'attività, ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente.

Inoltre, per un'impresa di trasporto su strada di cose associata ai consorzi o alle cooperative di cui al primo periodo la sede operativa può essere indicata presso l'officina del consorzio o della cooperativa di appartenenza, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'impresa stessa e redatta secondo il modello Allegato A al presente decreto, nonché dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa, secondo il modello Allegato B al presente decreto.

6. Qualora si verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, modifiche del luogo e dei luoghi di stabilimento ovvero la cessazione del rapporto di conservazione della documentazione, ovvero ancora la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli, l'impresa di trasporto su strada, nonché il consorzio o la cooperativa, provvedono a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede principale. A tale fine, il rappresentante legale provvede nuovamente a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con quanto contenuto nell'Allegato A, eventualmente corredata della dichiarazione di cui all'Allegato B.

Art. 3

Disposizioni finali e entrata in vigore



1. Le imprese, i consorzi o le cooperative di trasporto su strada che, in sede di richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) N. 1071/2009, hanno prodotto in precedenza la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dimostrare il possesso del requisito di stabilimento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono presentare, all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del medesimo articolo 47, resa dal rappresentante legale dell'impresa e conforme all'Allegato A al presente decreto, unitamente, ove del caso, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'Allegato B.

Scaduto tale termine, l'Autorità competente all'autorizzazione all'esercizio della professione applica l'articolo 13 ("procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni") del suddetto Regolamento (CE) n. 1071/2009.

2. I modelli allegati al presente decreto possono essere modificati, se del caso, con provvedimento della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Direttore Generale:
dott. ENRICO FINOCCHI