Secondo la Cassazione, la presenza dei tecnici ausiliari rende l’accertamento più affidabile
La massima. Legittimi i rilievi fotografici delle infrazioni per eccesso di velocità effettuati con l’apparecchiatura “traffipax”, con la polizia supportata dagli ausiliari privati, che ne convalidano la legittimità e l’affidabilità. L’apparecchiatura non necessita di “taratura”.
La sentenza. Quella che precede è la massima estratta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 29388, del 28 dicembre 2011. Con tale pronuncia, la Seconda Sezione Civile ha accolto il ricorso di un Comune della provincia di Benevento.
Il caso. Un automobilista proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale esteso sulla scorta dell’accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura automatica traffipax. Ricorso che veniva rigettato dal Giudice di Pace adito, che aveva ritenuta illegittima la sanzione per tre ragioni: - la «mancata garanzia di legalità e obiettività nell’accertamento delle infrazioni»; - la collaborazione di una società privata concessionaria del relativo servizio; - la mancata taratura periodica dell’apparecchio in questione. L’Ente locale ricorreva per la cassazione della pronuncia del giudice del merito.
La decisione. Il Supremo Collegio di Piazza Cavour non ha recepito l’orientamento espresso dal Giudice onorario e ha per questo accolto il ricorso del Comune, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. In particolare, il Giudice delle leggi ha chiarito che: “la collaborazione tecnica prestata da privati agli organi di polizia preposti all’accertamento e contestazione degli illeciti stradali non ne inficia la legittimità e affidabilità, quando la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di impostazione e installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce un’ulteriore garanzia di affidabilità dell’accertamento stesso”. Inoltre – hanno proseguito gli ermellini - “le apparecchiature in questione non devono essere sottoposte alle operazioni di controllo previste dalla legge 73/1991, istitutiva del servizio nazionale di taratura, essendo la relativa normativa relativa alla materia c. d. ‘metrologica’, diversa da quella di misurazione elettronica della velocità e di competenza di autorità amministrative del tutto diverse da quelle competenti nei casi di specie”.
Il traffipax. In chiusura, è appena il caso di rammentare che il traffipax o traffiphot (fronte e retro) è un misuratore di velocità che viene collocato in presenza di incroci semaforici è può essere utilizzato o in funzione autovelox o in funzione photored.
La sentenza. Quella che precede è la massima estratta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 29388, del 28 dicembre 2011. Con tale pronuncia, la Seconda Sezione Civile ha accolto il ricorso di un Comune della provincia di Benevento.
Il caso. Un automobilista proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale esteso sulla scorta dell’accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura automatica traffipax. Ricorso che veniva rigettato dal Giudice di Pace adito, che aveva ritenuta illegittima la sanzione per tre ragioni: - la «mancata garanzia di legalità e obiettività nell’accertamento delle infrazioni»; - la collaborazione di una società privata concessionaria del relativo servizio; - la mancata taratura periodica dell’apparecchio in questione. L’Ente locale ricorreva per la cassazione della pronuncia del giudice del merito.
La decisione. Il Supremo Collegio di Piazza Cavour non ha recepito l’orientamento espresso dal Giudice onorario e ha per questo accolto il ricorso del Comune, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. In particolare, il Giudice delle leggi ha chiarito che: “la collaborazione tecnica prestata da privati agli organi di polizia preposti all’accertamento e contestazione degli illeciti stradali non ne inficia la legittimità e affidabilità, quando la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di impostazione e installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce un’ulteriore garanzia di affidabilità dell’accertamento stesso”. Inoltre – hanno proseguito gli ermellini - “le apparecchiature in questione non devono essere sottoposte alle operazioni di controllo previste dalla legge 73/1991, istitutiva del servizio nazionale di taratura, essendo la relativa normativa relativa alla materia c. d. ‘metrologica’, diversa da quella di misurazione elettronica della velocità e di competenza di autorità amministrative del tutto diverse da quelle competenti nei casi di specie”.
Il traffipax. In chiusura, è appena il caso di rammentare che il traffipax o traffiphot (fronte e retro) è un misuratore di velocità che viene collocato in presenza di incroci semaforici è può essere utilizzato o in funzione autovelox o in funzione photored.