CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza 15 dicembre 2011, n. 27013
Rilevato che il consigliere designato Dr. Lucio Mazziotti di Celso ha depositato, in data 28 gennaio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“1) Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 23, depositato il 12/11/2007, il Consorzio Polizia Municipale “Piave” proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Conegliano notificata in data 12/10/2007 – con la quale erano stati annullati tre verbali di accertamento di violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, notificati alla s.a.s. Finance di Di Da Re Ezio & C. proprietaria delle auto e a C.C.F. conducente dei veicoli che avevano transitato lungo la via Distrettuale di Santa Lucia di Piave senza rispettare l’ordine di arresto impartito dal semaforo rosso posto all’intersezione con la Via (OMISSIS). 2) L’appellante Consorzio proponeva tre motivi di gravame ai quali resistevano gli appellati i quali in via preliminare eccepivano l’inammissibilità dell’impugnativa per tardività rilevando che l’appello era stato proposto con ricorso notificato il 10/12/2007, ossia oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 12/10/2007. 3) Con sentenza 15/2/2010 il tribunale di Treviso – sezione distaccata di Conegliano – in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata decisione, rigettava l’opposizione proposta dagli appellati ai verbali di accertamento in questione. Il tribunale, per quei che rileva in questa sede, rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello osservando: che il ricorso in appello era stato depositato il 12/11/2007, ossia entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata avvenuta il 12/10/2007; che, secondo quanto disposto dall’art. 359 c.p.c., nella specie andavano applicate le norme dettate per il procedimento di primo grado; che pertanto l’appello andava proposto con ricorso come disposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23; che era fondato il primo motivo di gravame dovendosi ritenere accertata la violazione del disposto dell’art. 146 C.d.S. 4) La cassazione della sentenza del tribunale di Treviso è stata chiesta da Finance s.a.s. di Di Da Re Ezio & C. e da C.C. F. con ricorso affidato a cinque motivi. L’intimato Consorzio Polizia Municipale “Piave” non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. 5) Il relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per la manifesta fondatezza del primo motivo con il quale i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 359, 324, 325, 326 e 342 c.p.c.; art. 204 bis C.d.S.; L. n. 689 del 1981, artt. 22, 22 bis e 23, deducendo che – al contrario di quanto affermato dal tribunale nella sentenza impugnata – l’appello avverso la pronuncia di primo grado andava proposto con citazione e non con ricorso dovendosi applicare la disciplina generale del rito ordinario di appello e non quella dettata per il giudizio di primo grado in tema di opposizione a sanzione amministrativa. 6) Al riguardo va rilevato che – come questa Corte ha già avuto modo di precisare – in tema di opposizione a sanzioni amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d’appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso (pronunzie 18/11/2010 n. 23285; 8/1/2010 n. 180; 19/6/2009 n. 14520). Ne consegue che l’appello avverso la sentenza di primo grado – con la quale era stata accolta l’opposizione a verbali di accertamento di infrazioni al C.d.S., con irrogazione di sanzioni amministrative – andava proposto, secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 c.p.c., con citazione per cui ai fini della verifica della tempestività dell’impugnativa occorre aver riguardo non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice “ad quem”, bensì alla data di notifica del ricorso alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza. Nella specie, come risulta riportato nella stessa sentenza impugnata e come risulta dal consentito esame degli atti processuali, la sentenza di primo grado è stata notificata in data 12/10/2007 e l’appello è stato proposto con ricorso notificato agli appellati in data 12/11/2007 (rectius: 10/12/2007), ossia oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso deriva logicamente l’assorbimento degli altri motivi con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e con dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività. 7) Considerato quindi che il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso”.
Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra (con la mera correzione dell’errore materiale relativo all’indicazione dell’avvenuta notifica del ricorso, con il pedissequo decreto giudiziale, in appello nei confronti degli appellati, avvenuta il 10 dicembre 2007 e non il 12 novembre 2007, evidenziandosi, peraltro, come la consegna per la notifica sia avvenuta il 23 novembre 2007 e, quindi, comunque oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c.) nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine ed avendo il difensore dei ricorrenti aderito alla relazione, con la sollecitazione della suddetta rettifica);
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa direttamente nella presente sede con la declaratoria di inammissibilità dell’appello e la derivante conferma della sentenza di primo grado;
considerato che, in virtù della peculiare natura della questione trattata e della sua obiettiva controvertibilità prima dell’arresto delle Sezioni Unite sul punto intervenuto nel 2010, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese giudiziali relative ai gradi di appello e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo sull’appello proposto nell’interesse del Consorzio di Polizia Municipale “Piave”, lo dichiara inammissibile, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza di primo grado. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado di appello e del presente giudizio.