giovedì 26 gennaio 2012

La Corte Dei Conti controllerà i conti degli Enti locali e potrà anche determinare lo scioglimento del Consiglio dell'Ente ad opera del Prefetto.

L'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 
che riporto sotto, è di fondamentale importanza per la gestione finanziaria 
degli enti locali in quanto cosi' recita:
"Qualora dalle pronunce  delle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti  emergano,  anche  a  seguito  delle  verifiche
svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e  dell'articolo
14, comma 1, lettera d), secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  allargata   e
irregolarita'  contabili  o  squilibri   strutturali   del   bilancio
dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e  lo
stesso ente non abbia adottato,  entro  il  termine  assegnato  dalla
Corte  dei  conti,   le   necessarie   misure   correttive   previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  la
competente sezione regionale,  accertato  l'inadempimento,  trasmette
gli  atti  al  Prefetto  e  alla   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti  dal  periodo
precedente, ove sia accertato, entro  trenta  giorni  dalla  predetta
trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte
dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente  locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle  condizioni  di
cui all'articolo 244  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna  al  Consiglio,  con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti   giorni   per   la   deliberazione   del   dissesto.   Decorso
infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio  dell'ente
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000".