
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112.
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell’articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare un veicolo "di interesse storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
FONTE : ALTALEX
Link Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112