DECRETO 3 novembre 2011.
Vendite promozionali e saldi di fine stagione per il biennio 2012-2013.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;Vendite promozionali e saldi di fine stagione per il biennio 2012-2013.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
Vista la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l’art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l’art. 96 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;
Visto il comma 3 dell’art. 7 della succitata legge regionale n. 9, che consente all’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI, di stabilire con proprio decreto il periodo di svolgimento delle vendite promozionali per il biennio successivo;
Vista la lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della medesima legge regionale n. 9, che consente all’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI, di stabilire con proprio decreto le date di svolgimento dei saldi estivi e dei saldi invernali per il biennio successivo;
Visti i decreti 18 dicembre 2009, 24 giugno 2010, 23 dicembre 2010 e 24 giugno 2011, con i quali sono state emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali e alle vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2010- 2011;
Considerato che occorre stabilire il periodo di svolgimento delle vendite promozionali e delle vendite di fine
stagione o saldi per il successivo biennio 2012-2013;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori, nella riunione dei 27 ottobre 2011 tenutasi nei locali dell’Assessorato regionale delle attività produttive;
Considerato che nella succitata riunione è stato reso parere favorevole, all’unanimità dei presenti;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1Le vendite promozionali per il biennio 2012-2013 possono essere effettuate dal primo giorno del mese di febbraio al 15 maggio e dal primo giorno del mese di agosto al 15 novembre.
Art. 2
Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2012-2013 possono essere effettuate dal 2 gennaio al 15 marzo.
Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo del biennio 2012-2013 possono essere effettuate dal primo sabato del mese di luglio al 15 settembre.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 novembre 2011.
VENTURI