Corte di Cassazione Civile sez.II 6/6/2011 n. 12219
Ordinanza sul ricorso proposto da:
M. L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall´Avv. L. M., elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via F. M., n. 45; contro Ministero dell´Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall´Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di questa in Roma, via dei P., n. 12; contro ricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino . n. 1396 del 23 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell´11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. A. G.;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R. F. G., che ha concluso: "nulla osserva".
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 24 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell´art. 380-bis cod. proc. civ.: "Il Giudice di pace di Torino le aveva ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni dell´art. 7 del codice della strada, per aver circolato nella zona ZTL di Torino, in data 10 settembre 2004, senza averne titolo.
Il Tribunale di Torino, giudicando in grado di appello ha respinto il gravame della M.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la M. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.
L´intimata Amministrazione ha resistito con controricorso.
Preliminarmente, non sussiste la dedotta nullità del ricorso perché rivolto al Ministro dell´interno - Ufficio territoriale del Governo di Torino, in persona del Ministro pro tempore, anziché al Prefetto. Invero, la medesima parte era stata così evocata nel grado di appello e, dal testo della sentenza impugnata, non consta che il Ministero, costituitosi per il tramite dell´Avvocatura generale dello Stato, abbia lamentato l´erronea individuazione del soggetto legittimato passivamente.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell´art. 204 del codice della strada, in relazione al termine massimo di 210 giorni entro il quale il Prefetto di Torino avrebbe dovuto, a pena di decadenza, provvedere si ricorsi avanzati ai sensi dell´art. 203 del medesimo codice.
Il motivo - scrutinabile nel merito perché corredato da idoneo quesito di diritto - è fondato.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l´ordinanza ingiunzione - vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 - è complessivamente di 180 giorni, giacchè al termine di 120 giorni, previsto dall´art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilità dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l´ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell´ordinanza suddetta (Cass., Sez. II, 2 1 aprile 2009, n. 9420).
E´ pacifico che nella specie al termine di 180 giorni dovesse aggiungersi - ai sensi dell´art. 204, comma 1-ter, del codice della strada - l´ulteriore termine di 30 giorni, derivante dalla sospensione del termine per essere stata disposta, con raccomandata del 3 giugno 2005, l´audizione dell´interessata.
Nella specie, poiché - pacificamente - il termine decorreva dal 10 marzo 2005 (data nella quale l´ufficio accertatore ha ricevuto l´opposizione indirizzata al Prefetto), il termine di 210 giorni (180 giorni + 30 giorni) andava a scadere il 6 ottobre 2005.
Perciò l´emissione delle ordinanze il 7 ottobre 2005 è da ritenere tardiva.
L´accoglimento del primo mezzo determina l´assorbimento degli altri due motivi.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio".
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, in particolare, va sottolineato che dal testo della sentenza impugnata e dalle difese delle parti risulta essere pacifico che nel caso di specie al termine di 180 giorni dovesse essere aggiunto il termine di trenta giorni, pari al periodo di sospensione decorrente dalla notifica dell´invito alla ricorrente per la presentazione all´audizione alla data fissata per l´audizione stessa;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l´accoglimento della proposta opposizione e l´annullamento dell´ordinanza-ingiunzione opposta;
che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la proposta opposizione ed annulla l´ordinanza-ingiunzione opposta.
Condanna l´Amministrazione al rimborso delle spese processuali sostenute dalla M., che liquida, per il giudizio dinanzi al Giudice di pace, in euro 480, di cui euro 220 per diritti, euro 180 per onorari ed euro 80 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, per la fase dinanzi al Tribunale in euro 600, di cui euro 280 per diritti, euro 220 per onorari ed euro 100 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e per il giudizio di cassazione in euro 600, di cui euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.