domenica 4 settembre 2011

Controlli commerciali ed annonari:limiti

La nuova Finanziaria, approvata con  il D.L. n. 70/2011 e convertito con modifiche nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha pensato bene, all'art. 7 (sotto riportato), di disciplinare i controlli nelle attività commerciali.
La cosa veramente sconcertante è  che i controlli possono avvenire con cadenza semestrale e che
gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori,   costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito  disciplinare.

Diceva Lubrano la domanda sorge spontanea:
1) chi subisce un controllo da parte di un organo di polizia può dormire sonni tranquilli per almeno sei mesi?
2)gli eventuali verbali accertati nel periodo"incriminato" dovranno essere giudicati nulli?


Mi esimo da fare altri commenti.....


DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

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Art. 7
Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni cosi' articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo' essere operato al massimo con cadenza semestrale, non puo' durare piu' di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia' in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti  l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al  primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento
delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta
sostitutiva.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresi' una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.

Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attivita' di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia' consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi e' affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito  disciplinare;

5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonche' a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessita' ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), m), p), r) della Costituzione nonche' dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
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