sabato 3 settembre 2011

Distributori di carburante ora anche baristi ed edicolanti

 Non sanno più cosa inventarsi.....
L’articolo 28, della legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ai commi 8 – 11 cosi' recitano:

 
28. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i
vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti
di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.


11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle
disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.