lunedì 5 settembre 2011

Caccia nella Regione Sicilia:Pubblicato il Calendario venatorio 2011/2012.


Pubblicato nella G.U.R.S. della Regione Siciliana n°36 del 26 agosto 2011
DECRETO 24 agosto 2011.
Calendario venatorio 2011/2012.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003 con il quale è stata
inserita, “limitatamente alla popolazione di Sicilia”, la
lepre italica (lepus corsicanus) nell’elenco delle specie cacciabili
di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale
n. 7 dell’8 maggio 2001, nel caso di modifiche dell’art.
18 della legge n. 157/1992, relativamente alle specie
presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella
Regione le norme relative all’elenco delle specie cacciabili;
Visto l’art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre
2005: “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni
varie”;
Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 12/08/2011;
Visto in particolare l’art. 3 della suddetta legge regionale
(Disposizioni transitorie);
Vista la nota prot. n. 18788 del 22 marzo 2011, notificata
a tutti i soggetti competenti in materia ambientale,
con la quale è stata avviata la procedura di valutazione
ambientale strategica e di valutazione di incidenza del
“Piano regionale-faunistico venatorio 2011/2016”, in adempienza
dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152
del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’avviso n. 30257 del 24 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 3 giugno
2011, con il quale il Dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura rende noto di aver proceduto alla pubblicazione,
nei siti web dell’Assessorato territorio e ambiente e
dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari, della
seguente documentazione oggetto di consultazione: proposta
di Piano faunistico-venatorio 2011/2016, Rapporto ambientale,
Studio di incidenza e Questionario di consultazioni;
Vista la proposta di Piano regionale faunistico-venatorio
2011/2016, che costituirà unico strumento di pianificazione
del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni
intervento per la tutela della fauna selvatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2789/2010 che
consente di includere, nella percentuale di territorio destinato
alla protezione, aree in cui sia comunque vietata l’attività
venatoria, anche per effetto di altre leggi e disposizioni;
Visto il proprio decreto n. 2694 del 18 agosto 2011 con il
quale è stata verificata la quota del territorio agro-silvopastorale
per ogni Provincia regionale (escluse le isole) e per
le singole isole minori, destinato a protezione permanente e
a protezione eventualmente inclusi i siti Natura 2000;
Considerato che la provincia di Ragusa, con la fascia
di protezione della larghezza di 200 metri prevista lungo
tutto il perimetro delle S.I.C. e Z.P.S. di competenza provinciale
raggiunge la quota di protezione prevista (25%);
Considerato che la provincia di Agrigento, con la
fascia di protezione della larghezza di 300 metri lungo
tutto il perimetro delle S.I.C. e Z.P.S. di competenza provinciale
raggiunge la quota di protezione prevista (25%);
Visto il D.R.S. n. 1375 dell’1 giugno 2011 con il quale
è stato definito l’indice medio regionale di densità venatoria
ed il decreto n. 2224 del 14 luglio 2011 con il quale è
stato definito l’indice massimo di densità venatoria per
A.T.C.;
Visto il proprio decreto n. 2210 del 13 luglio 2011 con il
quale è stato definito, per la stagione venatoria 2011/2012,
l’indice massimo di densità venatoria per A.T.C.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357
dell’8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l’adozione
delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE;
Considerato che, a seguito dell’emanazione delle direttive
79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata
istituita la rete Natura 2000, costituita da aree destinate
alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di
protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione
(ZSC) che hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento
ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente
minacciate mediante specifiche misure di
conservazione stabilite dagli stati membri;
Considerato che, in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21
febbraio 2005 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza
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NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
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comunitaria (S.I.C.), n. 15 Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale
di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con decreto
2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la
Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con
il decreto A.R.T.A. del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio
2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;
Considerato che, in adempimento all’obbligo di istituire
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione ai sensi
dell’art. 1, comma 5, legge n. 157/1992, la Regione siciliana
ha istituito 29 Zone di protezione speciale, che includono
territori di tutte le isole minori, oltre ad avere anche
istituito oasi di protezione e rifugio per la fauna selvatica
e numerose aree protette tra parchi e riserve naturali;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive
modifiche ed integrazioni che ha stabilito i Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di
protezione speciale (Z.P.S.);
Visti i decreti di approvazione dei piani di gestione per
i Siti Natura 2000 siciliani, emessi dall’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente;
Vista la nota dell’A.R.T.A. del 10 marzo 2010, relativa
a specifiche azioni atte alla conservazione della fauna e
dei Siti Natura 2000;
Vista la “Guida per la stesura dei calendari venatori” ai
sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42 prodotta dall’I.S.P.R.A;
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del
Calendario venatorio 2011/2012, fornite dalle Unità operative
periferiche del servizio 7°, Ripartizioni faunisticovenatorie,
a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti
delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste
presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori
di interessi diffusi in materia ambientale (legge regionale
n. 33/97, art. 8, punto 3);
Viste, altresì, le proposte aggiuntive delle Ripartizioni
di Messina ed Enna, datate rispettivamente 13 giugno e 12
agosto 2011, con le quali vengono individuate delle aree di
protezione;
Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-
venatorie, ai sensi dell’art. 8, lettera p) della sopra
citata legge regionale n. 33/97, circa i territori comunali
nei quali consentire l’uso del furetto munito di idonea ed
efficiente museruola;
Visti i risultati dei censimenti degli uccelli acquatici
delle zone umide della Sicilia e dei censimenti dei tesserini
venatori relativi agli anni 2003-2004/2010-2011;
Visti i piani di azione per specie faunistiche di particolare
interesse conservazionistico elaborati e pubblicati
dall’I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e dal M.A.T.T.M.;
Visto l’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97
e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle
disposizioni del Calendario venatorio anche le zone del
territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie
e in aziende agro-venatorie;
Visto il parere del Comitato regionale faunistico-venatorio
del 16 agosto 2011;
Visto il parere dell’I.S.P.R.A., prot. n. 26709 del 10 agosto
2011, con il quale vengono fornite indicazioni in materia
di specie cacciabili, nonché periodi e modalità di caccia;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale territorio ed
ambiente n. 625 del 23 agosto 2011 riguardante la valutazione
d’incidenza relativa alla stagione venatoria 2011/2012;
Considerato i limiti temporali del prelievo venatorio di
ciascuna specie cacciabile, in adempimento all’art. 19
comma 1 bis della legge regionale n. 33/97, possono essere
modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche,
climatiche e meteorologiche e, comunque nel rispetto
del numero complessivo di giornate e dell’arco temporale
massimo indicato al comma 1 dell’art. 18 della legge
n. 157/92 ed altresì, in adempimento al Piano regionale
faunistico-venatorio 2011-2016;
Considerato che il Coniglio selvatico, adottando una
strategia di tipo “opportunistico” molto legata alla disponibilità
trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo
della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente
in grado di riprodursi tutto l’anno (Gibb e
Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in
maniera notevole in funzione della latitudine, che in
Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri slm, la
stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino
all’inizio dell’estate (Fallico, 2000), che esistono differenze
in relazione all’altitudine, con un ritardo fino ad un mese
nelle zone più elevate dell’isola, che da recenti conteggi di
Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005;
Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero
nella norma se confrontati con i valori ottenuti da
altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso,
2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001),
che la specie non risulta minacciata sia a livello globale
(IUCN, 2011) sia a livello locale, che un’anticipazione del
prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene
considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando
la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza
delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il
periodo di prelievo attuando un’anticipazione del periodo
di prelievo venatorio a carico del coniglio selvatico;
Considerato che la migrazione post-riproduttiva della
tortora comune inizia in Italia già nella terza decade di
agosto e si esaurisce generalmente entro la fine di settembre,
che anche in Sicilia, è una specie nidificante e migratrice,
che giunge in Sicilia per la riproduzione in aprilemaggio
e comincia ad abbandonare l’isola nel mese di settembre,
che durante la migrazione di ritorno, agli spostamenti
migratori della popolazione locale si aggiungono
quelli dei soggetti di provenienza continentale, che in considerazione
della latitudine in cui è collocata, la Sicilia è
tardivamente interessata dalla migrazione autunnale delle
popolazioni continentali, che un’anticipazione del prelievo
inciderebbe prevalentemente sulla popolazione siciliana,
ritenuta non minacciata e stabile (Massa, 1985; Lo
Valvo et al., 1993; AA.VV., 2008) ed eviterebbe di incidere
su quella parte di popolazione europea attualmente considerata
in declino (Birdlife, 2004), che un’anticipazione
eccessiva potrebbe, d’altro canto, causare danni alle popolazioni
locali ancora in fase riproduttiva (dipendenza dei
giovani), che, come indicato anche dall’I.S.P.R.A, il prelievo
venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo
ad un’anticipazione del periodo venatorio;
Considerato che il colombaccio è una specie la cui
popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria,
che l’areale siciliano di questa popolazione ha avuto,
nell’arco di un trentennio, una notevole espansione, passando
da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83
(Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et
al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008),
colonizzando anche alcune isole minori, che a livello globale
la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011), che
a livello europeo attualmente la specie è considerata in
buono stato di conservazione (non SPEC) (Birdlife, 2004),
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
26-8-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36 61
che questa specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo
particolarmente esteso, con una coda di dipendenza
dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre,
che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al
mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori
nella prima settimana di settembre, che la “Guida alla
disciplina della caccia nell’ambito della direttiva
n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”
giudica tuttavia accettabile una sovrapposizione parziale
del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in
considerazione del buono stato di conservazione di cui
essa gode in Europa, che alla popolazione sedentaria si
aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti
migratori e/o svernanti, che la migrazione postriproduttiva
inizia a settembre e termina nel mese di
novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre,
con individui provenienti dai Paesi dell’Europa centroorientale,
che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il
picco del transito autunnale è più tardivo, che un’anticipazione
del periodo di prelievo venatorio per questa specie,
inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale,
ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e
tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di
provenienza extraregionale;
Considerato che, come per il colombaccio, il merlo è
una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene
considerata sedentaria, che l’areale siciliano di questa
popolazione è stabile e molto esteso, con coperture del
93,3% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), del 93,6% nel
periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993) e del 90,6% nel
periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), con popolazioni numerose,
che la specie non è ritenuta minacciata a livello globale
(IUCN, 2011), che a livello europeo la specie è attualmente
considerata in buono stato di conservazione (non
SPEC) (Birdlife, 2004), che in Sicilia alla popolazione
riproduttiva si aggiungono, nel periodo autunno-invernale,
anche contingenti migratori e/o svernanti, che a latitudini
meridionali, come in Sicilia, il picco del transito
autunnale è più tardivo, che un’anticipazione eccessiva
potrebbe, d’altro canto, causare danni alle popolazioni
locali ancora in fase riproduttiva (dipendenza dei giovani),
che una parziale anticipazione del prelievo venatorio
inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale,
ritenuta in uno status più che ottimale, tutelando la popolazione
migratrice e/o svernante;
Considerato, dai risultati dei censimenti degli uccelli
acquatici condotti negli ultimi tre anni (cfr. anche Piano
faunistico-venatorio 2011-2016) nelle zone umide dell’isola,
sia in quelle soggette a divieto di caccia permanente
(oasi e riserve naturali) sia in quelle dove è stato esercitato
il prelievo venatorio, che l’anatra marmorizzata risulta
sicuramente assente dalla metà del mese di ottobre, che
la moretta tabaccata, oltre ad essere presente durante la
migrazione autunnale, negli ultimi anni mostra una presenza
anche durante il periodo di svernamento;
Ritenuto di poter consentire il prelievo venatorio della
lepre italica, con le limitazioni previste, in quanto la popolazione
siciliana risulta in uno status di conservazione
soddisfacente (Lo Valvo, 2007), che nelle province di
Palermo (Lo Valvo et al., 2010a) e Messina (Bruno et al.,
2010) le densità hanno mostrato valori compatibili con un
prelievo limitato, che nella provincia di Siracusa è stato
avviato un allevamento sperimentale di questa specie in
cattività, con finalità scientifica di conoscenza della biologia
riproduttiva della specie (Lo Valvo et al., 2010b), la cui
importanza è stata riconosciuta dall’I.S.P.R.A. nel suo
parere sulla procedura VAS del Piano Faunistico-venatorio
2011-2016(prot. 0024731 del 26 luglio 2011), avviando
quindi, come suggerito dall’ISPRA, una prassi gestionale
fondata su elementi di conoscenza oggettivi;
Considerato che il calendario venatorio viene emanato
in adempimento alla legge regionale n. 33/97 e ss.mm.ii.
ed in aderenza alla proposta di Piano regionale faunisticovenatorio
2011/2016, che prevedono tra l’altro che il territorio
agro-silvo pastorale di ogni provincia, per una quota
del 25%, sia destinato a protezione;
Ravvisata la necessità di regolamentare l’esercizio dell’attività
venatoria nel territorio della Regione siciliana
con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere,
anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio
faunistico e degli ecosistemi;
Decreta:
Art. 1
L’annata venatoria 2011/2012 è regolamentata secondo
le disposizioni contenute nell’allegato “A”, parte integrante
del presente decreto.
Art. 2
Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l’esercizio
venatorio non è consentito, quelle riservate alla
gestione privata della caccia e le zone dove l’attività venatoria
è consentita in forma programmata, sono indicate
nell’allegato “B”, parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e sul sito web di pertinenza.
Palermo, 24 agosto 2011.
D’ANTRASSI
Allegati
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Studi & Ricerche Arpa Sicilia, Palermo, 6.
BirdLife, 2004. Birds in Europe: Population Estimates, Trends and
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United Kingdom, pp. 374.
Bruno R., Scarfì K., Briante C., Tomasello P., Cannizzaro D., Florio
T., Cefali F., Cefali C., 2010: Risultati di un programma di monitoraggio
della Lepre italica in provincia di Messina. Workshop
nazionale sulla conservazione della lepre italica: azioni locali per
la strategia nazionale, Barbarano Romano 4 luglio 2010.
Fallico A., 2000: Studio della riproduzione del coniglio selvatico
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) in Sicilia. Tesi di laurea,
Università di Catania.
Gibb J.A., White A.J., Ward C.P., 1985: Population ecology of rabbits
in the Wairarapa, New Zealand. N. Z. J. Ecol., 8: 55-82.
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Thompson H. V. e C. M. King (Eds), The rabbit: the history and
biology of a successful colonizer. Oxford University Press,
Oxford e Londra: 158-204.
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De Winton e stato delle conoscenze:. IGF Publ., Napoli. 180 pp.
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conteggi di pallottole fecali di coniglio selvatico, Oryctolagus
cuniculus, nell’isola di Ustica (Sicilia). Atti V Congresso italiano
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Coniglio selvatico, Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758), in
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Lo Valvo M., Lillo F., Ticali S., 2010a: Conteggi di Lepre italica e ruolo
delle aree protette nella provincia di Palermo. Workshop nazionale
sulla conservazione della lepre italica: azioni locali per la
strategia nazionale, Barbarano Romano 4 luglio 2010.
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
62 26-8-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36
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sicil., 25: 387-395.
Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2011/2012
Art. 1
Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività
venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli
ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.
Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola
selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione,
a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3
(Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie).
I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene
attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l’attività venatoria
soltanto nell’ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi
(art. 22, comma 5, lettera “d” della legge regionale n. 33/97).
In periodo di preapertura il criterio di reciprocità per l’accesso
dei cacciatori extraregionali è applicato solo per i cacciatori provenienti
da altre regioni in cui è vigente la disposizione di preapertura.
Art. 2
Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere
munito di:
a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con
i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale
n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni; si rappresenta a tal
riguardo che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge regionale
n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito
su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano
il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite
banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle
agenzie assicurative;
d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione
siciliana per il tramite del comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell’attività
venatoria nella Regione siciliana, è subordinato al rispetto della
vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare
al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai
fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.
Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi
spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all’inizio dell’attività
venatoria giornaliera. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si
conclude con i giorni di sabato e domenica. Il cacciatore, a sua libera
scelta, può scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo
i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria
è, in ogni caso sospeso.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi
abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati
subito dopo l’abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine
della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina
migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell’apposito spazio del
tesserino entro le ore 13,00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di
prosecuzione dell’attività venatoria oltre le ore 13,00, il numero dei
capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato
alla fine della battuta di caccia.
L’attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle
forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche
ed integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del
tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina
relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.
Art. 3
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino
al tramonto.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione
degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.
Art. 4
Negli ambiti di cui alla proposta di Piano regionale faunisticovenatorio
2011/2016, l’attività venatoria è consentita complessivamente
per tre giornate, a libera scelta del cacciatore, escludendo i
giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria
è, in ogni caso sospeso:
a) dal 18 settembre al 31 ottobre 2011 incluso:
— uccelli: tortora (streptopelia turtur);
b) dal 10 settembre al 31dicembre 2011
— uccelli: colombaccio (columba palumbus); merlo (turdus
merula)
c) dal 3 settembre all’8 dicembre 2011 incluso:
— mammiferi: coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus)
d) dall’1 ottobre al 31 dicembre 2011 incluso:
— uccelli: allodola (alauda arvensis), quaglia (coturnix coturnix);
e) dal 1 ottobre 2011 al 10 gennaio 2012 incluso:
— uccelli: cesena (turdus pilaris), tordo bottaccio (turdus philomelos),
tordo sassello (turdus iliacus);
f) dal 1 ottobre 2011 al 21 gennaio 2012 incluso:
— uccelli: alzavola (anas crecca), beccaccino (gallinago gallinago),
canapiglia (anas strepera), codone (anas acuta), fischione (anas
penelope), folaga (fulica atra), gallinella d’acqua (gallinula chloropus),
gazza (pica pica), germano reale (anas platyrhyncos), ghiandaia
(garrulus glandarius), mestolone (anas clypeata), moriglione
(aythya ferina), pavoncella (vanellus vanellus), fagiano (phasianus
colchicus), solo nelle aziende agro-venatorie;
g) dal 18 settembre al 30 gennaio 2012:
— mammiferi: volpe (vulpes vulpes);
h) dal 10 ottobre al 21 novembre 2011 incluso:
— mammiferi: lepre italica (lepus corsicanus).
Limitatamente agli A.T.C. PA1, PA2, ME1, ME2.
Nell’A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei comuni di: Buccheri,
Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.
Nell’A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei comuni di: Canicattini
Bagni, Noto e Rosolini;
i) dal 2 novembre 2011 al 30 gennaio 2012 incluso:
— mammiferi: cinghiale (sus scrofa);
l) dall’1 ottobre al 31 dicembre 2011 incluso:
— uccelli: beccaccia (scolopax rusticola).
Inoltre:
— per la tortora, viene concesso anche il prelievo anticipato nei
giorni 3, 5 e 10 settembre nel rispetto del carniere giornaliero e stagionale;
— ove consentito, sull’isola di Ustica la data della preapertura
della stagione venatoria 2011/2012 viene fissata al giorno 12 settembre
2011 (delibera di giunta n. 17 del 9 marzo 2011);
— il prelievo anticipato alla tortora, al colombaccio ed al merlo,
è consentito unicamente nella forma di appostamento temporaneo e
con obbligo di raggiungere il sito di appostamento con l’arma in
custodia e scarica;
— dall’1 gennaio al 10 gennaio 2012, la caccia al tordo bottaccio,
tordo sassello e cesena è consentita unicamente nella forma di
appostamento temporaneo.
— dall’1 al 30 gennaio 2012 la caccia alla volpe con l’ausilio dei
cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione
faunistico-venatoria competente. Se in battuta, è regolata con provvedimento
da emanarsi a cura della Ripartizione faunistico-venatoria
ed ambientale competente per territorio entro l’1 ottobre 2011.
— dall’1 dicembre al 31 dicembre 2011 la caccia all’allodola è
consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo.
— dall’1 al 30 gennaio 2012 la caccia al cinghiale con l’ausilio
dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.
— la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente
un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa
autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente
per territorio;
— la caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata
con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione faunistico-
venatoria competente per territorio, entro l’1 ottobre 2011, nel
rispetto dei seguenti indirizzi:
• possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta
per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero,
cui i cacciatori ammessi all’A.T.C. devono iscriversi;
• le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono
formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori,
fra i quali devono essere previsti:
1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione
faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il
numero e l’elenco dei partecipanti alla battuta, cura l’apposizione dei
cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta,
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NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
26-8-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36 63
controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero
dei capi abbattuti;
2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta
assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero
dei cani feriti;
• la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione
della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba;
l’inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito
avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
• tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare
un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio
al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo
della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;
• i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento
in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al
segnale di fine battuta;
— non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento,
sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
— il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per
un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle
limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente
calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia
scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio
al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato,
previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il
versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato
su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della
Regione siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina
migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di
c/c postale relativa all’attestazione di versamento, deve essere consegnata
all’ufficio del comune all’atto del rilascio del tesserino. Le suddette
28 giornate di caccia all’avifauna migratoria potranno essere
utilizzate secondo il seguente calendario:
— n. 16 giornate a decorrere dal 3 settembre al 14 novembre
2011;
— n. 12 giornate a decorrere dal 15 novembre al 21 gennaio.
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non
potranno essere utilizzate nel secondo periodo.
— nelle aree contigue ai siti Natura 2000, in assenza di valutazione
d’incidenza relativa ad ogni singolo sito, la caccia è vietata per
una distanza di 200 metri, anche nel rispetto dell’art. 1 comma 5 bis
della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto
dall’art. 42 della legge n. 96/2010;
— in attesa di definire la fenologia delle specie, è vietata la caccia
prima dell’1 ottobre 2011 nella rotta di migrazione Monti di Santa
Ninfa – dorsale di Poggioreale – Z.P.S. Grotta di Entella individuata
nel Piano di gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa”;
— al fine di favorire l’insediamento dell’Anatra marmorizzata,
negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2 l’apertura della caccia agli anatidi è
posticipata a partire dal 24 ottobre 2011;
— è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque
genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici
finalizzato al loro abbattimento, al fine di evitare i potenziali
impatti sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa
con specie cacciabili;
— sono applicati i criteri minimi Z.P.S. (D.M. 17 ottobre 2007)
anche nelle porzioni di IBA attualmente non rientranti in Z.P.S., in
deroga i sindaci delle isole minori qualora fosse valutata positivamente
l’attività venatoria con la presenza di turisti, possono con
Delibera, non applicare i criteri minimi rifacendosi ai termini di
apertura previsti con il presente calendario.
Art. 5
Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente
15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore
deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate
| Limite | Limite | massimo | massimo | giornaliero | stagionale
Quaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 25
Beccaccia . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 20
Tortora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 20
Allodola, Alzavola, Gallinella d’acqua, Fo-| |
laga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 50
Beccaccino, Fischione, Germano reale, .| |
Mestolone e Moriglione . . . . . . . . | 5 |
Codone e Pavoncella . . . . . . . . . . . | 5 | 25
Canapiglia. . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 4
Coniglio selvatico . . . . . . . . . . . . . | 3 |
Lepre italica. . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 1
Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di coniglio selvatico
e, ove consentito, lepre italica non può, comunque, essere superiore
a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.
Nelle isole di Pantelleria (TP4) di Ustica (PA3) e di Linosa (AG3)
il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad
un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.
Gli abbattimenti di lepre italica, ove consentiti, devono essere
segnalati (eventualmente anche per fax o posta elettronica) entro 48
ore dell’abbattimento mediante apposita scheda, il cui modello è
riportato in calce, alla Ripartizione faunistico-venatoria territorialmente
competente (cfr. Trocchi e Riga, 2005).
Art. 6
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere
svolta limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio e
senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l’apertura
della caccia e con l’esclusione dei due giorni precedenti l’apertura stessa.
Art. 7
Secondo le indicazioni fornite dalle Ripartizioni faunistico-venatorie,
l’uso del furetto, per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:
— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento
l’uso del furetto è consentito dal 3 settembre al 30 ottobre 2011 incluso,
ad esclusione dei comuni di Villafranca Sicula, Cattolica Eraclea
ad eccezione delle contrade “Sonatore” e “Ardicola”, “Collo Rotondo”
e Santa Margherita Belice;
— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di
Caltanissetta è consentito dal 10 settembre la apertura della stagione
venatoria al 31 ottobre 2011 incluso in tutto il territorio;
— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è
consentito dal 18 settembre al 30 novembre 2011 incluso in tutto il territorio
dell’ATC “CT1” ad esclusione dei comuni di Mineo (CT1) e CT2;
— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo
l’uso del furetto è consentito soltanto nei comuni di Caccamo, Carini
e Ciminna (PA2), dal 3 settembre al 30 novembre 2011 incluso;
— nell’ambito territoriale di caccia PA3 (Ustica), l’uso del furetto
è consentito dal 12 settembre 2011 all’8 dicembre 2011.
— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani è
consentito dal 3 settembre all’6 novembre 2011 incluso, ad eccezione
delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-
Trapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala dove è vietato.
L’uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle
province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.
Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea
ed efficiente museruola.
E’ vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l’uso
non è consentito.
Art. 8
Dall’1 gennaio al 30 gennaio 2012 incluso, l’esercizio venatorio può
essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di
frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti artificiali,
anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l’ausilio dei
soli cani da ferma, da cerca e da riporto ad eccezione della caccia alla
volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.
È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia
con l’arma in custodia, purché scarica o smontata.
Art. 9
Come previsto dalle normative vigenti, l’esercizio venatorio
all’interno dei siti Natura 2000 è temporaneamente precluso. Qualora
la valutazione d’incidenza lo dovesse consentire, l’esercizio venatorio
all’interno di questi siti sarà regolamentato con appositi e specifici
decreti.
La cartografia di S.I.C. e Z.P.S. presenti in Sicilia è scaricabile
dal sito: ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_
e_mappe/Sicilia.
Art. 10
Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo e sia per
adempiere all’accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6 febbraio
2006) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird
Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici
migratori, accordo che, stipulato nell’ambito della Convenzione di
Bonn per la Conservazione delle specie migratrici, comporta la
necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la
tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure
volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio, è vietato l’utilizzo
di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone
umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua
dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più
esterne di corsi d’acqua, di tutto il territorio regionale in cui è consentito
l’esercizio venatorio.
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NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
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Art. 11
La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree
contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia
estesa 500 metri dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1 comma
5bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni,
introdotto dall’art. 42 della legge n. 96/2010.
Art. 12
La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza
di mille metri coassiali dagli stessi:
Valico ||Emle.v sa.zli.omn.e || Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA) | 1.4255 | 37° 52’ 04’’ N -14° 00’ 18’’ E
2. Portella di Mandarini | | (Petralia Soprana - PA) . . | 1.208 | 37° 51’ 34’’ N -14° 05’ 59’’ E
3. Portella Colle Basso (Cesa-| | rò - ME) . . . . . . . . . . | 1.335 | 37° 53’ 21’’ N -14° 35’ 27’’ E
4. Portella Biviere (Cesarò -| | ME) . . . . . . . . . . . . | 1.281 | 37° 57’ 18’’ N -14° 42’ 35’’ E
5. Portella della Busica (Tor-| | torici - ME) . . . . . . . . | 1.228 | 37° 58’ 31’’ N -14° 17’ 51’’ E
6. Portella Zilla (Roccella Val-| | demone - ME) . . . . . . . | 1.165 | 37° 58’ 59’’ N -14° 59’ 54’’ E
7. Contrada Cardone (Antillo | | - ME). . . . . . . . . . . . | 811 | 37° 59’ 34’’ N -15° 12’ 14’’ E
Art. 13
Per la stagione venatoria 2011/2012 l’esercizio della caccia è
altresì vietato nelle seguenti zone:
1. invaso Castello ricadente nei territori comunali di Alessandria
della Rocca (AG2) e Bivona (AG1);
2. lago San Giovanni ricadente nel territorio comunale di Naro
(AG2);
3. località “Bacino lago Arancio”, ricadente nei territori comunali
di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e
Sciacca (AG1), delimitato dall’anello viario che lo circoscrive;
4. località “Castellaccio”, ricadente nel territorio del comune di
Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km. così
delimitata: partendo dall’incrocio tra il limite territoriale Camastra-
Naro e la strada comunale Campo sportivo (contrada Balate) si prosegue
per 650 m. con direzione Sud fino ad arrivare all’incrocio con la
strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450
m. fino ad arrivare all’incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si
svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8
Km. fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente
con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per
5.000 m. fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
5. area resa libera a seguito della riperimetrazione dell’A.F.V.
“Mandra di Piano”, che confina a nord-ovest con l’A.F.V. “Mandra di
Piano” ed a sud-ovest con l’Oasi di protezione e rifugio della fauna
selvatica “Scala”;
6. area comunale “Parco Monte Po”, ricadente nel territorio del
comune di Catania (CT1);
7. Parco Naturalistico sub-urbano “Gurna”, ricadente nel territorio
del comune di Mascali (CT1);
8. Parco Naturalistico sub-urbano “Monte Serra”, ricadente nel
territorio del comune di Viagrande (CT1);
9. Capo Murro di Porco e della Penisola della Maddalena, ricadente
nel territorio di SR1 e la cui cartografia è riportata in calce;
10. comune di San Mauro Castelverde, area estesa 1.500 ettari
nelle contrade Pirato,Canalicchio Colombro Ciambra;
11. invaso “Diga Rubino” - località Margi, ricadente nel territorio
del comune di Trapani (TP1);
12. “Pantano Leone”, ricadente nel territorio del Comune di
Campobello di Mazara (TP2);
13. territorio corrispondente a quello incluso nella proposta istitutiva
del Parco dei Sicani;
14. “Isola di Lipari”: fascia compresa tra “Timpone Ospedale e
contrada Bonanno”, fascia compresa tra “Puddino e Monte Pilato”,
fascia compresa tra “contrada Falcone e vallone Muria”, “area
Vallone del Gabellotto”, contrada “Fossa d’Angelo”, fascia circostante
Monte Rosa (da contrada Mazzuni a contrada Pietra Campana),
area Timpone Carrubbo la cui cartografia è riportata in calce;
15. “Isola di Vulcano”: area del pantano dell’istmo di Vulcano,
area di Vulcanello, area compresa tra Punta dello Scoglitto e Punta
Liscia, area perimetrale dell’isola a partire da punta cala del formaggio
la cui cartografia è riportata in calce;
16. provincia di Enna: fascia compresa fra il tratto di autostrada
che va dallo svincolo di Enna ad oltre lo svincolo di Catenanuova
e fino al limite del territorio provinciale, per una ampiezza di metri
500 per ambedue le corsie di marcia;
17. provincia di Agrigento: fascia di territorio, della larghezza di
300 metri ricadente lungo tutto il perimetro delle S.I.C. e Z.P.S. di
competenza provinciale.
Art. 14
Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle
aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di
abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l’abbattimento della
fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione
venatoria.
Art. 15
Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le
seguenti disposizioni vigenti in materia di:
— tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (legge
n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni - legge regionale n.
33/97 e successive modifiche ed integrazioni);
— zone boscate percorse dal fuoco (legge n. 353/2000);
— misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale
(D.M. del 17 ottobre 2007).
SCHEDA COMUNICAZIONE
ABBATTIMENTO LEPRE ITALICA
Alla Ripartizione faunistico-venatoria di ………….......…………………….
Oggetto: Comunicazione abbattimento lepre italica
Cognome ……………………………….…..….. nome ……..........……….……………..
N. tesserino venatorio …………….……………….……………….…
Data abbattimento ………/…….…/2011
Località …………….……………….……………….………….…………….…........…….…
Comune di …………….……………….……………….……..………….……………….…
N.B.: La cartografia è consultabile nel sito www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.







Allegato B
CALENDARIO VENATORIO 2011/2012

Provincia regionale di Agrigento
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Foce del Fiume Platani”(AG1);
2) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio” (AG1);
3) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” (AG1);
4) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1);
5) “Torre Salsa” (AG1);
6) “Maccalube di Aragona”(AG2);
7) “Monte Cammarata” (AG2);
8) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2);
9) “Isola di Lampedusa” (AG3);
10) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei comuni di Siculiana
e Montallegro (AG1);
2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del comune di
Montallegro (AG1).
c) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Agrigento (AG1),
all’interno dell’azienda agro venatoria “Monte Mele”;
2) Ricadente nel territorio del comune di Campobello di
Licata (AG2), contrada Ficuzza;
3) Ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2),
contrade Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
4) Ricadente nel territorio del comune di Alessandria della
Rocca (AG2), contrada Ciniè Carratello;
5) Ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2),
contrada Villanova;
6) Ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2),
all’interno dell’azienda agro-venatoria “Giardinello”;
7) Ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2),
contrada Cirasola;
8) Ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2),
contrada Cazzola;
d) Zone del Demanio forestale.
e) Fondi chiusi.
f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
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NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
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1) “Schembri Santa”, ricadente nel territorio del comune di
Realmonte (AG1), contrade Vallon Forte e Gianpaolo;
2) “Morreale Andrea”, ricadente nel territorio del comune di
Racalmuto (AG2), contrada Arena.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.A.V. “Montemele”, ricadente nel territorio dei comuni di
Agrigento e Realmonte (AG1);
2) A.A.V. “Giardinello”, ricadente nel territorio del comune
di Cammarata (AG2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati
dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni
e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Caltanissetta
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Monte Conca” (CL1);
2) “Lago Sfondato” (CL1);
3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);
4) “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” (CL1);
5) “Lago Soprano” (CL1);
6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);
7) “Biviere di Gela” (CL2).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del comune di Mussomeli
(CL1).
c) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1);
2) Ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1),
contrada Mandra di Mezzo;
4) Ricadente nel territorio del comune di Campofranco
(CL1), contrada Chiartasi.
d) Zone cinologiche di tipo “A”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta
(CL1), contrade Avvento, Bucceri, Persico.
e) Zone del Demanio forestale.
f) Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 33/97.
1) Azienda agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte
ricadente nel territorio del comune di Vallelunga Pratameno (CL1).
g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Mistretta Salvatore”, ricadente nel territorio del comune di
Villalba (CL1), contrada Mattarello;
2) “Morelli Pietro”, ricadente nel territorio del comune di
Gela (CL2), contrada Olivo;
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Mandra di Piano”, ricadente nel territorio del
comune di Mussomeli (CL1);
2) A.F.V. “Cardinale”, ricadente nel territorio del comune di
Mussomeli (CL1);
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “San Martino Cicuta”, ricadente nel territorio del
comune di Caltanissetta (CL1);
2) A.A.V. “Cisterna Barboraso Manca”, ricadente nel territorio
del comune di San Cataldo (CL1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l’attività
venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati
dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni
e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Catania
Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Parchi:
1) “Parco dell’Etna” (CT1);
2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);
3) “Parco fluviale dell’Alcantara” (CT1).
b) Riserve naturali:
1) “Oasi del Simeto” (CT1);
2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
5) “La Timpa”(CT1).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei
comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del comune di
Paternò (CT1).
d) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2),
all’interno dell’azienda agro-venatoria “Poggio Racineci”;
2) Ricadente nel territorio del comune di Licodia Eubea
(CT2), contrada Alia;
3) Ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1),
contrada Juncetto;
4) Ricadente nel territorio del comune di Randazzo (CT1),
contrada Torrazza;
5) Ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1),
contrada Cafaro.
e) Zone del Demanio forestale.
f) Fondi chiusi.
g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Castro Nunzio”, ricadente nel territorio del comune di
Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
2) “Motta Maria”, ricadente nel territorio del comune di
Mineo (CT1), contrada Monaci.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Acquavena Giardinelli Macchiafava”, ricadente nel
territorio del comune di Bronte (CT1);
2) A.F.V. “Malaterra”, ricadente nel territorio del comune di
Bronte (CT1);
3) A.F.V. “Poggio Diana”, ricadente nel territorio del comune
di Caltagirone (CT2);
4) A.F.V. “Insolio”, ricadente nel territorio del comune di
Granieri (CT2).
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “El Condor”, ricadente nel territorio del comune di
Bronte (CT1);
2) A.A.V. “Lavina”, ricadente nel territorio del comune di
Castel di Judica (CT1);
3) A.A.V. “Poggio Racineci”, ricadente nel territorio del
comune di Caltagirone (CT2);
4) A.A.V. “D’Angelo Adele”, ricadente nel territorio dei comuni
di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
5) A.A.V. “Stella di Racineci”, ricadente nel territorio del
comune di Caltagirone (CT2);
6) A.A.V. “Russa”, ricadente nel territorio del comune di
Caltagirone (CT2);
7) A.A.A. “Vassallo” ricadente in agro di Castel di Judica (CT1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Catania dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Enna
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Parchi:
1) “Parco dei Nebrodi” (EN1);
2) “Parco Minerario Floristella” (EN2).
b) Riserve naturali:
1) “Monte Altesina” (EN1);
2) “Sambuchetti - Campanito” (EN1);
3) “Vallone di Piano della Corte”(EN1);
4) “Lago di Pergusa” (EN2);
5) “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” (EN2);
6) “Rossomanno - Grottascura - Bellia” (EN2).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio
del comune di Aidone (EN2).
d) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Calascibetta
(EN2), contrada Peraniera;
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NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
66 26-8-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36
2) Ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1),
contrada Graffagna.
e) Zone cinologiche di tipo “A”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1),
all’interno dell’Azienda faunistico venatoria “Scippa”.
f) Zone del Demanio forestale.
g) Fondi chiusi.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Buscemi”, ricadente nel territorio dei comuni di
Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
2) A.F.V. “Scarvi San Francesco”, ricadente nel territorio del
comune di Troina (EN1);
3) A.F.V. “S. Silvestro Intronata”, ricadente nel territorio del
comune di Sperlinga (EN1);
4) A.F.V. “Sciara Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio
del comune di Sperlinga (EN1);
5) A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del comune
di Sperlinga (EN1);
6) A.F.V. “La Sughereta”, ricadente nel territorio del comune
di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)
7) A.F.V. “Monaco”, ricadente nel territorio del comune di
Nicosia (EN1);
8) A.F.V. “Bontà di Sicilia”, ricadente nel territorio del comune
di Cerami (EN1);
9) A.F.V. “Tremurli”, ricadente nel territorio del comune di
Enna (EN2).
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “Cannella”, ricadente nel territorio del comune di
Nicosia (EN1);
2) A.A.V. “Crisaffe”, ricadente nel territorio del comune di
Troina (EN1)
3) A.A.V. “Carangiaro-Scioltabino”, ricadente nel territorio
del comune di Enna (EN2);
4) A.A.V. “Capitone”, ricadente nel territorio del comune di
Enna (EN2);
5) A.A.V. “Carangiaro”, ricadente nel territorio del comune
di Enna (EN2);
6) A.A.V. “Montagna Gebbia Robbiato”, ricadente nel territorio
del comune di Piazza Armerina (EN 2);
7) A.A.V. “Ficilino Polizzello”, parte ricadente nel territorio
del comune di Nicosia (EN1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Enna dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Messina
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Parchi:
1) “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);
2) “Parco fluviale dell’Alcantara” (ME2).
b) Riserve naturali:
1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);
2) “Bosco di Malabotta” (ME2);
3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);
4) "Isola Bella" (ME2);
5) “Laghetti di Tindari” (ME2);
6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);
7) “Isola di Alicudi” (ME3);
8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);
9) “Isola di Panarea e Scogli viciniori” (ME3);
10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);
11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del
comune di Castelmola (ME2);
2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del
comune di Tripi (ME2);
3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio
del comune di Castroreale (ME2);
4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei comuni di
Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
5) “Mandrazzi”, ricadente nel territorio dei comuni di
Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).
d) Zone Cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia
(ME2), contrade Montagna Serro dell’Olmo, Tavoliere e Pirato;
2) Ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del
Mela (ME2), contrada Piano del Campo;
3) Ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1), contrada
S. Elia;
4) Ricadente nel territorio del comune di Mandanici (ME2),
contrada S. Leo;
5) Ricadente nel territorio del comune di Rometta (ME2),
contrade Mandarani P. Ferrà;
6) Ricadente nel territorio del comune di San Piero Patti
(ME2), contrada Canalotto.
7) Ricadente nel territorio del comune di Caronia, contrada
Sorba.
e) Zone del Demanio forestale.
f) Fondi chiusi.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Ruggirà Comunelli”, ricadente nel territorio del
comune di Cesarò (ME1);
2) A.F.V. “Casazza”, ricadente nel territorio del comune di
Cesarò (ME1);
3) A.F.V. “Cirrito” parte ricadente nel territorio del comune
di Pettineo (ME1).
Aziende agro-venatorie:
4) A.A.V. “Feudo D’Oliveri”, ricadente nel territorio del
comune di Oliveri (ME2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Messina dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Palermo
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) “Parco delle Madonie” (PA2).
b) Riserve naturali:
1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1);
2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere
e Gorgo del Drago” (PA1);
3) “Capo Gallo” (PA1);
4) “Capo Rama” (PA1);
5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);
6) “Grotta di Entella” (PA1);
7) “Grotta Conza” (PA1);
8) “Grotta dei Puntali” (PA1);
9) “Isola delle Femmine” (PA1);
10) “Monte Carcaci” (PA1);
11) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” (PA1);
12) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio” (PA1);
13) “Serre della Pizzuta” (PA1);
14) “Monte Pellegrino” (PA1);
15) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2);
16) “Monte S. Calogero” (PA2);
17) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);
18) “Serre di Ciminna” (PA2);
19) “Isola di Ustica” (PA3);
20) “Grotta della Molara”.
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei comuni di
Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”,
ricadente nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di
Santa Cristina Gela (PA1).
d) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Altofonte (PA1),
contrada Rebuttone;
2) Ricadente nel territorio del comune di Corleone (PA1),
contrada Spinuso;
3) Ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi
(PA1), contrada Todaro;
4) Ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi
(PA1), contrada Scala delle Femmine;
5) Ricadente nel territorio del comune di Vicari (PA1), contrada
Rocche di Ferro;
6) Ricadente nel territorio del comune di Alimena (PA2),
contrada Bulfara;
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NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
26-8-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36 67
7) Ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula
(PA2), contrada Tudia, all’interno dell’azienda agro-venatoria “Di
Dato Francesca”;
8) Ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2),
contrada Sannita;
9) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada
Malluta;
10) Ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2), contrada
Camporotondo;
11) Ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde
(PA2), all’interno dell’azienda faunistico-venatoria “Cirrito”;
12) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1)
contrada Marosa;
13) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada
Giardinello, all’interno dell’azienda agro-venatoria omonima;
14) Ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2)
contrada san Leonardo;
15) Ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2)
contrada Mandranuova;
16) Ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore
Belsito (PA2) contrada Ladro.
e) Zone cinologiche di tipo “A”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada
Burgitabus;
2) Ricadente nel territorio del comune di Resuttano (PA2),
contrada Sparaino.
f) Zone del Demanio forestale.
g) Fondi chiusi.
h) Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 33/97:
1) Azienda agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte
ricadente nel territorio del comune di Sclafani Bagni (PA2).
i) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Barna Gianpiero”, ricadente nel territorio del comune di
Godrano (PA1), contrada Marosa;
2) “Randazzo Giovanni”, ricadente nel territorio del comune
di Partinico (PA1), contrada Ramo;
3) “Emma Benedetto”, ricadente nel territorio del comune di
Monreale (PA1), contrada Billiemi;
4) “Napoli Calogero”, ricadente nel territorio del comune di
Valledolmo (PA2), contrada Mandra Nuova.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Marosa”, ricadente nel territorio del comune di
Godrano (PA1);
2) A.F.V. “Corvo Rajnò Pintorna”, ricadente nel territorio del
comune di Geraci Siculo (PA2);
3) A.F.V. “Casalgiordano”, ricadente nel territorio del comune
di Blufi (PA2);
4) A.F.V. “Cirrito” (parte), ricadente nel territorio del comune
di San Mauro Castelverde (PA2);
5) A.F.V. “Sciara, Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio
del comune di Gangi (PA2);
6) A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del comune
di Gangi (PA2);
7) A.F.V. “Pecorone”, ricadente nel territorio del comune di
Ciminna (PA2);
8) A.F.V. “Maganoce” ricadente nel territorio del comune di
Piana degli Albanesi (PA1).
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “Giardinello”, ricadente nel territorio del comune
di Godrano (PA1);
2) A.A.V. “Francesca Di Dato”, ricadente nel territorio del
comune di Castellana Sicula (PA2);
3) A.A.V. “Cannella” (parte), ricadente nel territorio del
comune di Gangi (PA2);
4) A.A.V. “Mandranuova”, ricadente nel territorio del comune
di Valledolmo (PA2).
5) A.A.V. “Fucilino-Polizzello” parte ricadente nel territorio
del comune di Gangi (PA2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Ragusa
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Pino d’Aleppo” (RG1);
2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2);
3) “Pantani della Sicilia Sud-orientale” (RG2).
b) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1),
all’interno dell’azienda agro-venatoria “Montesano”;
2) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), contrada
Pontemaggio Aramonda;
3) Ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2), contrada
Sbrizza.
c) Zone del Demanio forestale.
d) Fondi chiusi.
e) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Azzaro Giuseppa”, ricadente nel territorio del comune di
Giarratana (RG1), contrada Donna Scala.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Maestro”, ricadente nel territorio dei comuni di
Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);
2) A.F.V. “Pulce”, ricadente nel territorio del comune di
Ragusa (RG1).
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “Montesano”, ricadente nel territorio dei comuni di
Modica (RG2) e Ragusa (RG1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
legge regionale n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Siracusa
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande” (SR1);
2) “Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio” (SR1);
3) “Grotta Palombara” (SR1);
4) “Saline di Priolo” (SR1);
5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);
6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
8) “Grotta Monello” (SR2).
9) “Pantani della Sicilia Sud-orientale” (SR2).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del comune di
Lentini (SR1);
2) “Oasi faunistica di Vendicari“, ricadente nel territorio del
comune di Noto (SR2).
c) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Rosolini (SR2),
contrada Carbonarella;
2) Ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2),
contrada Murro di Porco;
3) Ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada
Spineta.
d) Zone del Demanio forestale.
e) Fondi chiusi.
f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto”, ricadente nel
territorio del comune di Avola (SR2), contrada Sfinita.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Casale”, ricadente nel territorio del comune di
Buscemi (SR1);
2) A.F.V. “Lannito - Luogo Petrone”, ricadente nel territorio
del comune di Avola (SR2);
3) A.F.V. “Sant’Elia Meti”, ricadente nel territorio dei comuni
di Avola e Noto (SR2);
4) A.F.V. “Val di Noto Porcari Spineta”, ricadente nel territorio
del comune di Noto (SR2).
COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
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Aziende agro-venatorie:
5) A.A.V. “Azienda agricola Baronazzo”, ricadente nel territorio
del comune di Noto (SR2);
6) A.A.V. “Montagna di Avola”, ricadente nel territorio del
comune di Noto (SR2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati
dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni
e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Provincia regionale di Trapani
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso
all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Bosco di Alcamo” (TP1);
2) “Zingaro” (TP1);
3) “Saline di Trapani” (TP1);
4) “Monte Cofano” (TP1);
5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);
6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);
7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);
8) “Lago Preola e Gorghi Tondi” (TP2);
9) “Isola di Pantelleria” (TP4).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del comune di Mazara
del Vallo (TP2).
c) Zone Cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada
San Giorgio;
2) Ricadente nel territorio del comune di Partanna (TP2),
contrada Magaggiaro;
3) Ricadente nel territorio del comune di Petrosino (TP2),
contrada Ferla;
4) Ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano
(TP2), contrada SS. Trinità, all’interno dell’azienda agro-venatoria;
5) Ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada
Rampigallo;
6) Ricadente nel territorio del comune di Marsala (TP2),
contrada Volpara Bartolotta;
7) Ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1),
contrada Casal Monaco.
d) Zone del Demanio forestale regionale e comunale.
e) Fondi chiusi.
Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia,
nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della legge regionale n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente
decreto:
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “SS. Trinità”, ricadente nel territorio del comune di
Castelvetrano (TP2);
2) A.A.V. “Casal Monaco”, ricadente nel territorio del comune
di Trapani (TP1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
Disposizioni generali
Si rappresenta che ai sensi del comma 1, art. 10, della legge
n. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l’esercizio venatorio nei
soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi,
con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile
presso tutti i comuni siciliani.
Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della legge regionale
1 settembre 1997 n. 33 “tutte le zone comunque sottratte all’esercizio
venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare
a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati
negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti
alla vigilanza delle zone sottratte all’esercizio venatorio”.
Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall’Assessorato
regionale territorio e ambiente è consultabile il sito:
www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm.
Le Ripartizioni faunistico-venatorie, sono incaricate di dare
ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel
territorio provinciale di rispettiva competenza.
Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni
territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l’Assessorato
delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana anche per il
tramite delle Ripartizioni faunistico-venatorie, unità operative del
servizio VII del Dipartimento Interventi strutturali per l’agricoltura.