Il certificato di malattia arriva con la visita online. Novità anche per le ricette
Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto
Lo stabilisce l'articolo 58 del disegno di legge sulle semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale
L'operatività della misura però non sarà immediata. Un articolo della stessa norma rimanda l'esecuzione a un successivo accordo da stipulare in Conferenza Stato-Regioni. È questa intesa che definirà i casi specifici e le precise modalità di ricorso alla telecertificazione.
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Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA
Art. 58.
Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina
1. All’articolo 55 -quinquies , comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici
non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente
attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«Con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla
telecertificazione».
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Novità in vista per i pazienti affetti da patologie croniche
Le novità non finiscono qui. Ce n’è una che riguarda le ricette per i pazienti affetti da patologie croniche.
L'articolo 62 autorizza i medici di base a estendere la validità delle prescrizioni farmacologiche a un periodo massimo di 12 mesi. Questo punta a snellire la gestione delle terapie, riducendo la necessità di ricette ripetute.
Anche in questo caso, è necessario un decreto per rendere effettiva la norma. Il provvedimento sarà emanato dal ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia. L'adozione è prevista entro circa 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Art. 62.
Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere
1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il
medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata
ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale,
la posologia e il numero di confezioni dispensabili
nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico
prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza
prescrittiva, sospende in ogni momento la ripetibilità
della prescrizione ovvero modifica la terapia.
2. Al momento della dispensazione, presso le farmacie
convenzionate, il farmacista informa l’assistito circa le
corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti
e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire
trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata,
in coerenza con quanto definito nel protocollo di cui al
comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell’aderenza
alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte
dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali
prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le
valutazioni di sua competenza.
3. La farmacia convenzionata consegna il medicinale
richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di
documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di
pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata
dai servizi di continuità assistenziale il giorno di
presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti,
dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita
specifica terapia farmacologica.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di attuazione
del presente articolo, anche al fine di garantire che dalle
stesse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.