Conflitto di interessi del Comandante di P.L.


 Parere n. 3428/2025 Richiesta di parere da parte di comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi

L’ANAC, in riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all’Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi di un comandante della polizia Locale di un piccolo comune – rappresenta quanto segue. 

“Occorre premettere che la valutazione sulla complessa questione dell’esclusività della funzione di Comandante del corpo di Polizia negli enti locali non spetta a questa Autorità che può invece pronunciarsi, come anche sottolineato nel PNA 2019 (pag. 49-50), sui conflitti di interesse, in forma di ausilio all’operato dell’ente e in un’ottica preminentemente collaborativa. 


Giova ricordare che l’Autorità in più circostanze si è occupata di situazioni di conflitto di interessi riferite al comandante della polizia locale. In estrema sintesi, nei richiamati atti l’Autorità ha evidenziato che con l’intervento della legge n. 208 del 2015 «legge di stabilità 2016» (co. 221) è stato sancito il «superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale» per cui non vi sarebbero ostacoli all’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia locale. Nelle citate Delibere l’Autorità ha richiamato la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2147) che ha accordato la possibilità di attribuire «il conferimento di ulteriori incarichi ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi di polizia municipale nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»)». 

Ciò non toglie che l’amministrazione dovrà valutare la questione in termini di opportunità e con le necessarie cautele specie nel caso in cui al soggetto responsabile dell’Area di Polizia Locale sia assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»). 

In tal senso l’ente avrà cura di svolgere un’attenta valutazione e di motivare adeguatamente al fine di evitare la presenza di situazioni di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte, rammentando che la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, può generare situazioni di evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato.


https://www.aranagenzia.it

 Vedi anche:

Sul conflitto di interessi in presenza di relazioni familiari tra capi e sottoposti

Con il recente parere anticorruzione 872 dell’11 marzo 2025,