Chi viene sorpreso a guidare senza patente per due volte in due anni commette un reato
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 2025, ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze in merito alla perdurante rilevanza penale della guida senza patente in caso di recidiva nel biennio (art. 116, comma 15, Codice della Strada).
Il giudice rimettente riteneva irragionevole che, dopo la depenalizzazione del 2016, la guida senza patente fosse punita solo con una sanzione amministrativa, ma che la recidiva entro due anni rimanesse reato penale, con pena detentiva.
La Corte ha però stabilito che:
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la recidiva è pertinente al disvalore del fatto, poiché riguarda la ripetizione della stessa condotta e non una qualità personale dell’agente (“responsabilità d’autore”);
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la pena detentiva resta legittima, trattandosi di condotta intrinsecamente pericolosa per la sicurezza stradale;
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non vi è stato eccesso di delega da parte del legislatore del 2016: l’esclusione della depenalizzazione per le ipotesi aggravate (come la recidiva) è coerente con la legge delega;
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non si configura neppure una violazione dei principi di uguaglianza, offensività o funzione rieducativa della pena.
In sintesi, la guida senza patente resta un illecito amministrativo, ma diventa reato (con pena detentiva) se commessa due volte entro due anni.
🔹 Commento
La sentenza conferma una linea rigorosa della Corte nel bilanciare le esigenze di deflazione penale con quelle di tutela della sicurezza pubblica.
Pur riconoscendo la tendenza generale alla depenalizzazione dei reati minori, la Consulta ribadisce che la recidiva infrabiennale rivela un comportamento abituale e consapevole, quindi meritevole di risposta penale.
L’aspetto interessante è che la Corte ha escluso qualsiasi “responsabilità d’autore”: la recidiva non punisce una qualità personale, ma la reiterazione di una condotta pericolosa, che incide effettivamente sul bene giuridico protetto (la sicurezza stradale).
La decisione è coerente con precedenti orientamenti in tema di reati stradali, dove la pericolosità sociale del comportamento giustifica il mantenimento della sanzione penale. Tuttavia, lascia aperto il dibattito sull’effettiva proporzionalità della pena detentiva per una violazione che, in prima battuta, è solo amministrativa.
