Violazione art. 128 TULPS


 L'inosservanza dell'obbligo da parte del commerciante dell'annotazione nel registro previsto per le operazioni su oggetti preziosi usati, come imposto dall'art. 128, r.d. 18 giugno 1931, n.773, modificato dall'art. 10, l. 28 novembre 2005, n. 246, costituisce una violazione amministrativa, prevista dall’art. 17 bis dello stesso testo unico (Euro 308,00 per ogni mancata annotazione nel registro), allo scopo di dare all'autorità di pubblica sicurezza la possibilità di controllare la circolazione delle cose usate e di valore.
CASS. CIV., II, 03/06/25 N° 14825