Veicoli in stato d'abbandono
Ministero dell’Interno
(Prot. n. 0007260 del 09 giugno 2925)
Con circolare n. 7579 del 2 luglio 2024 è stata richiamata la necessità di garantire l’attuazione del decreto ministeriale n. 460/1999, a mente del cui articolo 1 gli organi di polizia stradale, in caso di rinvenimento “su aree ad uso pubblico” di veicoli a motore o di rimorchi “in condizioni da far presumere lo stato di abbandono … danno atto … dello stato d'uso” e “conservazione del veicolo e delle parti mancanti”, disponendone “il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica” n. 571/1982, “tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo” n. 22/1997 (cfr. la circolare n. 116 protocollo M/2413 del 9 dicembre 1999).
Tanto premesso, si ribadisce la raccomandazione rivolta con la ministeriale del 2024, essendo stato qui segnalato che in alcune province non si sarebbe ancora proceduto a censire, in occasione dei periodici adempimenti disciplinati dal decreto n. 571/1982, anche i centri di raccolta in argomento.
Tali centri, secondo il decreto n. 460/1999, vanno “individuati … tra quelli” già “autorizzati” dalle Amministrazioni competenti: laddove si reputi necessario prevedere ulteriori requisiti per la partecipazione alla ricognizione, atteso l’esplicito richiamo del provvedimento interministeriale alle “modalità di cui all’articolo 8” del decreto n. 571/1982 potrà valutarsi l’opportunità di riferirsi anche a quelli presi in considerazione per il censimento condotto ai fini di quest’ultima norma. È ipotizzabile, altresì, il ricorso alla commissione consultiva prevista per la verifica dell’idoneità delle ditte richiedenti l’iscrizione nell’elenco contemplato dal decreto presidenziale.
In ogni caso, gli operatori economici da censire dovranno essere:
• iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività di demolizione e rottamazione;
• iscritti nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 5 – cod. CER16.01.04 (veicoli fuori uso);
• iscritti nel registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006;
• compresi nell’elenco “white list”;
• muniti delle autorizzazioni in tema ambientale riconducibili al menzionato decreto n. 152/2006 e, nello specifico, all’articolo 208 (“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”).
Sarà opportuno verificare il rispetto di eventuali altre autorizzazioni di carattere nazionale e locale per lo svolgimento del servizio in oggetto.
Si confida nella consueta collaborazione di codesti Uffici.
Lonigro
News
Veicoli a motore e rimorchi rinvenuti in stato di abbandono
12 LUGLIO 2024
Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 2 luglio
2024, prot. 7579, ricorda le procedure di gestione dei veicoli a motore e
rimorchi rinvenuti in stato di abbandono.
Nella circolare si legge che "gli organi di polizia stradale, in
conformità al DM n. 460/1999 e alle normative ambientali, ove rinvengano
“su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in
condizioni da far presumere lo stato di abbandono …, oltre a procedere
alla rilevazione di eventuali violazioni” a “norme … del codice della
strada, danno atto … dello stato d'uso” e “conservazione del veicolo e
delle parti mancanti, e … ne dispongono … il conferimento provvisorio ad
uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le
modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica” n. 571/1982, “tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo
46 del decreto legislativo” n. 22/1997.".
La circolare sottolinea inoltre l'importanza di considerare, in
occasione delle ricognizioni periodiche imposte dal decreto n. 571/1982,
anche i centri di raccolta in parola, cui vanno affidati i veicoli
ritenuti versare in stato d’abbandono.
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