Una Targa Prova ogni dipendente/addetto (non più 1 ogni 5) da maggio 2025

 Continuano le modifiche alla legge sulla Targa Prova: dal 21 maggio 2025 è ammesso il rilascio di una targa prova ogni dipendente/addetto (e non più 1 ogni 5 come stabilito un anno fa, a maggio 2024).

Lo ha stabilito il Decreto Legge n. 73 del 21 maggio 2025, immediatamente esecutivo, ma che dovrà necessariamente essere convertito in legge entro il termine di 60 giorni.

Tale decreto si aggiunge quindi al DPR 474/2001, alla circolare della motorizzazione prot. n. 5909 del 28/02/2024, alla circolare prot. n. 12666 del 02/05/2024 (nuova circolare quadro sulla Targa Prova), ampiamente descritta nel nostro articolo cui si rimanda per un approfondimento completo (aggiornato anche con queste ultime novità).

 Il numero massimo delle targhe prova rilasciabili diventano una per dipendente/addetto per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici.

Il limite è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale (ad esempio: venditore con contratto oltre i 12 mesi), attestato da idonea documentazione e da apposita delega.

  

Dipendenti e addetti dell’impresa

Ai fini del calcolo del numero delle autorizzazioni rilasciabili, si intende per:

  • dipendente”, la persona fisica che presta la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato; (*)
  • addetto“: “collaboratore con contratto di agenzia”, la persona fisica (agente) che, a norma dell’art. 1742 cod. civ., assume contrattualmente e stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’impresa e su provvigione, la conclusione di contratti di vendita in una zona determinata; se l’agente è dotato, a sua volta, di una propria organizzazione imprenditoriale, il “collaboratore con contratto di agenzia” può essere un dipendente dell’agente stesso. (**)

(*) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, alla figura dei “dipendenti” debbono ritenersi parificati, laddove effettivamente impiegati nello svolgimento delle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione stessa, i seguenti soggetti:

  • i collaboratori familiari (nelle imprese familiari);
  • i soci lavoratori (nelle società di persone);
  • i soci accomandatari (nelle S.a.s. o nelle S.a.p.a.).

(**) Il contratto di agenzia può anche essere a tempo determinato o indeterminato; tuttavia, ai fini del computo del numero complessivo degli addetti da rapportare al numero di autorizzazione rilasciabili, è necessario che il contratto stesso sia stato stipulato per un periodo di almeno 12 mesi.