Non espone chiaramente il prezzo di vendita:Condannata
L’ordinanza n. 14826 del 3 giugno 2025 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione riguarda una sanzione amministrativa inflitta a una società per violazione dell’art. 14 del D.Lgs. 114/1998, relativa alla mancata esposizione visibile dei prezzi di vendita.
Fatti principali:
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Nel 2017 la Guardia di Finanza rilevò che, in un negozio della società, i prodotti esposti non avevano prezzi visibili, essendo i cartellini posti all’interno dei capi o delle borse.
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Il Comune emise quindi un’ordinanza ingiunzione per il pagamento di € 1.032,00.
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La società fece opposizione: il Giudice di Pace accolse il ricorso, sostenendo che i cartellini interni fossero sufficienti.
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Il Tribunale di Ferrara, in appello, ribaltò la decisione, ritenendo la violazione fondata: il prezzo deve essere visibile e leggibile.
Ricorso in Cassazione:
La società presentò ricorso per tre motivi, tra cui:
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Errata interpretazione del concetto di "leggibilità" e "visibilità" del prezzo, ritenuti sinonimi dal Tribunale.
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Mancata considerazione delle consuetudini del settore moda, dove i prezzi non sono solitamente messi in evidenza.
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Applicazione scorretta di un precedente della Cassazione (n. 3115/2005).
Decisione della Cassazione:
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La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la normativa richiede che i prezzi siano chiaramente leggibili e visibili al pubblico, senza necessità per il consumatore di estrarre o cercare il cartellino.
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È stato chiarito che la facile visibilità è imprescindibile nei sistemi di vendita a libero servizio, ma anche altrove.
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La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché basato unicamente su un contrasto giurisprudenziale.
Conclusioni:
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Il ricorso della società è stato respinto.
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La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, se dovuto, anche al contributo unificato supplementare.
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