Applicativo SANA:Circolare Mininterno

 PODCAST  IN ESCLUSIVA
Il documento del Ministero dell'Interno, datato 29 maggio 2025, chiarisce le modalità di gestione delle patenti di guida sospese o revocate. L'oggetto principale è l'applicativo SANA e la questione se la trasmissione digitale delle patenti sia sufficiente. Attualmente, la prassi prevede la trasmissione fisica dell'originale della patente alla Prefettura, conformemente agli articoli 216, 218, 219 e 223 del Codice della Strada. Sebbene si riconosca il potenziale beneficio della digitalizzazione per una maggiore efficienza, la normativa attuale non consente di superare l'obbligo di invio materiale del documento. Pertanto, qualsiasi modifica in tal senso richiederebbe un nuovo intervento legislativo, nonostante le attuali procedure prevedano passaggi materiali multipli.
 
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo Ufficio IV Politiche per l'Attuazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo



Prot. n. 6845

 Roma, 29 maggio 2025

 

OGGETTO: Applicativo SANA - Modalità di custodia e di trasmissione delle patenti di guida sospese e revocate. Chiarimenti in merito.

  

 Come noto, l'utilizzo dell'applicativo ministeriale SANA, già in uso per la trattazione dei ricorsi avverso i verbali del Codice della Strada, è operativo anche con riferimento ai procedimenti di adozione dei provvedimenti prefettizi di sospensione e revoca delle patenti di guida.

La possibilità di digitalizzare l'intera procedura e, quindi, di utilizzare il software SANA per consentire agli organi accertatori di provvedere alla trasmissione telematica della sola copia scansionata della patente alla competente Prefettura per l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca- con l'originale del documento custodito negli uffici degli organi accertatori che, al termine del periodo, provvederebbero alla sua restituzione al titolare- si discosta da quanto previsto dagli articoli 216, 218, 219 e 223 del Codice della strada che prevedono la trasmissione/consegna alla Prefettura del luogo della commessa violazione della patente ritirata o revocata avvenga materialmente.

La possibilità che il dettato delle disposizioni innanzi indicate possa essere superato attraverso una interpretazione evolutiva, nell'ottica sia della totale dematerializzazione documentale della P.A., sia dell'implementazione delle procedure automatizzate non appare tuttavia praticabile, stante l'obbligatoria trasmissione del documento sospeso o revocato in originale al Prefettura prevista dal Codice e la sua successiva restituzione al titolare da parte degli organi accertatori.

Pur nella consapevolezza che la moltiplicazione di passaggi materiali non innalza la qualità dell'azione amministrativa e non è foriera di maggiori garanzie per gli utenti, tuttavia il predetto dato letterale appare, allo stato, difficilmente superabile in quanto espressamente declinato, se non attraverso un nuovo intervento normativo.

 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

DIRETTORE CENTRALE

Bellantoni 


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