Opposizione all'uso del cellulare (art. 173 commi 2 e 3 bis)

 


L’ordinanza n. 12925 del 15 maggio 2025 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile (su telegram premium), riguarda un procedimento per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, art. 173 commi 2 e 3-bis (uso del cellulare alla guida).

Riassunto:

  • Il Tribunale di Bologna aveva respinto l'appello contro la decisione del Giudice di Pace, che aveva annullato la sanzione.

  • La violazione contestata era l’uso del cellulare alla guida, con il telefono tenuto all’orecchio, accertato direttamente dagli agenti di polizia municipale.

  • Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione nel verbale non avesse efficacia probatoria privilegiata e ha rigettato l’appello per insufficienza di prova.

  • Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che:

    • Il verbale della polizia fa piena prova fino a querela di falso per i fatti osservati direttamente dall’agente.

    • Il giudice non avrebbe potuto liberamente valutare quei fatti senza querela di falso.

Decisione della Cassazione:

  • La Cassazione ha accolto il ricorso:

    • Conferma che il verbale fa piena prova fino a querela di falso per i fatti accertati dagli agenti presenti.

    • L’opponente non ha presentato querela di falso, quindi non poteva contestare validamente il contenuto del verbale.

  • La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata al Tribunale di Bologna per un nuovo esame conforme al principio enunciato.

Principio di diritto:

Nei procedimenti di opposizione a verbali per violazioni del Codice della Strada, le attestazioni degli agenti su fatti avvenuti in loro presenza hanno efficacia probatoria privilegiata, superabile solo con querela di falso.

 

Su premium copia della sentenza della Cassazione + ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (.doc) davanti al Tribunale di Bologna in sede di rinvio, successivo all'ordinanza n. 12925/2025 della Corte di Cassazione