L'Assicurazione non ha nessun obbligo di periziare il veicolo.
Nel regime ordinario diritto di accesso è limitato solo agli atti già esistenti nel fascicolo del sinistro
L’ordinanza n. 13199 del 19 maggio 2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un danneggiato stradale che chiedeva alla propria compagnia assicurativa l'accesso a una perizia tecnica sul proprio veicolo, nonostante l’assicurazione non l’avesse mai redatta, ritenendola superflua.
Sintesi dei fatti:
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Il ricorrente, coinvolto in un incidente stradale, aveva ottenuto accesso a una prima documentazione relativa al veicolo antagonista.
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In seguito, chiese alla propria compagnia anche la perizia relativa al proprio veicolo.
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L’assicurazione rifiutò, dichiarando di non aver eseguito tale perizia.
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Il danneggiato citò quindi in giudizio la compagnia per ottenerla, anche chiedendo che fosse redatta ex novo.
Gradi di giudizio:
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Il Giudice di Pace e poi il Tribunale di Taranto rigettarono le richieste.
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Il ricorrente ricorse allora per cassazione, con sette motivi di doglianza, tra cui la presunta violazione dell’art. 9 del d.P.R. 254/2006 (in tema di indennizzo diretto) e dell’art. 2 del d.m. 191/2008 (diritto di accesso agli atti assicurativi).
Principi espressi dalla Corte:
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Differenza tra indennizzo diretto e regime ordinario:
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Il regime dell’indennizzo diretto (art. 149 Cod. Ass.) prevede ampi obblighi informativi da parte dell’assicuratore verso il danneggiato.
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In regime ordinario (art. 144 Cod. Ass.), il diritto di accesso è limitato solo agli atti già esistenti nel fascicolo del sinistro. La compagnia non è obbligata a redigere perizie non effettuate.
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Accesso agli atti:
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Il diritto di accesso non impone all’assicuratore di creare documenti o compiere perizie a richiesta del danneggiato, ma solo di fornire ciò che è già nel fascicolo.
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Inammissibilità del ricorso:
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I motivi erano in parte generici, assertivi o basati su norme non pertinenti.
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Il ricorrente non ha dimostrato che si applicasse l’indennizzo diretto.
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Non ha confutato tutte le "rationes decidendi" autonome della sentenza di appello.
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Esito:
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Ricorso rigettato.
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Condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali (€1.800 + accessori) e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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