La notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione a mezzo PEC ex art. 18 L. 689/1981, è valida anche se priva di relata, firma digitale e attestazione di conformità

 


L’ordinanza n. 10503 del 22 aprile 2025 (pubblicata ieri su telegram) della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, si inserisce in una vicenda che riguarda una opposizione a un'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Alessandria nei confronti del ricorrente Vi.An. per atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), depenalizzati e sanzionati in via amministrativa.

Oggetto del ricorso

Il ricorrente ha contestato che la notifica dell’ordinanza ingiunzione fosse stata invalida, poiché:

  • inviata via PEC senza relata di notifica,

  • priva di firma digitale,

  • senza attestazione di conformità.

Questi vizi, secondo il ricorrente, avrebbero impedito il decorso del termine per l’impugnazione, determinando l’apparente tardività del ricorso.

Decisione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, ritenendolo infondato. Le principali argomentazioni sono:

  1. Validità della notifica via PEC da parte della P.A.:

    • La notifica a mezzo PEC effettuata direttamente dalla pubblica amministrazione è ritenuta valida, anche in assenza della relata, della firma digitale o dell’attestazione di conformità, purché sia idonea a far percepire la funzione dell’atto e a consentire l’esercizio del diritto di difesa.

    • La mancanza di tali elementi formali non incide sulla validità se l’atto ha raggiunto il suo scopo (principio del “raggiungimento dello scopo”).

  2. Elettività del domicilio presso l’avvocato:

    • L’elezione di domicilio effettuata nel procedimento amministrativo può costituire valido indirizzo per la notifica dell’ordinanza ingiunzione anche se non produce effetti nel giudizio contenzioso, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata.

  3. Insussistenza del pregiudizio:

    • Il ricorrente non ha dimostrato in che modo la modalità di notifica abbia compromesso concretamente il suo diritto di difesa, come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 11141/2017).

    • L’eventuale errore del difensore nel considerare la PEC come “non ufficiale” non incide sull’efficacia giuridica della notifica.

Principio di diritto enunciato

La notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione a mezzo PEC ex art. 18 L. 689/1981, è valida anche se priva di relata, firma digitale e attestazione di conformità, salvo che tali mancanze abbiano effettivamente pregiudicato la funzione dell’atto o il diritto di difesa.”


Conclusione

L’ordinanza ribadisce il principio della funzionalità della notifica: ciò che conta è che il destinatario comprenda l’atto e possa difendersi, non la perfetta osservanza di formalismi, se non determinano un concreto pregiudizio. La Corte, pertanto, conferma la legittimità della notifica via PEC della P.A. anche in assenza di alcuni requisiti formali, e respinge il ricorso.