Chiosco stagionale in legno: basta la CILA


 Se il chiosco rispetta i requisiti di stagionalità, amovibilità e non altera stabilmente il territorio, può essere realizzato in edilizia libera tramite CILA, purché sia effettivamente rimosso a fine stagione.

L'installazione temporanea di un chiosco stagionale in legno per la somministrazione di bibite e panini rientra nell'edilizia libera (o assentibile con CILA) o richiede un permesso di costruire?

Con l'avvento ormai imminente dell'estate, è chiaro che chioschi e "chiringuiti" inizieranno a pullulare soprattutto nelle città di mare (ma non solo) e allora vale la pena fare chiarezza sul titolo abilitativo adeguato, prendendo spunto da una recente sentenza del Tar Campania, la n.3701/2025 del 12 maggio.


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 vedi anche:
 
Chiosco stagionale: non serve permesso per la sua realizzazione

13 Settembre 2024

Dopo aver autorizzato l’installazione temporanea, su suolo privato, di un manufatto poggiato al terreno, senza opera muraria o ancoraggio fisso, da adibire a chioschetto stagionale per un periodo non superiore a 180 giorni un Comune ha emesso un successivo provvedimento con cui comunicava che, l’installazione, non poteva ritenersi opera accessoria poichè non aveva il carattere della stagionalità. Pertanto, non vi erano i presupposti affinchè il manufatto potesse risultare legittimo in assenza di un formale permesso di costruire. Il Tar ha poi dichiarato l’illegittimità del provvedimento.

La Cassazione ha chiarito inoltre che, in materia edilizia, il carattere stagionale non significa assoluta precarietà dell’opera ma il suo utilizzo annualmente ricorrente. Le opere stagionali presuppongono inoltre una comunicazione di avvio dell’attività di realizzazione delle stesse e la loro durata non deve essere superiore a 180 giorni.
Ebbene, il chioschetto in causa non è ancorato al suolo, non è in muratura, ed è stata preventivamente comunicata la sua realizzazione, nonché la sua operatività non oltre i 180 giorni. Per il Tar, dunque, non vi è dubbio circa la totale legittimità dell’intervento edilizio.


Fonte: Giustizia Amministrativa

N. 03701/2025 REG.PROV.COLL.

N. 03593/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3593 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salvatore Di Gregorio, Francesco Saverio Di Gregorio, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti depositati in data 15/9/2023:

a) dell'ingiunzione di demolizione – acquisizione – ripristino n. 128 del 12.06.2023, prot. n. 13038/15528, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Condono - P.I.P. del Comune di Massa Lubrense, notificata in data 22.06.2023 ai sensi dell''art. 140 c.p.c. consegnata in data 05.07.2023;

b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

- della comunicazione - diffida prot. n. 2023/0005498, a firma del Responsabile del SERVIZIO 7: Urbanistica – Edilizia – Pianificazione Urbanistica - P.I.P. – Condono Edilizio e Tutela del Paesaggio Ambientale del Comune di Massa Lubrense, notificata in data 23.11.2023;

- di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso a quello che precede.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa Lubrense;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, comproprietari tra loro di un’unità immobiliare urbana, sita in Massa Lubrense, rappresentano:

- di aver presentato C.I.L.A., ai sensi dell’art. 6 bis D.P.R. 6 giugno 2021 n. 380, prot. n. 2023/0005498 del 1° marzo 2023, pratica n. 271/2023, finalizzata alla “… installazione temporanea di un chiosco stagionale in legno per la somministrazione di bibite e panini. Nel complesso le opere rientrano nella classificazione degli interventi di attività edilizia libera secondo l’art. 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001 (….) Il montaggio del chiosco avverrebbe il 10.04.2023 e verrebbe smontato il 10.10.2023. Il manufatto avrà una struttura in legno e verrà installato sul solaio di copertura. Le dimensioni sono opportunamente indicate nei grafici allegati. Nel chiosco è prevista anche l’installazione di due wc in quanto opportunamente richiesto dalla normativa sanitaria. Tali wc verranno collegati ad una vasca di raccolta imof che verrà che verrà collocata all’interno del locale ed all’occorrenza svuotata dalle ditte specializzate. Inoltre il progetto prevede le seguenti opere di manutenzione straordinaria: Demolizione del rivestimento in pietra attualmente presente sui prospetti; Tinteggiatura dei prospetti con colori tenui; Posa in opera di passamano sul solaio di copertura a protezione …”.;

- di avere ottenuto per detto progetto (riferito a precedente CILA n. 284/2022) autorizzazione paesaggistica n. 158 del 16 giugno 2022, prot. n. 14238 del 16 giugno 2022, rilasciata per silenzio assenso ai sensi dell’art. 146 comma 8-9 D.Lgs. n. 42/2004 e 17 bis L. 241/1990, a seguito di proposta di provvedimento favorevole n. 111/2022 del Comune di Massa Lubrense, prot. n. 9527 del 26 aprile 2022, pervenuto in pari data presso la competente Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli, nonché previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, prot. n. 12337 del 14 giugno 2022;

- che con l’impugnato provvedimento il Responsabile del Servizio 7° - Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Massa Lubrense ingiungeva ai ricorrenti di provvedere ai sensi degli artt. 27 e 33 D.P.R. 380/2001 alla “ … demolizione e/o rimozione delle opere sopra indicate (chiosco e ringhiera/passamano) ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di giorni novanta dalla notifica della presente, avvertendo che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 …”.

Tale ordinanza si basava, in particolare, sulla seguente motivazione: “a) non sono stati forniti né emergono elementi di riscontro della conformità dell’intervento alla vigente normativa edilizia e/o alla giurisprudenza, in particolare per quanto attiene alla stagionalità dell’opera (che comunque non risulta connesso o pertinenziale ad una esistente attività commerciale) alla precarietà dell’opera, (atteso che necessariamente il chiosco dovrà essere allacciato ad impianti fissi), né risulta dimostrata la concomitanza delle tre condizioni su cui si fonderebbe l’assunto del progettista circa la dichiarata conformità dell’intervento all’art. 6 lett. e) bis del D.P.R. 380/01 (STAGIONALITA’, CONTINGIBILITA’ e TEMPORANEITA’ dell’opera); b) l’installazione del chiosco e di una ringhiera passamano, comportano la trasformazione di fatto del lastrico solare in terrazzo praticabile; c) l’intervento ricade tra quelli di nuova edificazione (per l’installazione del chiosco) e di ristrutturazione edilizia (per la consequenziale trasformazione del lastrico solare in terrazzo praticabile; d) l’immobile ricade in zona E/1 del P.R.G. vigente nella zona territoriale << 1b >> del P.U.T. (legge regionale 35/87) la cui normativa non consente interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione …”.

Con un unico articolato motivo, integrato da motivi aggiunti depositati il 15 settembre 2023, parte ricorrente si duole della violazione dell’articolo 6, comma 1, lettera e-bis, nonché degli artt. art. 27, 31 e 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, lamentando, inoltre, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

Con ulteriori motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la nota/diffida del Comune a non presentare ulteriori analoghe pratiche edilizie riferite al medesimo intervento.

2. Il Comune di Vico Equense si è costituito con memoria di stile.

3. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 1691 del 4 ottobre 2023, anche nella considerazione dell’assenza di periculum, essendo gli interessati comunque tenuti a smontare la struttura al termine della stagione estiva, all’udienza pubblica del 13 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 L’articolo 6 (Attività edilizia libera), comma 1, lettera e-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, così dispone:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: … e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.

A seguito della modifica introdotta dall’articolo 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, nell’elenco degli interventi di edilizia libera – accanto alle “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee” – sono state, dunque, aggiunte anche le “opere stagionali”.

Secondo la giurisprudenza, anche della Sezione, tra le condizioni perché un’opera possa rientrare nell’attività libera in quanto connotata da “stagionalità” rientrano l’assenza di manufatti in muratura - i quali, in ragione della loro stessa natura, necessariamente richiedono, ai fini della loro rimozione, di essere demoliti - e, inoltre, l’idoneità del manufatto ad essere rimosso - di modo che lo stesso possa essere periodicamente smontato per poi essere nuovamente installato - con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato (cfr. in termini Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 4934 del 18 maggio 2023; Tar Napoli, sez. VII, n. 4036 del 28 giugno 2024).

Si è altresì precisato, in relazione ai requisiti suddetti, “che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la "periodicità" della presenza del manufatto sul territorio” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4934/2023 cit.); ne deriva che ciò che rileva non è soltanto l’attitudine dell’opera a essere periodicamente smontata e reinstallata, ma anche – in prospettiva – la sua effettiva e ricorrente rimozione, con conseguente inidoneità dell’intervento, nella sua valutazione complessiva, a comportare una stabile e definitiva modificazione dell’assetto dei luoghi.

Anche la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che, in materia edilizia, il carattere stagionale “non significa assoluta precarietà dell’opera”, bensì “utilizzo annualmente ricorrente della struttura”; inoltre, quanto alle opere stagionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), esse “presuppongono una previa comunicazione di avvio dell’attività di realizzazione delle stesse, oltre al requisito della destinazione alla immediata rimozione al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni” (Cassazione penale, sezione terza, sentenza n. 3990 del 2 febbraio 2021).

4.2 Risulta dunque erroneo, in quanto non rispondente alla sopra richiamata previsione normativa, il presupposto da cui muove l’atto impugnato, per il quale, ai fini della inclusione delle opere nell’ambito delle attività di edilizia libera disciplinata nell’art. 6, comma 1, lettera e-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, la stagionalità dovrebbe essere verificata in concomitanza con la contingibilità e temporaneità delle esigenze da soddisfare, atteso che l'opera stagionale, diversamente dalle opere precarie, è destinata a soddisfare non esigenze contingenti bensì ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell'anno.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui – esclusi, correttamente, i requisiti diretti a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee – omette di far rientrare nell’attività edilizia libera l’opera in questione, nonostante la stessa rivesta, alla stregua delle sopra delineate coordinate, il carattere della stagionalità.

Invero, da quanto risulta in atti, i ricorrenti hanno provveduto ad effettuare puntualmente lo smontaggio della struttura al termine della stagione estiva, come anche comunicato all’ente (sia nel 2022 che nel 2023), ciò in ragione della documentata amovibilità della struttura, priva di opere in muratura oltre che di allaccio al sistema fognario, in quanto, come incontestatamente dedotto, fornita di collegamento con separato serbatoio di scarico, anch’esso suscettibile di essere smontato, in relazione al quale risulta stipulato un contratto smaltimento rifiuti periodico per lo svuotamento.

Naturalmente, il carattere di stagionalità – e quindi la legittimità del manufatto – verrebbe meno ove esso non fosse annualmente smontato, poiché in questo caso esso determinerebbe una modificazione permanente del territorio, con conseguente obbligo di essere munito di titolo edilizio adeguato.

4.3 Non colgono nel segno le ulteriori argomentazioni addotte con l’ordinanza impugnata, in base alle quali l’intervento edilizio non risulterebbe connesso ad attività commerciale o che comunque non vi sarebbe una prova in tal senso, tenuto conto che è rimasto incontestato che l’attività commerciale è condotta dagli istanti in virtù della Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) commerciale di carattere stagionale, rubricata al prot. 20622 del 24 agosto 2022 del Comune di Massa Lubrense.

4.4 Inoltre, è anche illegittima l’ulteriore parte della motivazione relativa all’asserita incompletezza della documentazione allegata alla C.I.L.A. (mancata nomina del D.L. e dell’impresa esecutrice, la dichiarata insussistenza degli obblighi in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro), atteso che anche tali rilievi muovono da un’erronea qualificazione dell’intervento (essendosi esclusa erroneamente, per quanto esposto, la natura di attività edilizia libera del chiosco), e, comunque, non incidono sulla sua regolarità urbanistica.

4.5 In conclusione, il ricorso principale, come integrato dai primi motivi aggiunti, deve essere accolto, essendo errata, per quanto esposto, la premessa di fondo da cui muove il provvedimento impugnato, a partire dalla valutazione complessiva dell’intervento come “nuova opera” implicante la definitività della trasformazione edilizia realizzata, inferendone l’Ente, altrettanto erroneamente, le conseguenziali statuizioni in merito alla necessità dell’autorizzazione a costruire e all’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 31 DPR n. 380/2001. Da tanto deriva l’annullamento del provvedimento impugnato.

5. È infine inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto proposto avverso un atto avente natura meramente interlocutoria, come tale privo di efficacia lesiva autonoma, e risultando, comunque, l’interesse di parte già soddisfatto con l’accoglimento del ricorso principale e dei relativi motivi integrativi.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:

- accoglie il ricorso principale e i primi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

- dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti.

Condanna il Comune di Massa Lubrense al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Laura Maddalena, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio
Maria Laura Maddalena
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO