Art. 173 C.d.S.: Modalità operative della Prefettura di Roma


Circolare della Prefettura di Roma (Prot. n. 0168557 del 17/04/2025), indirizzata ai Comandi di Polizia Locale della Provincia di Roma, relativa alle modifiche apportate dalla Legge n. 177 del 25/11/2024 all’art. 173 del Codice della Strada (su telegram premium)

Ecco una sintesi e relazione dei punti principali contenuti nel documento:

1. Modifica dell’art. 173 CdS – Uso di dispositivi elettronici durante la guida

  • La nuova legge inasprisce il divieto di utilizzo durante la guida di:

    • smartphone

    • radiotelefoni

    • computer portatili, notebook, tablet

    • altri dispositivi simili che richiedano anche temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.

  • Esteso anche il divieto di usare cuffie sonore.

2. Sanzione accessoria

  • È stata introdotta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, a discrezione del Prefetto.

3. Sanzioni aggiuntive legate al punteggio patente (art. 218 ter)

  • +7 giorni di sospensione se il conducente ha meno di 20 punti ma almeno 10.

  • +15 giorni se ha meno di 10 punti.

4. Ritiro immediato della patente

  • L’agente accertatore ritira immediatamente la patente.

  • La patente resta nella disponibilità del Comando di polizia accertatore.

5. Procedure amministrative semplificate

  • In caso di violazione dell’art. 173:

    • Va trasmessa solo copia della patente alla Prefettura via PEC.

    • L’originale resta al Comando, che dovrà poi:

      • inviarla al Comando competente per residenza del trasgressore.

      • restituirla allo scadere dei 15 giorni, anche se non è arrivato il decreto prefettizio, a meno che non sia stato notificato un periodo maggiore.

6. Indicazioni operative per i Comandi

  • Fornire informazioni chiare all’atto della contestazione.

  • Aggiornare il sistema SDI e inviare il verbale di restituzione alla Prefettura.

  • In caso di sospensione di 15 giorni non aggravata, la patente può essere restituita direttamente dal Comando.