Art. 173 C.d.S.: Modalità operative della Prefettura di Roma
Circolare della Prefettura di Roma (Prot. n. 0168557 del 17/04/2025), indirizzata ai Comandi di Polizia Locale della Provincia di Roma, relativa alle modifiche apportate dalla Legge n. 177 del 25/11/2024 all’art. 173 del Codice della Strada (su telegram premium)
Ecco una sintesi e relazione dei punti principali contenuti nel documento:
1. Modifica dell’art. 173 CdS – Uso di dispositivi elettronici durante la guida
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La nuova legge inasprisce il divieto di utilizzo durante la guida di:
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smartphone
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radiotelefoni
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computer portatili, notebook, tablet
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altri dispositivi simili che richiedano anche temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.
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Esteso anche il divieto di usare cuffie sonore.
2. Sanzione accessoria
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È stata introdotta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, a discrezione del Prefetto.
3. Sanzioni aggiuntive legate al punteggio patente (art. 218 ter)
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+7 giorni di sospensione se il conducente ha meno di 20 punti ma almeno 10.
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+15 giorni se ha meno di 10 punti.
4. Ritiro immediato della patente
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L’agente accertatore ritira immediatamente la patente.
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La patente resta nella disponibilità del Comando di polizia accertatore.
5. Procedure amministrative semplificate
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In caso di violazione dell’art. 173:
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Va trasmessa solo copia della patente alla Prefettura via PEC.
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L’originale resta al Comando, che dovrà poi:
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inviarla al Comando competente per residenza del trasgressore.
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restituirla allo scadere dei 15 giorni, anche se non è arrivato il decreto prefettizio, a meno che non sia stato notificato un periodo maggiore.
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6. Indicazioni operative per i Comandi
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Fornire informazioni chiare all’atto della contestazione.
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Aggiornare il sistema SDI e inviare il verbale di restituzione alla Prefettura.
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In caso di sospensione di 15 giorni non aggravata, la patente può essere restituita direttamente dal Comando.