Sanzionato Comune per l’uso illecito di telecamere con lettura automatizzata delle targhe


Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato il Comune di Levanto per l’uso illecito di telecamere con lettura automatizzata delle targhe. Le principali violazioni riguardano:
  • Mancanza di una base giuridica adeguata per il trattamento dei dati personali (lettura targhe e analisi veicoli).
  • Informative inadeguate ai cittadini sull’uso dei dati raccolti.
  • Assenza di una valutazione d’impatto sulla privacy prima dell’attivazione del sistema.
  • Conservazione dei dati per 180 giorni, oltre il limite consentito.

"Al riguardo, deve osservarsi che la disciplina di settore consente ai Comuni l’impiego di telecamere di videosorveglianza ai soli fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula di un accordo per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente compente (v. artt. 4 e 5, co. 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14; v. anche art. 6, co. 7 e 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11; cfr. provv.ti 11 gennaio 2024, n. 5, doc. web n. 9977020 e 20 ottobre 2022, n. 341, doc. web n. 9831369). In disparte da ogni considerazione in merito all’idoneità di tale base giuridica a giustificare l’impiego da parte di Comuni di dispositivi video, non omologati, dotati di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicolo in transito, per la tutela della sicurezza urbana, peraltro per un arco temporale, pari a 180 giorni, significativamente più lungo rispetto al termine di sette giorni previsto per la conservazione dei filmati di videosorveglianza (v. art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11), occorre, in ogni caso, rilevare che, nel caso di specie, i patti per l’attuazione della sicurezza urbana stipulati dal Comune con la Prefettura della Spezia il XX e il XX, depositati in atti, non prevedono l’impiego di dispositivi dotati di tale funzionalità per il perseguimento della finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Pertanto, nel caso di specie, i trattamenti di dati personali in questione non possono essere ricondotti alla disciplina in materia di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana di cui agli artt. 4 e 5, co. 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che, impiegando su base continuativa i cinque dispositivi video in questione per la lettura dei numeri di targa dei veicoli in transito e per la loro successiva conservazione per 180 giorni, in assenza di presupposti di liceità, il Comune ha posto in essere un trattamento di dati personali in maniera non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza, in violazione degli artt. 5, par. 1, let. a), e 6 del Regolamento nonché 2-ter del Codice".


Il Comune ha disattivato il sistema dopo la contestazione, ma è stato comunque multato per 4.000 euro. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Garante.
 
Mario Serio Riproduzione riservata