Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.

 


MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2024
Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (25A00888) (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2025)

 Sintesi

Il decreto, emanato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero della Salute, ha come obiettivo la proroga dei regimi sperimentali per l'indicazione dell'origine da riportare sulle etichette degli alimenti.

Punti Chiave:

  • Estensione del Termine:
    La validità dei regimi sperimentali è prorogata fino al 31 dicembre 2025, estendendo l’efficacia di diverse misure già adottate in precedenti decreti.

  • Ambito di Applicazione:
    Il provvedimento si applica a specifici prodotti alimentari, tra cui:

    • Riso
    • Paste alimentari di grano duro (escluse alcune categorie specifiche)
    • Derivati del pomodoro e prodotti a base di pomodoro (inclusi sughi e salse)
    • Latte preimballato e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano
    • Carni di suini e relativi prodotti trasformati
  • Riferimenti Normativi:
    Il decreto si basa sul regolamento (UE) n. 1169/2011 e su ulteriori regolamenti e decreti di attuazione, integrando una serie di provvedimenti ministeriali precedenti che avevano già introdotto l'indicazione dell'origine in etichetta per diversi alimenti.

  • Contesto Normativo:
    La proroga è stata resa necessaria alla luce delle consultazioni in corso per una possibile modifica del regolamento europeo in materia di etichettatura degli alimenti.

  • Disposizioni Finali:
    Il decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, garantendo così la sua piena efficacia e applicazione.

Questa sintesi riassume i punti salienti del decreto, evidenziandone l'importanza nel garantire trasparenza sull'origine dei prodotti alimentari e nel rispondere alle esigenze normative in evoluzione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2024 

Proroga  dei  regimi  sperimentali  dell'indicazione  di  origine  da
riportare nell'etichetta degli alimenti. (25A00888) 
(GU n.35 del 12-2-2025)

 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  26,  paragrafo  3,   del   citato
regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba  essere
indicato   il   paese   d'origine   o   il   luogo   di   provenienza
dell'ingrediente primario usato nella  preparazione  degli  alimenti,
subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo  8,  l'applicazione
all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione,
del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione  dell'art.  26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  relativo  alla  fornitura  di  informazioni  sugli
alimenti   ai   consumatori,   per   quanto   riguarda    le    norme
sull'indicazione del paese  d'origine  o  del  luogo  di  provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello  sviluppo  economico  del  9  dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in  etichetta  della  materia
prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in  attuazione  del
regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  16  agosto  2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  191  del  17  agosto  2017,
recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano  duro  per
paste di semola di grano duro»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo  economico  del  16  novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  1°
aprile 2020, n. 3356, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  170
dell'8 luglio 2020, recante  la  proroga  al  31  dicembre  2021  del
termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione  dell'origine
in etichetta del grano duro per paste di semola di grano  duro»,  del
termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine,
in etichetta, del riso», nonche' del termine  indicato  dall'art.  7,
comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per
l'indicazione obbligatoria del luogo  di  provenienza  nell'etichetta
delle carni suine trasformate», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 230 del 16 settembre 2020; 
  Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28  dicembre  2021
«Proroga della etichettatura  di  origine  obbligatoria»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  32  dell'8  febbraio  2022,  recante  la
proroga al 31 dicembre 2022  del  termine  finale  di  efficacia  del
regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 26 luglio 2017, recante  «Indicazione  dell'origine  in
etichetta  del  riso»;  dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione  dell'origine,  in
etichetta, del grano duro per paste di semola  di  grano  duro»;  dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante
«Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico  e  con  il  Ministro  della
salute del 6 agosto 2020,  recante  «Disposizioni  per  l'indicazione
obbligatoria del luogo  di  provenienza  nell'etichetta  delle  carni
suine trasformate»; nonche', dal decreto del Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione  dell'origine  in
etichetta della materia prima per il  latte  e  i  prodotti  lattieri
caseari»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 655237 del 21  dicembre  2022
«Proroga dei  regimi  sperimentali  dell'indicazione  di  origine  da
riportare   nell'etichetta   degli   alimenti,   alla   luce    delle
consultazioni in corso di modifica del regolamento (UE) n.  1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2023, recante la proroga al 31 dicembre
2023 del termine di efficacia del regime  sperimentale  previsto  dai
citati decreti; 
  Visto il decreto interministeriale n. 700127 del 19  dicembre  2023
«Proroga dei  regimi  sperimentali  dell'indicazione  di  origine  da
riportare nell'etichetta degli alimenti», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2024, recante la proroga al 31 dicembre
2024 del termine di efficacia del regime  sperimentale  previsto  dai
citati decreti; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visti l'art. 1, comma 1, lettere a) e b); l'art. 2 e l'art.  3  del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,  convertito
con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il  quale
il «Ministero  dello  sviluppo  economico»  assume  la  denominazione
«Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali»  assume  la  denominazione
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»; 
  Considerata l'esigenza di prorogare il termine finale di  efficacia
dei regimi  sperimentali  riguardanti  l'indicazione  di  origine  da
riportare nell'etichetta, alla  luce  delle  consultazioni  in  corso
sulla modifica del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958,  n.  325  (di
cui al codice doganale 1006); 
    b) alle paste alimentari di grano duro  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,  n.  187,  ad  eccezione
delle paste di cui agli articoli 9 e  12  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica; 
    c) ai derivati del pomodoro di cui all'art.  24  della  legge  28
luglio 2016, n. 154; 
    d) ai sughi e salse preparate a  base  di  pomodoro  (di  cui  al
codice  doganale  21032000),  ottenuti  mescolando  uno  o  piu'  dei
derivati di cui al punto c) con altri prodotti di origine vegetale  o
animale, il cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai
derivati di cui al punto c); 
    e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui
all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati
ai sensi dell'art. 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al
consumo umano; 
    f) carni di  ungulati  domestici  della  specie  suine  macinate,
separate meccanicamente, preparazioni di carni  suine  e  prodotti  a
base di carne suina. 
  2. Resta fermo il criterio di acquisizione  dell'origine  ai  sensi
della vigente normativa europea. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 2 
 
         Termine finale di efficacia del regime sperimentale 
 
  1. E' fissato al 31 dicembre 2025 il termine  finale  di  efficacia
del regime sperimentale previsto: 
    a) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo  economico  26  luglio  2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta  del  grano  duro  per
paste di semola di grano duro»; 
    b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo  economico  26  luglio  2017,
recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso»; 
    c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16  novembre  2017,
recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; 
    d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per
l'indicazione obbligatoria del luogo  di  provenienza  nell'etichetta
delle carni suine trasformate»; 
    e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dello  sviluppo  economico  del  9  dicembre
2016, recante «Indicazione dell'origine in  etichetta  della  materia
prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in  attuazione  del
regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni sugli alimenti ai consumatori». 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 dicembre 2024 
 
                    Il Ministro dell'agricoltura, 
                     della sovranita' alimentare 
                           e delle foreste 
                            Lollobrigida 
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy 
                                Urso 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 91