Autovelox:Cassazione ballerina


Non è obbligatorio che le postazioni mobili per il controllo della velocità siano preannunciate con cartelli mobili. L'obbligo di informare gli utenti della strada sulla possibile rilevazione elettronica della velocità è soddisfatto da qualsiasi segnalazione preventiva, sia essa fissa o mobile, indipendentemente dalla natura temporanea o permanente della postazione di controllo.

 CASS. CIV., II, 05/02/25 N° 2857 (su premium)

 

Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha esaminato il ricorso n. 16158/2021 presentato da XXXXXX contro la Prefettura di Sassari, in merito a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
 

Fatti di Causa

1. Sanzione Contestata: Il ricorrente è stato multato di 1.658 euro per aver superato di oltre 60 km/h il limite di velocità di 90 km/h, rilevato tramite un dispositivo Telelaser. La sanzione includeva la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione per sei mesi.
   
2. Motivazioni del Ricorso: XXXXXX ha contestato la validità del rilevamento, affermando che non c'era adeguata segnalazione per la postazione mobile e che mancavano informazioni sulla taratura del dispositivo. Ha richiesto l'annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

3. Resistenza della Prefettura: La Prefettura ha difeso la validità della sanzione, citando che il dispositivo era conforme alle normative vigenti e che le autorizzazioni necessarie erano state rispettate.
 

Sviluppi Giudiziari

- Sentenza di Primo Grado: Il Giudice di Pace di Sassari ha respinto il ricorso, confermando la validità della rilevazione della velocità.
 
- Appello: Il Tribunale di Sassari ha confermato la decisione del Giudice di Pace, sostenendo che il verbale di contestazione e le certificazioni del dispositivo erano adeguate.

Motivi del Ricorso per Cassazione

XXXXXX ha presentato sette motivi di ricorso, concernenti:

- Nullità del Procedimento: Sosteneva che la costituzione della Prefettura fosse invalida a causa di un invio di documenti privo di firma.
 
- Documentazione Tardiva: Ha contestato la tempestività della documentazione presentata dalla Prefettura.

- Omologazione e Taratura: Ha richiesto chiarimenti riguardo alle autorizzazioni ministeriali e alla necessità di certificazioni periodiche.

- Segnalazione della Postazione: Ha criticato la validità della segnalazione con cartello fisso.

- Liquidazione delle Spese: Ha contestato l’importo delle spese legali liquidate dal Tribunale.

Decisione della Corte

1. Rigetto del Ricorso: La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e confermando la validità delle sanzioni amministrative imposte.

2. Spese di Giudizio: Righi è stato condannato al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

3. Contributo Unificato: È previsto il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

La decisione è stata presa in camera di consiglio il 30 gennaio 2025, e la pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta il 5 febbraio 2025.