Il comune può limitare/contingentare l'ingresso ai veicoli nel centro storico (compresi i veicoli elettrici)


In materia di limitazioni alla circolazione stradale, l'art. 22, comma 5-quinquies del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (norma specifica) prevale sul C.d.S.

Qualche tempo fa il centro storico di Firenze diventa off limits per navette turistiche, risciò e macchinine elettriche, che vengono autorizzate in numero limitato come strumento per delocalizzare i flussi e promuovere altre zone della città.

Una società ricorre in primis a Tar e successivamente  si rivolge al Consiglio di Stato che da ragione al Comune.
 
Con sentenza n. 86 del 7 gennaio 2025 il  Collegio ritiene, dunque, perfettamente condivisibili le statuizioni del giudice di prime cure secondo cui: “risulta di immediata evidenza come la previsione di cui all’art. 22, comma 5 -quinquies del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 2017, n. 96) risulti essere caratterizzata da requisiti di applicabilità decisamente più specifici di quelli propri della norma generale dell’art. 7, comma 9-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e preveda chiaramente, con riferimento ai centri storici, la possibilità di prevedere limitazioni alla circolazione, anche estese ai veicoli elettrici, che risultano ulteriormente più stringenti della previsione generale destinata alle zone a traffico limitato prevista dal Codice della strada (che esclude, in linea generale, la possibilità di interdire ai veicoli elettrici il traffico nelle Z.T.L.).
 
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 “Nel caso di specie, le determinazioni dell’Amministrazione comunale di Firenze in ordine alle limitazioni alla circolazione dei veicoli turistici ed alla previsione dei contingenti eccettuati dal divieto non presentano illogicità evidenti suscettibili di sindacato in via giurisdizionale; anche la struttura dell’atto impugnato risulta assolutamente idonea a reggere il provvedimento sotto il profilo motivazionale e non possono trovare accoglimento le formalistiche argomentazioni delle ricorrenti, che peraltro si limitano ad una generica contestazione dell’innegabile straordinaria concentrazione di mezzi turistici nel centro storico di Firenze che ha reso necessaria la disciplina regolativa”.
 
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Su premium sentenza del Consiglio di Stato + il provvedimento del Comune impugnato