Caratteristiche e modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci


 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2024
Caratteristiche e modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci. (25A00299) (GU Serie Generale n.16 del 21-01-2025)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2024 

Caratteristiche e modalita' di applicazione delle strutture amovibili
portabagagli e portasci. (25A00299) 
(GU n.16 del 21-1-2025)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2018/858 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  30  maggio  2018,  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti
(CE) 715/2007 e (CE) 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 72 del citato decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
  Visto il regolamento UNECE n. 26, concernente disposizioni uniformi
relative  all'omologazione  dei  veicoli  per  quanto   riguarda   le
sporgenze esterne; 
  Visto il regolamento UNECE n.  48,  recante  disposizioni  uniformi
relative   all'omologazione   dei   veicoli   per   quanto   concerne
l'installazione dei dispositivi di illuminazione  e  di  segnalazione
luminosa; 
  Visto  l'allegato  III  del  regolamento  (UE)  2021/535   relativo
all'alloggiamento della targa; 
  Considerato   che   le   strutture   portabagagli,   portasci'    e
portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare  a
tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo,
nel rispetto delle prescrizioni  dell'art.  164  del  citato  decreto
legislativo  30  aprile  1992  n.   285,   e   della   cui   corretta
installazione, compreso l'eventuale carico su di esse  sistemato,  e'
responsabile il conducente; 
  Considerata  la   necessita'   di   regolamentare   i   dispositivi
supplementari di cui devono essere equipaggiati gli autoveicoli della
categoria internazionale M1 ed N1 ,  quando  installano  nella  parte
posteriore le strutture  portabagagli,  portasci'  e  portabiciclette
poggianti sul gancio di traino, qualora tali strutture, da sole o con
il relativo carico, occultino i dispositivi  di  illuminazione  e  di
segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa; 
  Sentito il Ministero dell'interno che, con nota prot. n. 104695 del
16 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita'
di applicazione delle strutture amovibili portabagagli  e  portasci',
omologate in conformita' al  regolamento  UNECE  n.  26,  installate,
posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli
a motore della categoria M1 ed N1 ,  quando  tali  strutture,  con  o
senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione
visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 2 
 
               Installazione delle strutture amovibili 
                        sul gancio di traino 
 
  1. E' ammessa l'installazione  delle  strutture  amovibili  di  cui
all'art. 1, senza aggiornamento  della  carta  di  circolazione,  nel
rispetto delle masse massime, complessive e  dei  singoli  assi,  del
veicolo, nonche' del carico massimo ammissibile sul gancio di traino,
a condizione che  siano  applicati  i  dispositivi  supplementari  di
illuminazione e segnalazione visiva e  l'alloggiamento  della  targa,
secondo quanto indicato al successivo art. 3. 
  2. La disciplina di cui al presente decreto si  applica  alle  sole
strutture amovibili portabagagli e portasci' omologate in conformita'
al regolamento UNECE  n.  26,  che  recano  il  relativo  marchio  di
omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio  fornite
dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a  permettere
la corretta installazione della struttura amovibile  con  i  relativi
dispositivi supplementari da  parte  dell'utilizzatore  in  relazione
alla tipologia di veicolo. 
  3. Le strutture  portabiciclette  sono  assimilate  alle  strutture
portabagagli e portasci' di cui ai precedenti commi. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 3 
 
Caratteristiche  e  modalita'   di   applicazione   dei   dispositivi
  supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e alloggiamento
  della targa 
 
  1. I dispositivi  di  illuminazione  e  segnalazione  visiva  delle
strutture amovibili di cui all'art. 1 devono replicare i  dispositivi
posteriori  del  veicolo  ad  eccezione  della   luce   di   arresto,
appartenente  alla  categoria  S3  o  S4,   montata   all'esterno   o
all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo. 
  2. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di  cui  al
comma  1  possono  essere  raggruppati,  combinati  o  reciprocamente
incorporati in due unita', omologati in base alle pertinenti norme  e
la loro installazione deve essere conforme al  regolamento  UNECE  n.
48. 
  3. L'alloggiamento della  targa  di  cui  e'  dotata  la  struttura
amovibile  deve  essere  conforme   alle   caratteristiche   di   cui
all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535. 

				
				
				
			
			
    	
    	
    	 
    	 	
						
					
    	 
    	 
    	
    		
					
				
			
                               Art. 4 
 
                 Utilizzo delle strutture amovibili 
 
  1. La larghezza delle strutture amovibili non deve  sporgere  oltre
la larghezza del veicolo  e,  qualora  il  carico  sporga  oltre,  si
applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164  del
decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la  sporgenza  longitudinale
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e  6  del  medesimo
art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 
  2. Sull'alloggiamento della targa di cui  e'  dotata  la  struttura
amovibile   e'   consentita    l'applicazione    della    targa    di
immatricolazione  del  veicolo  o,  in   alternativa,   della   targa
ripetitrice di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo  n.
285 del 1992. 
  3. L'utilizzatore deve  assicurarsi  della  corretta  installazione
delle  strutture  amovibili  e   del   corretto   funzionamento   dei
dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all'art.  3
applicati   sulle   predette   strutture,   nonche'   del    corretto
posizionamento  della  targa  di  immatricolazione  o   della   targa
ripetitrice. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 dicembre 2024 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 83