Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (bollo ecc. )

  DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173
Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (24G00191) (GU n.279 del 28-11-2024 - Suppl. Ordinario n. 40 ) 

 estratto:

                              Art. 51. 
 
    Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti 
 
(articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.  642  del
                                1972) 
 
    1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'
punita,  per  ogni  atto,  documento   o   registro,   con   sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 200. 
 
                              Art. 52. 
 
Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa  o  infedele
                     dichiarazione di conguaglio 
 
(articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.  642  del
                                1972) 
 
    1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta  di  bollo
dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del  tributo,
a una sanzione amministrativa pari all'80 per  cento  dell'imposta  o
della maggiore imposta. 
    2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo  comma,  della
legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni  relative  alle  cambiali
sono punite con la sanzione  amministrativa  da  due  a  dieci  volte
l'imposta, con un minimo di euro 100. 
    3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio  prevista  dal
quinto  e  dall'ultimo  comma  dell'articolo  15  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punita con la
sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se
la dichiarazione di conguaglio  e'  presentata  con  un  ritardo  non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa  del
45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta. 
 
                              Art. 53. 
 
       Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici 
 
(articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  642  del
                                1972) 
 
    1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi  i  divieti
di cui all'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 5.000. 
 
                              Art. 54. 
 
   Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati 
 
(articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n.  642  del
                                1972) 
 
    1. Chi detiene per  lo  smercio  ovvero  smercia  carta  bollata,
marche o altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le
pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.