Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (bollo ecc. )
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173
Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (24G00191) (GU n.279 del 28-11-2024 - Suppl. Ordinario n. 40 )
estratto:
Art. 51. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.
Art. 52. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100. 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punita con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.
Art. 53. Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.
Art. 54. Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972) 1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.