Art. 193 C.d.S. -La circolare ministeriale sulle assicurazioni rca che rischia di renderci ridicoli
Una circolare che, potrebbe cambiare radicalmente il panorama giuridico e il "modus operandi" di migliaia e migliaia di agenti, abituati a risolvere questioni, in quattro e quattr'otto, in ambito urbano ed extra urbano, di Polizia amministrativa.
Fino a poco tempo fa, infatti, tutti i veicoli, per poter circolare sulla strada (intesa per circolazione anche la sosta), dovevano essere coperti di assicurazione rca, pena l'applicazione dell'art. 193 del C.d.S., fatta eccezione per i veicoli che venivano trattati come rifiuto.
Per anni, ci siamo interrogati se nella circolazione fosse compresa anche la sosta sulla strada e per questo, si è dovuta persino scomodare la CASSAZIONE a SEZIONI UNITE per definire la questione.
Noi (e mi riferisco, in particolare, a tutti quelli che svolgono polizia amministrativa a servizio dei comuni e non solo), che per anni abbiamo risolto decine e decine di casi che ci venivano segnalati da cittadini ed amministratori (di veicoli lasciati parcheggiati perennemente sulle strade pubbliche o nei luoghi di pubblico passaggio), rischiamo di allargare le braccia e di essere ridicolizzati se dovessimo mettere in atto una circolare a dir poco allucinante.
Secondo loro, se prima potevi non assicurare il veicolo nel box privato, mentre dovevi assicurare il veicolo tenuto sulla strada, oggi DEVI fare tutto l'inverso.
Non ci credete? Lo scopriremo vivendo diceva Battisti.
Vi faccio solo qualche esempio:
- LA CIRCOLARE di cui sopra, ESCLUDE l’obbligo di copertura assicurativa solo se il veicolo, in un determinato momento, è impiegato per attività diverse dalla circolazione... (VEDI PAG. 4, allegato 1);
- LA CIRCOLARE ESCLUDE, INOLTRE, dall'obbligo assicurativo il veicolo per il quale l’interessato ha comunicato la sospensione dell’ utilizzo dello stesso (Considerato che l’art. 122-bis deroga espressamente anche alle disposizioni dell’art. 193 cds, si ritiene che le ipotesi ivi elencate escludano l’obbligo assicurativo anche per i veicoli che si trovano sulla strada). (VEDI PAGINA 7).
Per quanto mi riguarda, sono orientato ad applicare, come ho sempre fatto, il C.d.S., che è l'unico mezzo che riconosco nella regolamentazione della circolazione stradale:
Art. 193
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
1. I veicoli ((di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)), non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma
delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Art. 1
(Principi generali).
((1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato
Art. 2
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Art. 3
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
........
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
p.s. appena tutti i campeggiatori, possessori di camper e autocaravan, capiranno che potranno parcheggiare su area pubblica, sospendendo l'assicurazione rca per 10 mesi, succederà la rivoluzione!!!!