"Videosorveglianza fai da te? Ahi ahi ahi"


 NEWSLETTER N. 515 del 15 dicembre 2023

  • Condominio: no a sistemi di videosorveglianza senza delibera dell’assemblea
  • Sanzioni a due Comuni per uso illecito delle registrazioni di un colloquio 

 

  Condominio: no a sistemi di videosorveglianza senza delibera dell’assemblea
Sanzione di 1.000 euro a un amministratore

Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell’assemblea condominiale. La delibera condominiale rappresenta infatti il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere. Nel caso oggetto del provvedimento, i condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail.

Dall’istruttoria del Garante, avviata a seguito di un reclamo di un condomino, era risultato che presso il condominio era stato istallato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all’esterno dell’edificio, il cui angolo di visuale era esteso all’area destinata al parcheggio e al cancello di accesso, con parziale visione della strada pubblica. L’informativa che avvertiva della presenza delle telecamere per quanto fosse segnalata da alcuni cartelli era priva dell’indicazione del titolare del trattamento. Il dispositivo poi, oltre a riprendere le immagini, consentiva di visualizzarle mediante un telefonino in possesso dell’amministratore.

Nelle sue memorie difensive l’amministratore aveva dichiarato che, essendo i condomini concordi nella necessità di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza per far fronte ai continui danneggiamenti che si verificavano nell’area antistante il condominio, aveva installato l’impianto in via d’urgenza, riservandosi di adottare la delibera condominiale alla prima occasione utile.

Nel suo provvedimento di sanzione l’Autorità ha ricordato che, laddove i condomini siano d’accordo sulla tutela degli spazi comuni, per procedere all’installazione delle telecamere è necessaria una delibera condominiale a cui l’Amministratore deve dare esecuzione. La delibera è infatti lo strumento attraverso cui i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento, andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. In assenza della delibera condominiale, adottata come richiesto dal codice civile a maggioranza, il trattamento non può essere correttamente imputato al condominio, con conseguente attribuzione della qualifica di titolare all’Amministratore. Il trattamento effettuato dall’amministratore è quindi risultato illecito e ha determinato l’applicazione della sanzione.

 Sanzioni a due Comuni per uso illecito delle registrazioni di un colloquio

 Il consenso del lavoratore non solleva il Comune dal rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali

Il Garante privacy ha sanzionato due Comuni per uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale. [VEDI doc. web n. 9963453 e n .9963486]

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente di un Comune della provincia di Brescia, all’epoca Vice Commissario di Polizia Locale che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro.

La Comandante della polizia locale del Comune presso cui lavorava il reclamante aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria.

Le registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al Vice Commissario che si era poi dimesso. In seguito, il dipendente era deceduto ma il Garante, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito l’istruttoria d’ufficio.

L’Autorità ha ribadito che il datore di lavoro può trattare i dati personali dei dipendenti solo se ciò è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore.

Il Garante ha quindi ritenuto illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, perché privi di una idonea base giuridica. In particolare, l’Autorità ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di “carpire” informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro.

Diverse le violazioni contestate, tra cui il mancato rispetto della disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori, la raccolta di dati non attinenti all’attività lavorativa, la mancanza di trasparenza nei confronti degli interessati, l’illecita comunicazione dei dati personali del reclamante da un Comune all’altro, la mancata valutazione di impatto in relazione al sistema di videosorveglianza, la violazione del principio di limitazione della conservazione dei dati. Entrambi i Comuni sono stati sanzionati tenendo conto della gravità degli illeciti, ma anche delle loro modeste dimensioni.

Il Comune che ha raccolto i dati mediante il sistema di videosorveglianza e poi ha trasmesso la registrazione audio video è stato sanzionato per 50.000 euro e a quello che l’ha richiesta e l’ha utilizzata per fini disciplinari è stata applicata una multa di 20.000 euro.

 https://www.garanteprivacy.it