Installazione dehors: confermata la semplificazione amministrativa
C’è un’importante proroga nella LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. - GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023), che riguarda le semplificazioni normative sui dehors.
L’articolo 11, al comma 8, della legge suddetta, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’operatività
della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non
siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali
(D.lgs. n. 42/2004, artt. 21 e 146) per la posa in opera temporanea su vie,
piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature,
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di
ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere,
secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali
previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo
disdetta dell’interessato.
L’articolo 11, comma 8, dunque, novella l’articolo 40, comma 1 del D.L. n.
144/2022 (L. n. 175/2022), prorogando di un ulteriore anno (salva disdetta
dell’interessato), fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle previsioni
originariamente introdotte dall’articolo 9-ter, comma 5, D.L. n. 137/2020 (L.
n. 176/2020) e via via più volte oggetto di proroga.
9-ter, comma 5, D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020) … 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. |
In particolare, dette disposizioni hanno
consentito, in via temporanea, ai fini di
assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e
alimenti destinatari delle disposizioni in esame (1) di effettuare la
posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni:
·senza la necessità di ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"); |
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L’articolo 21 subordina ad autorizzazione del ministero della cultura alcuni interventi che interessano beni culturali, mentre l’articolo 146 assoggetta ad autorizzazione gli interventi che incidono su beni paesaggistici.
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·disapplicando il limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001). |
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Detta norma, si rammenta, consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. |
Le sopra indicate disposizioni, originariamente previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, sono state successivamente via via prorogate:
- fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 30, comma 1, let. b) del D.L. n. 41/2021(L. n. 69/2021);
- fino al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706;
- fino al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021 (articolo 3-quinquies), cd. D.L. Mille proroghe (L. n. 15/2022).;
- fino al 30 settembre 2022 dall’articolo 10-ter del D.L. n. 21/2022 (L. n.51/2022)
- fino al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), articolo 40.In sede di conversione è stata comunque inserita la previsione che fa salva la disdetta da parte dell’interessato;
- fino al 31 dicembre 2023, dal D.L. n. 198/2022 (articolo 1, comma 22-quinquies), che ha così prorogato ulteriormente la data già indicata nell’articolo 40 del D.L. n. 175/2022 (con una novella al citato articolo di proroga).
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(1) La norma richiama l’articolo 5 della legge n.
287/1991, che individua le seguenti tipologie di pubblici servizi:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,
comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di
qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di
pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti
e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e
svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari
ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
A scopo esemplificativo, si allega, modulo di richiesta di proroga.
N.B.- LA NORMA DI RIFERIMENTO, IN OGNI COMUNE, È IL REGOLAMENTO ADOTTATO IN CONSIGLIO COMUNALE
Al Responsabile del SUAP
Del Comune di ________________
PROROGA CONCESSIONI DEHORS
Ai sensi dell’art. 11, comma 8, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. - GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023
L’impresa individuale/società C.F/ P. IVA
Sede legale in Legale Rappresentante con dehors ubicato in titolare della Concessione Prot. n. rilasciata il
Tel. titolare indirizzo pec
(OBBLIGATORIO)
COMUNICA IL PROSEGUIMENTO DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO
PER IL PERIODO DAL / 2024 AL / 2024
(scadenza massima 31 dicembre 2024)
Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000
DICHIARA
- la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente concessionato
- che permangono, ove originariamente richiesti, i nulla osta al posizionamento del dehors rilasciati dalla proprietà dell'edificio (condominio) e/o dal proprietario dell'unità immobiliare (per dehors su area privata o con copartura a falda tesa) o del responsabile del luogo di culto (per dehors adiacenti a luoghi di culto)
Data,
Firma