Assicurazione rca:Recepita la direttiva europea


DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'. (23G00196) (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2023 
 
 
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      Il testo dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
 
 «Art. 9    (    Competizioni sportive su strada    ).    — 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o ani-mali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilascia-ta dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazio-ne animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dal-la provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni na-zionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’au-torità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizza-zioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. 

 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. 

 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo pa-rere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciu-to il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le ma-nifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. 
 
 4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previ-ste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno tren-ta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei tra-sporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
 4  -bis  . Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presen-te articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
 5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chie-dere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
 L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi spor-tivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comuni-cazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui    all’articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settem-bre 2005, n. 209   . L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
 6  -bis  . Quando la sicurezza della circolazione lo renda neces-sario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
 6  -ter  . Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6  -bis  , i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abili-tazione è rilasciata dal Ministero dell’interno.
 6  -quater  . Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventi-vo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coa-diuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6  -ter  . 
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempe-stivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del-la predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
 7  -bis  . Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamen-to plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di so-spensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di cen-tro abitato, dell’articolo 7, comma 1.
 8. Fuori dei casi previsti dal comma 8  -bis  , chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 866 a € 3.464, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 8  -bis  . comma abrogato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla l. 1 agosto 2003, n. 214.
 9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla san-zione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.» 

  
— Il testo dell’articolo 193 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto, è il seguente:  
 «Art. 193    (    Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile    )   . — 1. I veicoli    di cui all’articolo 1, comma 1, lettera   rrr)  , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209    non possono essere posti in circola-zione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi 
 2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è sog-getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.
 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità ver-so i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La san-zione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della viola-zione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazio-ne del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’orga-no accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
 4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novem-bre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sul-la strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il tra-sgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assi-curazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’orga-no di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pa-gamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. 
 4  -bis  . Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’arti-colo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’art. 213 del presente codice.
 4  -ter  . L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffron-to dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere   e)  ,   f)   e   g)   del comma 1  -bis   dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti diret-tamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
 4  -quater  . Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4  -ter  , risulti che al momento del rilevamento un vei-colo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della coper-tura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. 
 4  -quinquies  . La documentazione fotografica prodotta dai dispo-sitivi o apparecchiature di cui al comma 4  -ter  , costituisce atto di accerta-mento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava cir-colando sulla strada.».