Affitti Brevi:introdotto il CIN


 Novità in arrivo su affitti brevi e turistici: viene introdotto il codice identificativo nazionale per censire e monitorare appartamenti, strutture, stanze date in affitto ai turisti con sanzioni fino a 8.000 euro per chi non espone il CIN.

Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 293/2023, di sabato 16 dicembre, e in vigore da oggi, 17 dicembre, la legge n. 191/2023 di conversione del decreto “Anticipi”, il Dl n. 145/2023, “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Nel passaggio parlamentare sono tante le misure di natura fiscale introdotte nel decreto fiscale collegato alla manovra, che si sono aggiunte a quelle già disposte nel testo originale, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre

  LEGGE 15 dicembre 2023, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00204) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2023 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2023), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 10), recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.». (23A06909) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2023)

 Si segnalano le nuove disposizioni in tema di affitti brevi (articolo 13-ter). In particolare, è prevista l’istituzione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi. Tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili estintore portatile e dispositivi anti fuga di gas; 

 

 ((Art. 13 ter 
 
Disciplina delle locazioni per finalita' turistiche, delle  locazioni
brevi,   delle   attivita'   turistico-ricettive   e    del    codice
                      identificativo nazionale 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tutela  della  concorrenza  e  della
trasparenza del mercato, il coordinamento informativo,  statistico  e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
e la sicurezza del territorio e per contrastare forme  irregolari  di
ospitalita', il Ministero del  turismo,  salvo  quanto  previsto  dal
comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice
identificativo  nazionale  (CIN)  alle  unita'  immobiliari  ad   uso
abitativo  destinate  a  contratti   di   locazione   per   finalita'
turistiche, alle unita' immobiliari ad uso abitativo  destinate  alle
locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e  alle  strutture  turistico-ricettive  alberghiere  ed
extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene  e  gestisce
la relativa banca dati. 
  2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano che hanno attivato procedure  di  attribuzione  di  specifici
codici  identificativi  alle  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo
destinate a contratti di  locazione  per  finalita'  turistiche  e  a
contratti  di  locazione  breve  ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,   nonche'   alle   strutture
turistico-ricettive   alberghiere    ed    extralberghiere,    l'ente
territoriale e' tenuto all'automatica ricodificazione  come  CIN  dei
codici identificativi assegnati, aggiungendo ai  codici  regionali  e
provinciali  un  prefisso  alfanumerico  fornito  dal  Ministero  del
turismo, e alla trasmissione al medesimo  Ministero  dei  CIN  e  dei
relativi dati  in  suo  possesso  inerenti  alle  medesime  strutture
turistico-ricettive   e   unita'   immobiliari   locate,   ai    fini
dell'iscrizione nella banca dati  nazionale  ai  sensi  dell'articolo
13-quater,  comma  4,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58.
Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di  effettiva
applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  la
ricodificazione e la trasmissione avvengono  nel  termine  di  trenta
giorni  decorrenti  da  tale  data.  In  tutti  gli  altri  casi,  la
ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque
entro  sette  giorni  dall'attribuzione  del   codice   regionale   o
provinciale. 
  3.  Il  CIN  e'  assegnato  dal  Ministero  del   turismo,   previa
presentazione in via telematica di un'istanza da parte  del  locatore
ovvero del soggetto  titolare  della  struttura  turistico-ricettiva,
corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  i  dati  catastali
dell'unita' immobiliare o della  struttura  e,  per  i  locatori,  la
sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  7:  a)  nel  caso  delle
regioni e delle province  autonome  che  non  hanno  disciplinato  le
procedure  di  attribuzione  di  uno  specifico  codice  regionale  o
provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle  province  autonome
che hanno gia' attivato banche dati  territoriali  e  che  non  hanno
attribuito  il  codice  regionale  o  provinciale  nel   termine   di
conclusione del procedimento previsto  dalla  propria  normativa.  In
tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine  di
dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento; b) nel caso di omessa  ricodificazione  dei  codici  da
parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia' attivato
banche dati territoriali e di omessa trasmissione dei  codici  e  dei
relativi dati al Ministero del turismo, secondo le  modalita'  e  nei
termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve  essere
presentata,  per  i  titolari  di  codici  regionali  o   provinciali
assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo,  nel  termine  di  sessanta
giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici  regionali
o  provinciali  assegnati  successivamente  alla  data  di  effettiva
applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  nel
termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di  attribuzione  del
codice regionale o provinciale. Nei casi di cui al presente comma  il
Ministero  del  turismo  trasmette  immediatamente  il  codice  cosi'
generato  agli  enti  detentori  di  una  banca   dati   territoriale
funzionante e  resa  interoperabile  con  la  propria  banca  dati  o
comunque entro sette giorni dalla sua attribuzione. 
  4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione  dei  codici  sono
assicurati, ai fini  dell'inserimento  nella  banca  dati  nazionale,
secondo le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3,  anche  dai
comuni che, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  hanno  attivato
delle procedure di attribuzione di  specifici  codici  identificativi
alle unita' immobiliari ad uso abitativo  destinate  a  contratti  di
locazione per finalita' turistiche, alle  locazioni  brevi  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e  alle
strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 
  5. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  1,  la
ricodificazione dei codici identificativi  regionali,  provinciali  o
locali  assegnati  dal  giorno  successivo  alla  data  di  effettiva
applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  e'
subordinata   all'attestazione   dei   dati   catastali   dell'unita'
immobiliare  o  della  struttura  da  parte  dell'istante  e,  per  i
locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 7. 
  6.  Chiunque  propone  o  concede  in  locazione,   per   finalita'
turistiche o ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, una unita' immobiliare ad uso abitativo o  una  porzione
di   essa,   ovvero   il   soggetto   titolare   di   una   struttura
turistico-ricettiva  alberghiera  o  extralberghiera,  e'  tenuto  ad
esporre  il  CIN  all'esterno  dello  stabile  in  cui  e'  collocato
l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto  di  eventuali
vincoli urbanistici e paesaggistici, nonche'  ad  indicarlo  in  ogni
annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti  che  esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che  gestiscono
portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque
pubblicati e comunicati, il  CIN  dell'unita'  immobiliare  destinata
alla locazione per finalita' turistiche o ai  sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  ovvero  della
struttura  turistico-ricettiva  alberghiera  o   extralberghiera.   I
soggetti di cui  al  primo  periodo  sono  tenuti  ad  osservare  gli
obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18  giugno  1931,  n.
773, e dalle normative regionali e provinciali di settore. 
  7. Le unita' immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per
finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme  imprenditoriali  di  cui  al
comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti,  come
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso,
tutte le  unita'  immobiliari  sono  dotate  di  dispositivi  per  la
rilevazione  di  gas  combustibili  e  del  monossido   di   carbonio
funzionanti nonche' di  estintori  portatili  a  norma  di  legge  da
ubicare in  posizioni  accessibili  e  visibili,  in  particolare  in
prossimita' degli accessi  e  in  vicinanza  delle  aree  di  maggior
pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di  uno  ogni  200
metri quadrati  di  pavimento,  o  frazione,  con  un  minimo  di  un
estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa  riferimento
alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato  I  al  decreto
del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. 
  8.  Chiunque,  direttamente  o  tramite   intermediario,   esercita
l'attivita'  di  locazione  per  finalita'  turistiche  o  ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  in  forma
imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo  1,  comma  595,  della
legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'  soggetto   all'obbligo   di
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   (SCIA),   di   cui
all'articolo 19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  presso  lo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui
territorio e' svolta l'attivita'. Nel caso in cui tale attivita'  sia
esercitata  tramite  societa',  la  SCIA  e'  presentata  dal  legale
rappresentante. 
  9. Il titolare di una struttura turistico-ricettiva  alberghiera  o
extralberghiera priva di CIN, nonche' chiunque propone o  concede  in
locazione, per finalita' turistiche o ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unita' immobiliari o  porzioni  di
esse prive di CIN e' punito con la sanzione pecuniaria da euro 800  a
euro  8.000,  in  relazione  alle  dimensioni   della   struttura   o
dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN ai  sensi
del comma 6 da parte dei soggetti obbligati e' punita con la sanzione
pecuniaria da euro 500 a euro 5.000,  in  relazione  alle  dimensioni
della struttura o dell'immobile,  per  ciascuna  struttura  o  unita'
immobiliare per la quale e' stata accertata la violazione  e  con  la
sanzione   dell'immediata    rimozione    dell'annuncio    irregolare
pubblicato. Chiunque concede in locazione unita' immobiliari  ad  uso
abitativo, per finalita' turistiche o ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive  dei  requisiti  di  cui  al
comma 7 e' punito, in caso di esercizio nelle  forme  imprenditoriali
di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo  periodo
del predetto  comma  7,  con  le  sanzioni  previste  dalla  relativa
normativa statale o regionale applicabile e, in caso di  assenza  dei
requisiti di cui al secondo periodo del  medesimo  comma  7,  con  la
sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna  violazione
accertata. Fermo restando quanto previsto dal comma  6  dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio  dell'attivita'  di
locazione per finalita' turistiche o ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai
sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della  SCIA  di
cui al comma 8 del  presente  articolo  e'  punito  con  la  sanzione
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle  dimensioni
della struttura o dell'immobile. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano  applicazione  se
lo stesso fatto e' sanzionato dalla normativa regionale. 
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, alle  funzioni  di
controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio e' ubicata la
struttura  turistico-ricettiva  alberghiera   o   extralberghiera   o
l'unita' immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi  di
polizia locale, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n.  689.  I  relativi  proventi  sono  incamerati  dal
medesimo comune  e  sono  destinati  a  finanziare  investimenti  per
politiche in materia di turismo e interventi concernenti la  raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti. 
  12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore  delle  locazioni
per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia  di  finanza
effettuano, con modalita' definite d'intesa, specifiche  analisi  del
rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti  da
sottoporre a controllo che concedono in locazione unita'  immobiliari
ad uso abitativo prive di CIN. All'articolo 13-quater, comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per le  esigenze  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  e
contributiva, le informazioni contenute nella banca  dati  sono  rese
disponibili all'Amministrazione finanziaria e agli enti creditori per
le finalita' istituzionali». 
  13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano ai sensi dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  possono  essere  individuate  le  modalita'  di
interoperabilita' tra le banche dati nazionale e regionali. 
  14. All'attuazione del presente articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della
banca dati nazionale e  del  portale  telematico  del  Ministero  del
turismo per l'assegnazione del CIN.))