Polizia Locale: Convocato il CDM per esaminare il disegno di legge (schema allegato)


Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 59

Il Consiglio dei Ministri è convocato giovedì 16 novembre 2023, alle ore 13.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: 
  • SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso (INTERNO – GIUSTIZIA – DIFESA);
  • SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Misure in materia di valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno (PRESIDENZA – INTERNO – DIFESA – ECONOMIA E FINANZE – GIUSTIZIA);
  • SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale (INTERNO);
  • SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti – ESAME DEFINITIVO (RIFORME ISTITUZIONALI E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA);

ECC.

15 Novembre 2023
FONTE:https://www.governo.it
Su telegram in pdf allegato il testo del DDL. per la polizia locale



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LO- CALE”



Art. 1
(Delega al Governo per la revisione e il riordino delle leggi sulle funzioni e sull’ordina- mento della polizia locale)



1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della legge-quadro sull’ordina- mento della polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, allo scopo di aggiorna- re, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri di- rettivi generali di cui al presente articolo e all’articolo 2, nonché dei princìpi e criteri speci- fici di cui agli articoli 3 e 4.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regio- nali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può co- munque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di tra- smissione. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi; ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non in - tenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione, decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma l, il

Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla presen- te legge e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti di- sposizioni integrative e correttive.


Art. 2
(Princìpi e criteri direttivi generali)



1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) individuazione delle funzioni fondamentali della polizia locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’arti- colo 118 della Costituzione;

b) mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i com- piti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, della legge 1 aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubbli- ca.


Art. 3
(Princìpi e criteri direttivi specifici)



1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede, nel rispetto dei se- guenti princìpi e criteri direttivi specifici, alla:

a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di polizia tributaria, limitatamente alle attivi- tà di vigilanza relative ai tributi locali, e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per le attribuzioni di quest’ultima, la competenza del prefetto;

b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lette- ra a), dei casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita o, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita, a seguito di mancato godimento dei diritti civili e poli- tici, di condanna a pena detentiva anche non definitiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità, di sottoposi- zione a misure di prevenzione, di espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militar- mente organizzati, di destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione e, comunque, qualora emergano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale;

c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica si- curezza e i compiti di polizia stradale sono esercitati dal personale che svolge servi- zio di polizia locale nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d);

d) disciplina delle funzioni di comandante del Corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alle stesse, nel rispetto:

1) dei criteri della procedura pubblica di selezione sulla base di una comprovata



professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l’accesso alla carriera dirigenziale pubblica;

2) dell’esclusività dell’incarico e del conferimento a tempo determinato dello stesso;

3) della responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana dell’attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall’ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale;

e) disciplina del rapporto di lavoro attraverso l’istituzione, nell’ambito del Comparto funzioni locali, di apposite sezioni negoziali per la specifica professionalità, dotate di risorse proprie relative al personale della polizia locale sia dirigenziale che non diri- genziale;

f) riconoscimento, nell’ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri ge- nerali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) previsione che la contrattazione integrativa sia basata su una quota di salario accesso- rio, definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche utilizzando fonti di fi- nanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione;

h) disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica, an- che con l’istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti, non- ché con il riconoscimento di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari equivalenti a quelle vigenti per il personale delle Forze di polizia ad ordina- mento civile;

i) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia, fermo restando l’arti- colo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n.128, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sulla base dei princìpi di onerosità delle spese da parte dell’ente locale, di necessità, di selettività oggettiva e soggettiva dell’accesso e di garanzia del- la sicurezza informatica;

l) previsione dell’accesso gratuito, per fini istituzionali, ai sistemi informativi automa- tizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motoriz- zazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il perso- nale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

m) disciplina dell’armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e quelle ad impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa;

n) disciplina relativa all’addestramento, all’uso, al porto senza licenza per ragioni di ser- vizio anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, la tenuta e la custodia dell’armamento, nonché dei casi di revoca o di sospensione dell’affidamento delle armi;

o) disciplina dei veicoli in dotazione prevedendo il rilascio esentasse di speciali targhe



di immatricolazione identificative dell’appartenenza alla polizia locale;

p) previsione, ai fini dell’utilizzo dei veicoli in dotazione per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a), dell’obbligatorietà della patente di servizio, da conseguire nell’ambito dell’attività formativa svolta dalle regioni, e, nelle more, dell’abilitazione alla guida dell’auto di servizio rilasciata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, previa stipula di una convenzione onerosa con lo stesso.


Art. 4
(Regolamenti del servizio di polizia locale)



1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di adozione e di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di poli- zia locale, anche per quanto concerne la disciplina del coordinamento e dell’informazione nei riguardi dei diversi livelli di Governo, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione dei dispositivi di tutela dell’incolumità del personale, stabilendo altre- sì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell’ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all’autotutela dell’integrità fisica degli operatori;

b) disciplina dei casi in cui possono essere effettuate:

1) operazioni esterne di polizia giudiziaria, d’iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell’ente di appartenenza o degli enti locali associati;

2) missioni esterne per finalità di collegamento o di rappresentanza, per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri, d’intesa fra le amministrazioni interes- sate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si eserci- tano le funzioni, nonché in ausilio di altre polizie locali in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

2. Le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.


Art. 5
(Clausola di neutralità finanziaria e ulteriori disposizioni finanziarie)



1. Dall’attuazione della presente legge e dai decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attua- zione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi


derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuo- vi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti le- gislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.