La marca da bollo apposta sul documento NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.

 


L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del certificato o documento, e la marca da bollo apposta sul documento NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.

Pertanto i documenti per i quali non sia stata corrisposta l'imposta di bollo, o sia stata corrisposta in modo tardivo, devono, per il combinato disposto dagli artt. 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, essere inbviati entro 30 giorni dal loro ricevimento all'Agenzia delle entrate, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni.

 L’articolo 2 della legge 642/72 recita: “l’apposizione del bollo deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’atto”, dispone quindi che  la data apposta sulla marca da bollo deve essere antecedente o contestuale a quella riportata  nel documento da bollare.

Le marche da bollo oggi in vigore, o meglio i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo, recano  un codice numerico,  la data e l’ora della stampa. Questo rende conoscibile la data di emissione.