Attestati senza bollo solo tra Pa
Attestazioni di formazione in sicurezza sul lavoro esenti da bollo a certe condizioni
L’esenzione scatta solo se le istanze provengono da «Amministrazioni dello Stato» e sono scambiate tra di esse
Alle medesime condizioni, i relativi attestati emessi da un’Amministrazione dello Stato vanno esenti dal bollo, ai sensi della stessa norma.
Questi, in breve, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 470, pubblicata ieri.
La risposta ricorda che l’art. 16 della Tabella, ove prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per gli “atti e documenti posti in essere da amministrazione dello Stato regioni province e comuni”, configurando norma agevolativa di carattere eccezionale, deve essere oggetto di stretta interpretazione.
Per questo motivo, l’esenzione riguarda solo gli atti e documenti “posti in essere da determinati soggetti puntualmente indicati dalla norma il cui riferimento deve considerarsi tassativo, sempreché vengano scambiati tra gli stessi” soggetti.
In proposito, sia l’Amministrazione finanziaria (risoluzione 1° settembre 2009 n. 243) che la consolidata giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 29706/2022) affermano che la norma di esenzione contenuta nel citato art. 16 deve intendersi come riferita alle sole “Amministrazioni dello Stato” inteso come “Stato persona” e non a qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga attività amministrativa oggettiva.
Per questo motivo, nella risposta l’Agenzia delle Entrate ricorda dapprima che, nell’applicazione dell’esenzione dal bollo, bisogna fare riferimento alla nozione di “amministrazione statale”, ma precisa inoltre che le Agenzie fiscali continuano a essere considerate Amministrazioni dello Stato a tali fini ex art. 1 comma 495 della L. 296/2006.
L’istante (che viene espressamente qualificato dell’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento come “Amministrazione dello Stato”) chiedeva indicazioni sul trattamento fiscale da applicare ad alcune istanze e ai relativi attestati, inerenti la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infatti, che l’art. 37 del DLgs. 81/2008 (“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) impone al datore di lavoro di assicurare a ogni lavoratore una formazione (e successivo aggiornamento) sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché una specifica formazione in tema di prevenzione incendi agli addetti alla prevenzione degli incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
In questo contesto, l’Amministrazione istante riceve istanze, anche da amministrazioni pubbliche, per ottenere attestati relativi all’attività di formazione e aggiornamento e chiede se con riferimento alle istanze e agli attestati scambiati con amministrazione pubbliche possa applicarsi l’esenzione dal bollo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’esenzione prevista dall’art. 16 della Tabella B allegata al DPR 642/72 può applicarsi solo ai documenti e atti scambiati tra “Amministrazioni dello Stato”, come sopra definite, sicché, stante la qualifica di “Amministrazione dello Stato” dell’istante, l’esenzione potrà applicarsi solo a condizione che anche gli altri soggetti interessati siano qualificabili come tali.
In assenza di esenzione, l’Agenzia ricorda che sono soggetti a imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio:
- a norma dell’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, tra il resto, le istanze “dirette agli uffici e agli organi dello Stato, [...] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”;
- a norma dell’art. 4 della medesima Tariffa, parte I, gli “atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Pertanto, ove non risultassero soddisfatte le condizioni per applicare l’esenzione di cui all’art. 16 della Tabella, le istanze dirette alle amministrazioni pubbliche e gli attestati da queste emesse risulterebbero soggetti all’imposta di 16 euro.
Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata
ANITA MAURO