Sicurezza marittima Approvata la legge che introduce i reati di omicidio nautico e lesioni personali nautiche

Pubblicata nella GU n. 237 del 2023 la L. 26 settembre 2023, n. 138 riguardante l’Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

Con la presente legge vengono modificati gli artt. 589-bis c.p., 589-ter c.p., 590-bis c.p. e 590-ter c.p., rispettivamente: “Omicidio stradale o nautico“, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico“, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche“.

 

In particolare con l'art. 589-bis c.p. chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna viene punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, viene punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Alla rubrica dell'art. 589-ter c.p. vengono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautico».

L’art. 590-bis c.p., invece, stabilisce che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna viene punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime e se in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope viene punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Infine, alla rubrica dell'art. 590-ter c.p. vengono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».

Entrata in vigore del provvedimento: 25 ottobre 2023

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L. 26 settembre 2023, n. 138 (G.U. 10 ottobre 2023, n. 237)

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