Omicidio Stradale: Il soccorso della vittima evita l’arresto



Addio arresto in flagranza per l'omicida stradale, a patto che si sia fermato subito per prestare o attivare i soccorsi in favore delle vittime e si sia messo immediatamente a disposizione della polizia.

La modifica al codice di procedura penale è contenuta nella legge 138/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 237/2023 del 10 ottobre, che assimila agli omicidi e alle lesioni colpose commessi sulle strade le analoghe fattispecie compiute con la violazione delle norme sulla navigazione: entreranno in vigore mercoledì 25 ottobre i nuovi reati di omicidio nautico e di lesioni nautiche gravi o gravissime.


tratto da Italia Oggi del 12 ottobre 23

 
LEGGE 26 settembre 2023, n. 138
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. (23G00146) (GU Serie Generale n.237 del 10-10-2023)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2023

Art. 2 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-quater) e' sostituita dalla seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria». 
2. All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale, dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 26 settembre 2023


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